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Sentenza

Sentenza n. 56/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 284 R.G. del 22.7.2025, comunicata alla ricorrente in data 29.07.2025, recante aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata Nuzzaci Strade S.r.l. della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria di strade urbane per la messa in sicurezza della viabilità interna del Comune di Specchia” (CIG B6E2A7268A); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziali, ivi inclusi: - della Determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 284 R.G. del 22.7.2025, recante proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata Nuzzaci Strade S.r.l. della suddetta procedura di gara; - dei verbali di gara, nelle parti e per le motivazioni indicate nella narrativa del presente ricorso; per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto.

Giustizia amministrativa202501003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità interna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda con 80,668 punti e un ribasso del 6,50%, ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata, classificatasi prima con 84,250 punti e un ribasso del 7,00%, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Ha dedotto, in primo luogo, l’illogicità e la sproporzione della valutazione relativa al criterio A, sostenendo che la propria offerta prevedeva una quantità maggiore di tappetino d’usura aggiuntivo rispetto a quella dell’aggiudicataria, pur avendo ricevuto il punteggio massimo e contestando il punteggio quasi equivalente attribuito alla controinteressata. Ha inoltre lamentato l’insufficienza della motivazione, ritenendo imperscrutabili i giudizi espressi mediante coefficienti numerici. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione del criterio B, sostenendo che l’offerta dell’aggiudicataria fosse generica e priva di contenuto sostanziale, con conseguente obbligo della Commissione, ai sensi del disciplinare, di considerarla come non presentata e di attribuirle zero punti. Ha infine dedotto, con riferimento al criterio C, che l’offerta dell’aggiudicataria non contenesse reali migliorie per la segnaletica verticale e fosse generica e indeterminata quanto alla segnaletica orizzontale, colorata e podotattile.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione mediante punteggi numerici, poiché il disciplinare definiva criteri puntuali e dettagliati e una scala di giudizi articolata secondo parametri progressivi e analitici. Ha escluso che le censure dimostrassero manifesta illogicità o irragionevolezza, rilevando che la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di errori manifesti, illogicità o irragionevolezza evidenti. Quanto al criterio A, ha osservato che il confronto non poteva basarsi soltanto sulle quantità di tappetino d’usura offerte, poiché le proposte non erano qualitativamente sovrapponibili: l’offerta dell’aggiudicataria comprendeva ulteriori lavorazioni relative alla pulizia e messa in sicurezza delle banchine, al taglio della vegetazione, al ripristino degli scoli, all’agguagliamento e all’impiego di asfalto tiepido. La diversa graduazione dei punteggi risultava quindi giustificabile dall’apprezzamento qualitativo complessivo. Quanto al criterio B, il giudice ha ritenuto l’offerta dell’aggiudicataria sufficientemente determinata e dotata di contenuti oggettivamente identificabili, richiamando le specifiche lavorazioni, superfici, strade e interventi indicati per marciapiedi, alberi, zanelle, pavimentazioni, attraversamenti, pendenze e accessibilità. Non era necessario indicare analiticamente ogni singolo albero, ceppo o tratto di pavimentazione, poiché gli interventi dovevano essere riferiti allo stato dei luoghi esistente al momento dell’offerta. Quanto al criterio C, l’offerta è stata ritenuta conforme alla lex specialis e adeguatamente dettagliata, poiché prevedeva, tra l’altro, la sostituzione dei cartelli con dispositivi di classe di rifrangenza II, cinque specchi parabolici, tre dossi rallentatori, interventi di segnaletica colorata e podotattile, 1.000 metri lineari di strisce bianche e cinque attraversamenti pedonali. La disponibilità a concordare con la direzione lavori l’ubicazione o gli adattamenti delle opere non rendeva l’offerta indeterminata, costituendo una clausola volta ad assicurare l’adeguamento esecutivo alle esigenze dell’Amministrazione. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 17.1 del disciplinare di gara

    Criteri di valutazione delle offerte relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica

    La lex specialis individuava criteri puntuali per la valutazione dell’offerta tecnica, rilevanti anche ai fini della sufficienza della motivazione mediante punteggio numerico.

  • art. 17.2 del disciplinare di gara

    La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell’offerta

    La clausola non è stata ritenuta violata, perché l’offerta dell’aggiudicataria presentava contenuti concreti, identificabili e sufficientemente dettagliati.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Invocati dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la domanda non è stata accolta in conseguenza del rigetto dell’impugnazione principale.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione dell’offerta tecnica quando la lex specialis stabilisce criteri chiari e dettagliati e una scala di giudizi articolata secondo parametri analitici e progressivi.
  • La valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile dal giudice amministrativo per il solo fatto che il concorrente prospetti una diversa graduazione dei punteggi; occorrono profili concreti di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
  • Il confronto tra offerte tecniche non può essere fondato esclusivamente sulla quantità di una singola prestazione migliorativa, quando le proposte siano qualitativamente diverse e una di esse includa ulteriori lavorazioni o caratteristiche funzionali suscettibili di apprezzamento discrezionale.
  • Un’offerta tecnica non è generica o priva di contenuto sostanziale se individua, nei tratti essenziali, lavorazioni, quantità indicative, localizzazioni e caratteristiche tecniche degli interventi; non è necessario descrivere analiticamente ogni singolo elemento materiale interessato dalle opere.
  • La previsione nell’offerta tecnica che l’ubicazione o gli adattamenti esecutivi siano concordati con la direzione lavori non determina, di per sé, indeterminatezza dell’offerta, quando siano già individuati natura, quantità e caratteristiche essenziali delle prestazioni e la clausola sia funzionale all’adeguamento delle opere alle esigenze dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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