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Sentenza

Sentenza del 02/12/2016 n. 9227 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, a differenza del diritto dell'Unione europea, la legislazione nazionale vigente non impone in via generale all'Amministrazione finanziaria un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati. Pertanto, la mancata instaurazione del contraddittorio, in assenza di una specifica previsione normativa, non determina l'illegittimità dell'atto impositivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'atto fosse illegittimo per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, ossia per non essere stato previamente ascoltato dall'Amministrazione prima dell'emissione dell'atto. La questione riguardava l'applicabilità, anche ai tributi non armonizzati come l'imposta di registro, di un obbligo generale di contraddittorio previsto in ambito euro-unitario.

Norme richiamate

  • Diritto dell'Unione europea

    A livello euro-unitario il contraddittorio endoprocedimentale costituisce una garanzia riconosciuta nei procedimenti che incidono negativamente sulla posizione del contribuente.

  • Legislazione nazionale in materia di tributi non armonizzati

    Non prevede un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'atto, salvo specifiche disposizioni che lo impongano.

  • Imposta di registro

    È stata considerata, nel caso esaminato, un tributo non armonizzato, rispetto al quale non opera automaticamente il principio euro-unitario del contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • Per i tributi non armonizzati, l'assenza di un previo contraddittorio non rende automaticamente illegittimo l'atto dell'Amministrazione finanziaria.
  • Il contribuente può invocare il contraddittorio endoprocedimentale solo se previsto da una specifica norma nazionale applicabile al procedimento oppure quando trovi applicazione il diritto dell'Unione europea.
  • È necessario distinguere tra tributi armonizzati, soggetti alle garanzie euro-unitarie applicabili, e tributi non armonizzati, per i quali l'obbligo di contraddittorio deve risultare dalla legislazione nazionale.
  • La mancata partecipazione del contribuente al procedimento, da sola, non è sufficiente a ottenere l'annullamento dell'atto: occorre individuare una specifica violazione normativa o una diversa causa di illegittimità.

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