Sentenza del 07/02/2019 n. 3623 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il rigetto della richiesta di rimborso di un credito d'imposta relativo all'anno 1998, pari a 9.366.000 lire, risultante dalla dichiarazione dei redditi Unico 1999 presentata il 9 agosto 2002. Sosteneva che, sebbene la dichiarazione fosse stata presentata oltre il termine di 90 giorni e quindi fosse qualificabile come omessa, essa costituisse comunque titolo per il riconoscimento del credito e valesse come istanza di rimborso. In Cassazione denunciava inoltre l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza regionale, ma la Corte ha rilevato che la questione riguardava in realtà un errore di diritto e che il motivo era comunque privo di autosufficienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che una dichiarazione dei redditi tardiva o ultratardiva può fungere da istanza di rimborso solo se contiene una richiesta espressa e specifica di restituzione del credito, non essendo sufficiente la mera esposizione del credito stesso. La contribuente non ha riprodotto nel ricorso il documento o la parte della dichiarazione da cui risultasse tale richiesta, né ha indicato adeguatamente dove essa fosse reperibile negli atti del giudizio. Pertanto, l'unica richiesta di rimborso provata era quella del 27 dicembre 2006, presentata oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.700 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso.
La richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza deve essere presentata entro il termine decadenziale di 48 mesi. Nel caso esaminato, la richiesta documentata è stata ritenuta tardiva.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7
La dichiarazione presentata oltre il novantesimo giorno dal termine ultimo di presentazione è considerata omessa.
La dichiarazione ultratardiva è qualificata come omessa, ma ciò non impedisce che possa costituire titolo per la riscossione delle imposte dovute. Tuttavia, per ottenere il rimborso di un credito, deve contenere una specifica ed espressa richiesta di restituzione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9
La dichiarazione dei redditi tardivamente presentata costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati.
La norma, anche nella disciplina previgente, non consentiva di riconoscere automaticamente i crediti d'imposta esposti in una dichiarazione tardiva: per il rimborso era necessario formulare un'istanza espressa, eventualmente contenuta nella stessa dichiarazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso.
La censura è stata ritenuta non pertinente, perché la questione sollevata riguardava l'interpretazione e l'applicazione delle norme sul rimborso, quindi un possibile errore di diritto, non un vizio motivazionale.
Massime di principio
- Una dichiarazione dei redditi presentata oltre il termine di 90 giorni è normalmente considerata omessa, ma può comunque produrre alcuni effetti limitati, tra cui costituire titolo per la riscossione delle imposte dovute.
- La mera indicazione di un credito d'imposta nella dichiarazione tardiva non equivale automaticamente a una domanda di rimborso: è necessario che il contribuente formuli una richiesta espressa e specifica di restituzione.
- La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine decadenziale applicabile, nel caso esaminato pari a 48 mesi; il superamento del termine comporta la perdita del diritto, salvo diverse disposizioni specifiche.
- In Cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza: chi sostiene che un documento contenga una richiesta decisiva deve riprodurne il contenuto rilevante e indicare con precisione dove il documento si trovi negli atti del processo.
- Per tutelare un credito fiscale è opportuno presentare una separata e inequivoca istanza di rimborso entro il termine previsto, anche quando il credito sia già stato indicato nella dichiarazione dei redditi.
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