Cassazione Penale, Sentenza n. 03311/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 17/07/2025 con cui la Corte d'appello di Firenze, giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di revoca della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale imposta con sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) commesso in presenza del figlio minore. Il motivo unico denunciava violazione dell'art. 34, comma 2, c.p., contraddittorietà e carenza di motivazione, nonché il mancato recepimento della pronuncia della Corte costituzionale n. 55/2025 che ha dichiarato incostituzionale l'automatismo della sospensione della responsabilità genitoriale, imponendo invece al giudice una valutazione concreta e approfondita dell'interesse del minore e dell'evoluzione del rapporto genitore-figlio. La difesa aveva depositato ampia documentazione sulla natura e sull'evoluzione del rapporto col figlio, che non sarebbe stata sottoposta a vaglio critico. Inoltre si contestava la procedura seguita: l'ordinanza era stata resa de plano senza il necessario contraddittorio e udienza camerale prevista dall'art. 666 c.p.p., con conseguente nullità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha sancito che la sentenza della Corte costituzionale n. 55/2025 ha efficacia retroattiva e impedisce l'applicazione automatica della sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna per art. 572 c.p., imponendo una valutazione concreta dell'interesse del minore e dell'evoluzione del rapporto. Ha affermato il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di intervenire (anche mediante revoca o modificazione) sulla pena accessoria incompatibile con la declaratoria di incostituzionalità, purché il rapporto esecutivo sia ancora in atto. Ha altresì ritenuto illegittima la decisione impugnata per violazione del principio del contraddittorio e per omissione dell'udienza camerale prevista dall'art. 666 c.p.p., con nullità assoluta dell'atto decisorio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame dell'incidente esecutivo nel rispetto dei principi indicati (valutazione concreta dell'interesse del minore, esame della documentazione prodotta, contraddittorio).
Norme richiamate
art. 34, secondo comma, codice penale
Dichiarata incostituzionale nella parte che impone l'automatismo della sospensione della responsabilità genitoriale per le condanne ex art. 572 c.p.; la Consulta richiede che il giudice procedente valuti in concreto l'interesse del minore e l'evoluzione del rapporto genitore-figlio prima di applicare la pena accessoria.
art. 572, primo e secondo comma, codice penale
Norma che punisce i maltrattamenti in famiglia; la sua applicazione in presenza o a danno di minori è il contesto nel quale il regime della pena accessoria (sospensione responsabilità genitoriale) era stato ritenuto automaticamente applicabile, fino alla declaratoria di incostituzionalità.
sentenza Corte Costituzionale n. 55 del 2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'automatismo previsto dall'art. 34, comma 2, c.p., imponendo che il giudice valuti concretamente, anche alla luce dell'evoluzione successiva al fatto, se la sospensione della responsabilità genitoriale sia necessaria o se invece il mantenimento del rapporto tutela meglio l'interesse del minore.
art. 676 codice di procedura penale
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di applicare o commisurare le pene accessorie; è richiamato quale base normativa per l'intervento del giudice dell'esecuzione volto ad adeguare la sanzione alla nuova situazione normativa.
art. 666 codice di procedura penale
Disciplina gli incidenti di esecuzione e impone in via generale il contraddittorio e l'udienza in camera di consiglio; consente solo in casi tassativi (istanza manifestamente infondata o già rigettata senza novità) la decisione de plano senza contraddittorio. Nel caso concreto la richiesta non era inammissibile de plano e pertanto l'assenza del contraddittorio è causa di nullità.
art. 183 disposizioni attuative codice di procedura penale
Prevede la possibilità di sanare omissioni nell'applicazione delle pene accessorie in sede esecutiva solo quando non richiedano l'esercizio di poteri discrezionali; non ostacola invece l'intervento del giudice dell'esecuzione quando la modificazione produce effetti favorevoli per il condannato.
art. 178, comma 1, lett. c) codice di procedura penale
Prevede la nullità assoluta degli atti che violino il diritto della parte alla partecipazione del suo difensore all'udienza; richiamata per affermare l'insanabilità della decisione resa senza contraddittorio.
art. 52 d.lgs. 196
Norma sulla protezione dei dati personali: la sentenza dispone l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Dopo una dichiarazione di incostituzionalità che elimina un automatismo sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione può e deve riesaminare le pene accessorie ancora produttive di effetti, adeguandole al nuovo quadro normativo.
- Nel caso di sospensione della responsabilità genitoriale derivante da condanna per maltrattamenti in presenza di minori, il giudice è obbligato a effettuare una valutazione concreta e aggiornata dell'interesse del minore e dell'evoluzione del rapporto genitore-figlio prima di confermare, revocare o modulare la pena accessoria.
- Il potere del giudice dell'esecuzione di modificare o revocare pene accessorie trova fondamento negli artt. processuali e nella giurisprudenza di legittimità quando la sanzione risulti incompatibile con successivi interventi normativi o costituzionali.
- La procedura prevista dall'art. 666 c.p.p. impone il contraddittorio e l'udienza camerale per gli incidenti di esecuzione, salvo i limitati casi di palese inammissibilità: l'omissione di tali garanzie costituisce nullità assoluta.
- La produzione di documentazione atta a dimostrare l'evoluzione positiva del rapporto con il minore richiede un effettivo vaglio critico da parte del giudice; la mera menzione della documentazione senza valutazione concreta è insufficiente.
- Se il procedimento esecutivo si è esaurito e non è più produttivo di effetti, l'intervento correttivo può essere precluso; viceversa, se la relazione esecutiva è in corso, è possibile l'adattamento retroattivo della sanzione in senso favorevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03249/2026 del 27/01/2026
- Sentenza penale · 27 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03250/2026 del 27/01/2026
- Sentenza penale · 27 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03253/2026 del 27/01/2026
- Sentenza penale · 27 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03254/2026 del 27/01/2026
- Sentenza penale · 27 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03255/2026 del 27/01/2026
- Sentenza penale · 27 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03256/2026 del 27/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →