Sentenza del 14/12/2018 n. 32441 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica dell'avviso di accertamento Irpef relativo all'anno 2004, posto a fondamento della cartella esattoriale. Il contribuente sosteneva di non aver ricevuto l'avviso. La notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per temporanea assenza del destinatario, ma l'Agenzia non aveva prodotto la raccomandata informativa e il relativo avviso di ricevimento, necessari a dimostrare il completamento della procedura. L'Agenzia sosteneva inoltre che la Commissione regionale avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa della decisione sulla querela di falso relativa all'indirizzo indicato nella documentazione di notifica e avrebbe dovuto acquisire d'ufficio gli atti della querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, poiché l'Agenzia non aveva riportato nel ricorso il testo della querela di falso né il verbale dell'udienza in cui essa sarebbe stata depositata, elementi necessari per verificare la pertinenza e la rilevanza della querela ai fini della sospensione del processo tributario. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, confermando che, in caso di notifica ex art. 140 c.p.c., occorre provare la spedizione della raccomandata informativa mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento; non è invece necessaria la materiale consegna della raccomandata al destinatario. Poiché tale documentazione non era stata prodotta né nei gradi di merito né in Cassazione, la notifica dell'avviso di accertamento non risultava perfezionata. La Corte ha inoltre considerato irrilevante la sentenza sulla querela di falso, sia perché prodotta tardivamente e priva della prova del passaggio in giudicato, sia perché il vizio della notifica risultava già autonomamente accertato. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39
Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso
Il giudice tributario deve sospendere il processo quando è proposta una querela di falso rilevante e pertinente rispetto al documento decisivo, poiché l'accertamento della falsità spetta al giudice ordinario. Prima di sospendere, tuttavia, deve verificare la concreta pertinenza e rilevanza della querela; a tal fine il contribuente deve depositare la querela già proposta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Il potere istruttorio del giudice tributario non può essere utilizzato per colmare le carenze probatorie delle parti. Inoltre, il comma 3, che consentiva l'acquisizione d'ufficio di documenti, era stato soppresso dal 3 dicembre 2005.
Codice di procedura civile, art. 140
In caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione richiede il deposito dell'atto presso l'ufficio competente, l'affissione dell'avviso e la spedizione della raccomandata informativa. Per dimostrare il perfezionamento della notifica occorre provare anche la spedizione della raccomandata informativa attraverso il relativo avviso di ricevimento; non è necessaria la sua effettiva consegna al destinatario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
La disposizione consente, per gli atti tributari, il ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 140 c.p.c.
Legge n. 890 del 1982, art. 8
La disciplina delle notificazioni a mezzo posta non sostituisce, nel caso esaminato, l'onere di dimostrare la spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 372
In Cassazione non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Una sentenza o una certificazione relativa a una querela di falso già pendente non può quindi essere introdotta tardivamente per ottenere la sospensione del giudizio di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 295
La sospensione necessaria presuppone una causa pregiudiziale effettivamente rilevante e ritualmente documentata; nel giudizio di Cassazione non può essere invocata sulla base della sola allegazione di una querela di falso non adeguatamente provata.
Codice di procedura civile, art. 220
La querela di falso è lo strumento per contestare la genuinità di un atto pubblico o di una dichiarazione assistita da fede privilegiata, come una relata di notificazione. La sua proposizione non consente però automaticamente di sospendere il processo tributario: devono essere dimostrate la sua esistenza, pertinenza e rilevanza.
Art. 124 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Chi invoca il giudicato esterno deve provare il passaggio in giudicato della sentenza mediante idonea certificazione di cancelleria. La sola copia della sentenza, eventualmente munita di formula esecutiva, non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'amministrazione deve documentare tutti gli adempimenti della procedura, compresa la spedizione della raccomandata informativa e il relativo avviso di ricevimento. La mera attestazione dell'ufficiale notificatore o il decorso della compiuta giacenza non sostituiscono tale prova.
- La raccomandata informativa deve essere spedita, ma non è necessario che il destinatario la ritiri materialmente: ciò che conta è la prova documentale dell'invio secondo le forme previste.
- Chi eccepisce l'esistenza di una querela di falso deve produrne tempestivamente il testo e dimostrarne il deposito nel giudizio tributario. Il giudice non deve sospendere automaticamente il processo sulla base di una semplice dichiarazione della parte.
- In Cassazione valgono rigorosi oneri di specificazione e autosufficienza: chi denuncia la mancata sospensione per querela di falso deve riportare gli atti essenziali, inclusi il testo della querela e il verbale di deposito.
- Il giudice tributario non può acquisire d'ufficio documenti per compensare l'inerzia probatoria di una parte, salvo esigenze integrative obiettive o documenti non accessibili alla parte perché nella disponibilità di terzi.
- Una sentenza resa in un procedimento separato è utilizzabile come giudicato esterno solo se viene provato il suo passaggio in giudicato con la certificazione prevista dalla legge.
- Se manca la prova del perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento, la successiva cartella esattoriale può risultare illegittima, poiché l'atto presupposto non è stato validamente portato a conoscenza del contribuente.
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