Sentenza del 28/02/2023 n. 6031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2007 per omessa operazione della ritenuta a titolo d'imposta (D.P.R. n. 600/1973, art. 26, comma 5) sugli interessi pagati dalla società operativa EBLACEA Spa alla subholding italiana EBL Italia, posti però, secondo l'Amministrazione, in realtà a beneficio della finanziaria lussemburghese ELECTRABEL INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. (EIL). L'Amministrazione riteneva che EBL Italia fosse una "conduit" e che il "beneficiario effettivo" fosse EIL (resident in Lussemburgo), con conseguente obbligo della fonte italiana di operare la ritenuta e di non riconoscere l'esenzione prevista dall'art. 26-quater (recepimento Direttiva 2003/49/CE). La controversia verteva quindi sulla qualificazione sostanziale del percettore come beneficiario effettivo e sulla correttezza motivazionale dell'avviso e della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale proposto dall'Amministrazione e ha cassato la sentenza della CTR del Lazio in relazione ai profili di motivazione e di valutazione del "beneficiario effettivo" e dell'istruttoria. In particolare la Corte ha rilevato carenze e apoditticità nella motivazione della CTR (sia con riferimento all'erronea affermazione di nullità dell'avviso per richiamo normativo improprio sia con riferimento alla valutazione delle prove e delle allegazioni circa la qualità di beneficiario effettivo). La Cassazione ha quindi rinviato la causa al giudice di secondo grado (Corte territoriale in diversa composizione) per i necessari accertamenti di fatto e per una motivazione compiuta secondo i principi richiamati. Ha rigettato invece un motivo incidentale, ma accolto un altro relativo alla mancanza di motivazione implicita su specifica eccezione di nullità; ha demandato altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26, comma 5
Norma sulla ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti da soggetti residenti a soggetti non residenti; l'Amministrazione sosteneva che, sostanzialmente, gli interessi dovessero considerarsi corrisposti al beneficiario effettivo lussemburghese e dunque soggetti a ritenuta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 26-quater
Norma di recepimento dell'esenzione per interessi tra soggetti residenti in Stati membri UE (Direttiva IRD); l'applicabilità richiede che il percettore sia il "beneficiario effettivo" e il rispetto di requisiti soggettivi (es. partecipazione diretta qualificata).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 37-bis
Norme antielusive (abuso del diritto). La CTR aveva ritenuto che, se l'Ufficio volesse dimostrare intento elusivo, avrebbe dovuto richiamare questa norma; la Cassazione però ha distinto tra verifica del requisito del beneficiario effettivo e applicazione delle norme antielusive.
D.P.R. 29 settembre 1973 - art. 42, comma 2
Dispositivo sull'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha esaminato se l'atto e la relativa motivazione fornivano sufficiente intelligibilità degli elementi fattuali e giuridici.
Art. 2697 c.c.
Principio della vicinanza della prova: spetta alla società che invoca di essere beneficiario effettivo l'onere di fornire la prova corrispondente; solo dopo tale allegazione, se del caso, l'Amministrazione deve dimostrare l'abuso.
Direttiva 2003/49/CE (Interest and Royalty Directive - IRD)
Quadro sovranazionale che prevede esenzione alla fonte per interessi/royalties intra-UE salvo applicazione della clausola del beneficiario effettivo; la Corte sottolinea che la direttiva salva il potere impositivo dello Stato di residenza del creditore e che la clausola del beneficiario effettivo va interpretata in funzione della prevenzione del treaty shopping.
Convenzione Italia-Lussemburgo 3 giugno 1981 - art. 11, par. 2
tassazione alla fonte nella misura del 10 per cento
La convenzione prevede una ritenuta del 10% sugli interessi verso il Lussemburgo; l'Amministrazione richiamava la misura nel caso in cui il beneficiario effettivo fosse EIL.
Corte di Giustizia UE - Sentenze 26/02/2019 (cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16 e C-116/16, C-117/16)
Chiariscono la nozione di "beneficiario effettivo" e i limiti dell'esenzione: il termine va interpretato estensivamente alla luce di finalità anti-abuso; riconoscono anche il "look-through approach" in certi limiti e i test/indicatori per valutare se la società percipiente sia effettivamente beneficiaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 14756/2020, n. 24297/2019 e altre citate)
Confermano i principi interpretativi sul beneficiario effettivo, sui parametri spia e sulla necessità di valutazione motivata da parte del giudice di merito; richiamano la necessità che la partecipazione qualificata per art. 26-quater sia diretta.
Massime di principio
- Quando è invocata l'esenzione ex art. 26-quater/Direttiva IRD, spetta al percettore formale dimostrare di essere il "beneficiario effettivo": la prova è sostanziale, non meramente formale.
- L'individuazione del beneficiario effettivo si effettua tramite tre test distinti e complementari: (i) substantive business activity test; (ii) dominion test (capacità di disporre liberamente dei flussi); (iii) business purpose test (finalità economiche vs risparmio tributario).
- Se il percettore non supera i test o emergono indici di interposizione/conduit, lo Stato della fonte può negare l'esenzione e applicare la ritenuta o il regime convenzionale pertinente.
- L'accertamento tributario deve contenere motivazione chiara sui fatti e le ragioni giuridiche: un richiamo normativo errato di per sé non determina automaticamente la nullità se, nel complesso, l'atto consente al contribuente di difendersi; viceversa, il giudice di merito deve motivare le proprie valutazioni fattuali e giuridiche in modo non apodittico.
- Va distinti tra 'mancanza dei requisiti per beneficiare di un'agevolazione' (questione di diritto/sostanza) e 'abuso del diritto' (norma antielusiva): l'accertatore può negare benefici per mancanza dei requisiti senza dover per forza applicare le norme antielusive, pur potendo poi dimostrare anche l'abuso.
- Il principio del look-through può essere considerato ma rimane circoscritto: solo un'entità UE con i requisiti può essere riconosciuta beneficiaria effettiva ai fini dell'esenzione.
- In casi analoghi, il contribuente deve documentare adeguatamente l'autonomia economica e gestionale della società percettrice; l'Amministrazione deve valutare e, se necessario, provare l'esistenza di elementi indiziari di interposizione e abuso.
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