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Sentenza

Sentenza del 06/06/2018 n. 14561 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno 2003, emesso dopo una verifica della Polizia Tributaria. L'Amministrazione contestava minori plusvalenze derivanti dalla cessione di un ramo d'azienda, l'indebita deduzione di costi, l'omessa dichiarazione di compensi corrisposti al sig. M.O. e l'indicazione del relativo percipiente, nonché quote di ammortamento ritenute indeducibili per autobus e un fabbricato non ultimato. La società ha impugnato la sentenza d'appello deducendo, tra l'altro, vizi di motivazione, erronea qualificazione del rapporto con il sig. M. come collaborazione coordinata e continuativa, illegittimità della verifica fiscale oltre il termine previsto e erronea determinazione dei costi e delle plusvalenze. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, con ricorso incidentale, l'annullamento della maggiore plusvalenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale della società sia quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. È stata confermata la decisione d'appello: l'avviso di accertamento è rimasto valido per le riprese fiscali ritenute fondate, mentre è stato annullato limitatamente alla maggiore plusvalenza di Euro 166.881,50, poiché l'Agenzia non ne aveva dimostrato sufficientemente l'esistenza sulla base dei registri dei beni ammortizzabili. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei compensi al sig. M. come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente obbligo della società di operare le ritenute. Ha inoltre escluso che la violazione del termine di permanenza della verifica fiscale comporti automaticamente la nullità dell'accertamento o l'inutilizzabilità delle prove. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, artt. 101 e 112

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice decide sulla base dei medesimi fatti e delle medesime ragioni giuridiche esposte nell'atto impositivo, anche se utilizza espressioni non perfettamente chiare.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 23, 24 e 25

    Quando i compensi corrisposti sono qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il soggetto che li eroga è tenuto ad applicare le ritenute fiscali e a indicare correttamente il percipiente nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50, comma 1, lett. c-bis

    "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente [...] quelli derivanti da rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività [...] senza vincolo di subordinazione [...] nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita."

    La collaborazione coordinata e continuativa può essere qualificata fiscalmente come reddito assimilato al lavoro dipendente quando la prestazione è personale, continuativa, coordinata dal committente e remunerata secondo modalità predeterminate, anche in assenza di subordinazione formale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 101, comma 4, già art. 66, comma 2

    Le sopravvenienze passive richiedono un collegamento con una componente positiva contabilizzata in un esercizio precedente e un mutamento da attività a passività. Un costo ordinario determinabile nell'esercizio di competenza non può essere qualificato come sopravvenienza passiva per differirne o modificarne l'imputazione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5

    "Il periodo di permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria [...] presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi."

    La violazione del termine di permanenza presso la sede del contribuente non determina, in assenza di una specifica sanzione legislativa, né la perdita del potere di accertamento, né la nullità degli atti, né l'inutilizzabilità delle prove raccolte.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86, commi 1 e 2, già art. 54

    La plusvalenza derivante dalla cessione di un bene aziendale si determina in relazione alla differenza tra il corrispettivo conseguito e il valore fiscalmente riconosciuto del bene. Tuttavia, la maggiore plusvalenza deve essere adeguatamente provata dall'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, la qualificazione formale attribuita dalle parti al rapporto non è decisiva: occorre verificare concretamente personalità, continuità, coordinamento del committente, predeterminazione delle mansioni e della remunerazione.
  • L'esistenza materiale di una prestazione e il pagamento della fattura non impediscono all'Amministrazione di contestare che il reddito sia stato formalmente attribuito al soggetto o all'impresa sbagliata e di riqualificarlo fiscalmente.
  • La violazione del termine massimo della verifica fiscale non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento; è necessaria una specifica previsione normativa o la lesione di una garanzia riconosciuta dall'ordinamento.
  • Le deduzioni fiscali devono rispettare il principio di competenza. Un costo può essere trattato come sopravvenienza passiva solo se deriva da una modifica di una componente patrimoniale o reddituale rilevata in un esercizio precedente.
  • La deducibilità delle quote di ammortamento presuppone che il bene sia fiscalmente ammortizzabile e, per gli immobili, normalmente che sia ultimato e idoneo all'utilizzazione secondo le regole applicabili; il semplice utilizzo anticipato non è necessariamente sufficiente.
  • In caso di cessione di beni o rami d'azienda, la plusvalenza deve essere quantificata sulla base di valori contabili e fiscali documentati. Se il calcolo dell'Ufficio non è adeguatamente dimostrato, la ripresa può essere annullata.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o fondare la censura su una premessa fattuale non accertata dal giudice di merito: la doglianza può essere dichiarata inammissibile.

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