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Sentenza

Sentenza del 28/02/2023 n. 6031 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2007 per omessa operazione della ritenuta a titolo d'imposta (D.P.R. n. 600/1973, art. 26, comma 5) sugli interessi pagati dalla società operativa EBLACEA Spa alla subholding italiana EBL Italia, posti però, secondo l'Amministrazione, in realtà a beneficio della finanziaria lussemburghese ELECTRABEL INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. (EIL). L'Amministrazione riteneva che EBL Italia fosse una "conduit" e che il "beneficiario effettivo" fosse EIL (resident in Lussemburgo), con conseguente obbligo della fonte italiana di operare la ritenuta e di non riconoscere l'esenzione prevista dall'art. 26-quater (recepimento Direttiva 2003/49/CE). La controversia verteva quindi sulla qualificazione sostanziale del percettore come beneficiario effettivo e sulla correttezza motivazionale dell'avviso e della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale proposto dall'Amministrazione e ha cassato la sentenza della CTR del Lazio in relazione ai profili di motivazione e di valutazione del "beneficiario effettivo" e dell'istruttoria. In particolare la Corte ha rilevato carenze e apoditticità nella motivazione della CTR (sia con riferimento all'erronea affermazione di nullità dell'avviso per richiamo normativo improprio sia con riferimento alla valutazione delle prove e delle allegazioni circa la qualità di beneficiario effettivo). La Cassazione ha quindi rinviato la causa al giudice di secondo grado (Corte territoriale in diversa composizione) per i necessari accertamenti di fatto e per una motivazione compiuta secondo i principi richiamati. Ha rigettato invece un motivo incidentale, ma accolto un altro relativo alla mancanza di motivazione implicita su specifica eccezione di nullità; ha demandato altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26, comma 5

    Norma sulla ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti da soggetti residenti a soggetti non residenti; l'Amministrazione sosteneva che, sostanzialmente, gli interessi dovessero considerarsi corrisposti al beneficiario effettivo lussemburghese e dunque soggetti a ritenuta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26-quater

    Norma di recepimento dell'esenzione per interessi tra soggetti residenti in Stati membri UE (Direttiva IRD); l'applicabilità richiede che il percettore sia il "beneficiario effettivo" e il rispetto di requisiti soggettivi (es. partecipazione diretta qualificata).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 37-bis

    Norme antielusive (abuso del diritto). La CTR aveva ritenuto che, se l'Ufficio volesse dimostrare intento elusivo, avrebbe dovuto richiamare questa norma; la Cassazione però ha distinto tra verifica del requisito del beneficiario effettivo e applicazione delle norme antielusive.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 - art. 42, comma 2

    Dispositivo sull'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha esaminato se l'atto e la relativa motivazione fornivano sufficiente intelligibilità degli elementi fattuali e giuridici.

  • Art. 2697 c.c.

    Principio della vicinanza della prova: spetta alla società che invoca di essere beneficiario effettivo l'onere di fornire la prova corrispondente; solo dopo tale allegazione, se del caso, l'Amministrazione deve dimostrare l'abuso.

  • Direttiva 2003/49/CE (Interest and Royalty Directive - IRD)

    Quadro sovranazionale che prevede esenzione alla fonte per interessi/royalties intra-UE salvo applicazione della clausola del beneficiario effettivo; la Corte sottolinea che la direttiva salva il potere impositivo dello Stato di residenza del creditore e che la clausola del beneficiario effettivo va interpretata in funzione della prevenzione del treaty shopping.

  • Convenzione Italia-Lussemburgo 3 giugno 1981 - art. 11, par. 2

    tassazione alla fonte nella misura del 10 per cento

    La convenzione prevede una ritenuta del 10% sugli interessi verso il Lussemburgo; l'Amministrazione richiamava la misura nel caso in cui il beneficiario effettivo fosse EIL.

  • Corte di Giustizia UE - Sentenze 26/02/2019 (cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16 e C-116/16, C-117/16)

    Chiariscono la nozione di "beneficiario effettivo" e i limiti dell'esenzione: il termine va interpretato estensivamente alla luce di finalità anti-abuso; riconoscono anche il "look-through approach" in certi limiti e i test/indicatori per valutare se la società percipiente sia effettivamente beneficiaria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 14756/2020, n. 24297/2019 e altre citate)

    Confermano i principi interpretativi sul beneficiario effettivo, sui parametri spia e sulla necessità di valutazione motivata da parte del giudice di merito; richiamano la necessità che la partecipazione qualificata per art. 26-quater sia diretta.

Massime di principio

  • Quando è invocata l'esenzione ex art. 26-quater/Direttiva IRD, spetta al percettore formale dimostrare di essere il "beneficiario effettivo": la prova è sostanziale, non meramente formale.
  • L'individuazione del beneficiario effettivo si effettua tramite tre test distinti e complementari: (i) substantive business activity test; (ii) dominion test (capacità di disporre liberamente dei flussi); (iii) business purpose test (finalità economiche vs risparmio tributario).
  • Se il percettore non supera i test o emergono indici di interposizione/conduit, lo Stato della fonte può negare l'esenzione e applicare la ritenuta o il regime convenzionale pertinente.
  • L'accertamento tributario deve contenere motivazione chiara sui fatti e le ragioni giuridiche: un richiamo normativo errato di per sé non determina automaticamente la nullità se, nel complesso, l'atto consente al contribuente di difendersi; viceversa, il giudice di merito deve motivare le proprie valutazioni fattuali e giuridiche in modo non apodittico.
  • Va distinti tra 'mancanza dei requisiti per beneficiare di un'agevolazione' (questione di diritto/sostanza) e 'abuso del diritto' (norma antielusiva): l'accertatore può negare benefici per mancanza dei requisiti senza dover per forza applicare le norme antielusive, pur potendo poi dimostrare anche l'abuso.
  • Il principio del look-through può essere considerato ma rimane circoscritto: solo un'entità UE con i requisiti può essere riconosciuta beneficiaria effettiva ai fini dell'esenzione.
  • In casi analoghi, il contribuente deve documentare adeguatamente l'autonomia economica e gestionale della società percettrice; l'Amministrazione deve valutare e, se necessario, provare l'esistenza di elementi indiziari di interposizione e abuso.

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