Ordinanza n. 269/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza n. 1628/2022 del 15.06.2022, non notificata, resa dal TAR-Sicilia – Sezione di Catania nel giudizio n. 382/2022 R.G., proposto ex art. 117 c.p.a. per la dichiarazione di illegittimità di silenzio-inadempimento mantenuto dal Comune di Forza D’Agrò.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del CGARS che imponeva al Comune di dare attuazione all’ordinanza-ingiunzione di rimozione delle gru
Esito
La controversia
Nel precedente giudizio avverso il silenzio, il privato aveva ottenuto la riforma della sentenza del TAR e la dichiarazione dell’illegittimità dell’inerzia del Comune, con ordine di adottare ogni provvedimento necessario per dare materiale esecuzione all’ordinanza-ingiunzione dell’Ufficio tecnico comunale relativa alla rimozione delle gru. Persistendo l’inottemperanza, era stato nominato un Commissario ad acta, il quale aveva rappresentato difficoltà tecniche, operative e finanziarie, ottenendo autorizzazioni e successive proroghe. L’ulteriore istanza di proroga è stata valutata alla luce del significativo tempo trascorso, della persistente mancata rimozione delle gru, della situazione qualificata come gravemente pericolosa per la pubblica e privata incolumità e del progressivo mutamento della fase esecutiva: ormai definiti i principali profili tecnici, residuavano soprattutto adempimenti amministrativi, organizzativi, finanziario-contabili e di affidamento del contratto.
La decisione
Il CGARS ha rigettato la richiesta di ulteriore proroga del Commissario ad acta già nominato e ne ha revocato l’incarico, ritenendo che la protratta inerzia non fosse più compatibile con l’effettività della tutela giurisdizionale. Ha nominato quale nuovo Commissario ad acta il Segretario generale di un ente locale, ritenuto professionalmente più adeguato alla prevalente natura amministrativa, organizzativa e contabile delle attività residue, mantenendo la possibilità di ricorrere a competenze tecniche esterne per gli aspetti specialistici. Il nuovo Commissario dovrà intimare nuovamente l’esecuzione dell’ordinanza di rimozione, segnalare l’eventuale ulteriore inerzia ai sensi dell’art. 650 c.p., approvare se necessario il progetto di rimozione, reperire le risorse finanziarie mediante variazioni agli strumenti di programmazione dell’Ente, acquisire i pareri e i visti previsti, verificare la conformità contabile anche rispetto alle procedure di riequilibrio e all’eventuale debito fuori bilancio, e procedere all’affidamento del contratto secondo il d.lgs. n. 36 del 2023. Il compenso del Commissario, con anticipazione di 1.500 euro, è stato posto a carico del Comune di Forza D’Agrò.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano il giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, nell’ambito del quale era stata accertata l’illegittimità dell’inerzia comunale e imposto l’adempimento.
art. 650 c.p.
Il nuovo Commissario è stato incaricato di segnalare all’autorità competente l’eventuale ulteriore inosservanza dell’ordinanza di rimozione.
art. 159, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000
Richiamato per l’acquisizione dei visti e pareri necessari alle variazioni finanziarie adottate dal Commissario in sostituzione del consiglio comunale.
d.lgs. n. 118 del 2011
Richiamato per la verifica della conformità delle variazioni e degli adempimenti finanziari ai principi contabili applicabili.
art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267 del 2000
Richiamato quale possibile base per il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da pronuncia giurisdizionale.
d.lgs. n. 36 del 2023
Il contratto per la rimozione delle gru deve essere affidato nel rispetto della disciplina vigente sui contratti pubblici.
art. 71 d.P.R. n. 15 del 2002
Richiamato per il termine di presentazione dell’istanza necessaria alla liquidazione del compenso del Commissario ad acta.
Massime di principio
- La protrazione dell’inottemperanza a una pronuncia giurisdizionale, soprattutto quando l’esecuzione riguarda la rimozione di una situazione qualificata come pericolosa per la pubblica e privata incolumità, può rendere incompatibile un’ulteriore proroga del termine commissariale con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può revocare il Commissario ad acta già nominato e sostituirlo quando, in ragione dell’avanzamento delle attività, la fase residua dell’esecuzione richieda prevalentemente competenze amministrative, organizzative e finanziario-contabili diverse da quelle inizialmente necessarie.
- Il Commissario ad acta può adottare, in sostituzione dell’organo comunale competente, le variazioni agli strumenti di programmazione finanziaria necessarie per dare esecuzione a un obbligo derivante da una pronuncia giurisdizionale, fermo il rispetto dei visti, dei pareri e dei principi della contabilità pubblica applicabili.
- L’esecuzione di un obbligo imposto dal giudicato può richiedere il coordinamento tra reperimento delle risorse, eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio, approvazione del progetto e affidamento del contratto pubblico; tali adempimenti rientrano nei poteri commissariali quando siano funzionali e necessari alla materiale esecuzione della pronuncia.
- Il Commissario ad acta, pur avendo una professionalità amministrativa prevalente, può avvalersi di prestazioni specialistiche esterne quando l’esecuzione richieda competenze tecniche non disponibili all’interno dell’ente.
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