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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 1257 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di pagamento per l'anno 2014 con recupero delle accise sull'energia elettrica (più interessi e indennità di mora) relativo all'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili e ceduta ai consorziati. La società ha dedotto: violazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento (art.10 Statuto del contribuente) e del vincolo dell'Amministrazione (art.11 Statuto); errata applicazione dell'esenzione prevista dall'art.52, comma 3, lett. b) del TUA e del D.Lgs. n.26/2007 (Decreto di recepimento comunitario); illegittima distinzione tra società consortile e consorziati; illegittima retroattiva applicazione della nota della Direzione Centrale del 13/12/2013; illegittima applicazione degli interessi legali; richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La decisione

Appello rigettato. La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado e ha seguito il principio espresso dalla Corte di Cassazione (Sez. V, sent. n.26143/2019) secondo cui l'esenzione dall'accisa prevista dall'art.52, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n.504/1995 (nella formulazione applicabile ratione temporis) spetta alla società consortile autoproduttrice limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche all'energia prodotta e ceduta ai consorziati. Sono state rigettate le censure relative agli artt.10 e 11 della legge n.212/2000 poiché: i) non sussiste violazione del principio di buona fede/legittimo affidamento alla luce della giurisprudenza citata; ii) la ricorrente non aveva presentato un interpello specifico ai sensi dell'art.11, per cui non opera il vincolo per l'Amministrazione. La richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia è stata ritenuta infondata. Le spese di giudizio sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art.10

    Invocato dalla ricorrente per richiamare il principio di buona fede/legittimo affidamento; il Collegio ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non sussista violazione applicabile al caso concreto.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art.11

    Richiamato per sostenere che un interpello formale legherebbe l'Amministrazione; il Collegio ha osservato che la ricorrente non ha presentato interpello specifico relativo all'esenzione ex art.52, comma 3, lett. b), quindi l'art.11 non opera come vincolo.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Testo Unico Accise), art.52, comma 3, lett. b)

    Interpretato come disponente un'esenzione per i soggetti autoproduttori limitata all'energia prodotta e consumata in proprio; non si estende all'energia prodotta e ceduta ai consorziati nella fattispecie in esame.

  • D.Lgs. 3 marzo 2007, n. 26 (attuazione Direttiva 2003/96/CE)

    Richiamato nel quadro normativo ratione temporis; le modifiche normative non mutano la conclusione che l'esenzione non copre l'energia ceduta ai consorziati.

  • D.Lgs. 4 marzo 1999, n. 79 (Decreto Bersani), art.2, comma 2

    Citado dalla ricorrente in via di doglianza; il Collegio non ha ritenuto che le norme richiamate comportassero diversa soluzione rispetto all'interpretazione di cui all'art.52 del TUA.

  • D.M. 29 dicembre 2000, n. 209, art.5

    Richiamato in relazione alle modalità dell'interpello e al vincolo per l'Amministrazione; assenza di interpello valido impedisce il riconoscimento del vincolo previsto dall'art.11 della legge 212/2000.

  • Nota della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane del 13 dicembre 2013

    Rilevata dalla ricorrente come orientamento successivamente invocato retroattivamente; la Commissione ha ritenuto infondata la contestazione di retroattività alla luce della normativa e della giurisprudenza.

  • Cassazione, Sez. V, sentenza n. 26143/2019

    Principio di diritto applicato: l'esenzione ex art.52, comma 3, lett. b) si applica solo all'energia autoprodotta e consumata in proprio dagli autoproduttori con impianti >20 kW e non all'energia ceduta ai consorziati; motivazione centrale per la conferma della pretesa impositiva.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'accisa per gli autoproduttori (art.52, c.3, lett. b TUA) va interpretata nel senso che copre l'energia prodotta e consumata in proprio; l'energia prodotta e ceduta a terzi/consorziati è normalmente soggetta ad accisa.
  • Le doglianze basate sul principio di buona fede/legittimo affidamento (art.10 Statuto) richiedono elementi concreti di affidamento legittimo dell'operatore su atti dell'Amministrazione; l'esistenza di orientamenti non vincolanti o di prassi non è sempre sufficiente a imposizione di un obbligo in capo all'Amministrazione.
  • Il vincolo per l'Amministrazione previsto dall'art.11 della legge 212/2000 opera solo se è stato formulato un interpello conforme alle modalità normative e regolamentari; in mancanza di interpello valido non si può invocare il vincolo.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è fondata solo se la controversia solleva questioni di interpretazione del diritto dell'Unione non già risolvibili alla luce della normativa e della giurisprudenza nazionale; l'esistenza di pronunce della Corte di Cassazione che chiariscono la fattispecie riduce la probabilità di accoglimento della richiesta di rinvio.
  • In presenza di oscillazioni giurisprudenziali significative, i giudici tributari possono compensare le spese di lite anche se rigettano o accolgono il ricorso.
  • La distinzione tra società consortile (autoproduttore) e singoli consorziati è rilevante ai fini fiscali: il trattamento di esenzione non si estende in automatico ai trasferimenti di energia ai consorziati.

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