Circolare numero 175 del 9-7-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 20 della legge n. 958/1986, come interpretato autenticamente dall’art. 7 della legge n. 412/1991, in materia di valutazione del servizio militare di leva per i dipendenti pubblici assunti dopo il 30 gennaio 1987. Vengono individuati i destinatari, i periodi di servizio valutabili, le modalità di computo per l’inquadramento economico e per la buonuscita, nonché gli adempimenti e i termini per la presentazione delle domande. La circolare precisa inoltre che la disposizione non ha, allo stato, rilievo per il trattamento pensionistico del Fondo di previdenza aziendale.
Riconoscimento del servizio militare di leva ai fini dell’inquadramento economico e previdenziale dei dipendenti pubblici
Riconoscimento del servizio militare di leva ai fini economici e previdenziali
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 20 della legge n. 958/1986, come interpretato autenticamente dall’art. 7, comma 1, della legge n. 412/1991. Lo scopo è chiarire quali periodi di servizio militare siano valutabili, a favore di quali dipendenti pubblici e con quali effetti sull’inquadramento economico e sul trattamento di quiescenza.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 20 della legge n. 958/1986 stabilisce che il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per l’anzianità lavorativa ai fini previdenziali nel settore pubblico. Poiché la norma aveva creato incertezze applicative, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 della legge n. 412/1991, precisando che il servizio militare valutabile è soltanto quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986, cioè il 30 gennaio 1987, nonché quello prestato successivamente.
Soggetti destinatari
I destinatari sono i dipendenti pubblici di ruolo assunti dopo il 30 gennaio 1987 e che abbiano concluso il servizio militare di leva dopo tale data. La circolare richiama inoltre la disciplina già vigente per i periodi di servizio militare prestati durante il rapporto di impiego: tali periodi continuano a essere valutati a tutti gli effetti dell’anzianità, in qualsiasi epoca siano stati prestati.
Periodi di servizio valutabili
Sono computabili, solo su domanda e nei limiti della durata effettiva:
- il servizio militare di leva;
- i servizi sostitutivi ed equiparati previsti da disposizioni vigenti;
- i periodi in corso al 30 gennaio 1987;
- i periodi prestati successivamente a tale data.
Effetti sull’inquadramento economico
Per il personale provvisto di automatismi stipendiali, ossia dirigenti, appartenenti alla decima qualifica funzionale e personale del ruolo sanitario, il beneficio consiste nell’anticipazione della classe o dell’aumento periodico in corso di maturazione per un numero di mesi pari alla durata effettiva del servizio militare, con riflessi anche sugli aumenti successivi.
Per il restante personale, che dopo il D.P.R. n. 267/1987 non beneficia più di automatismi stipendiali, il riconoscimento avviene come adeguamento della retribuzione individuale di anzianità. L’attribuzione decorre dalla data di nomina e comunque non prima del 1° gennaio 1989, per un importo pari a tanti ventiquattresimi dell’importo annuo lordo previsto dall’art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 43/1990 quanti sono i mesi di servizio militare effettivamente prestati.
La circolare sottolinea che la decorrenza non può essere anteriore al 1° gennaio 1989, in quanto la norma intende equiparare il servizio militare a quello prestato alle dipendenze di enti pubblici e deve quindi coordinarsi con la disciplina del salario di anzianità applicabile al restante personale dell’Istituto.
Limiti temporali per il servizio prestato dopo il 1° gennaio 1989
La valutazione dei periodi di servizio militare prestati dopo il 1° gennaio 1989 è, al momento, subordinata agli sviluppi dei futuri accordi in materia di salario di anzianità relativi ai periodi di servizio effettivamente prestato dopo tale data. Per questo motivo, la circolare precisa che il riconoscimento, ai fini in esame, viene temporaneamente limitato al servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1989.
Trattamento di quiescenza e buonuscita
Ai fini della buonuscita, il servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 o prestato successivamente è riconosciuto con onere a carico dell’Amministrazione. Il computo avviene mediante l’inserimento nell’anzianità utile di un numero di mesi pari alla durata effettiva del servizio, ferma restando la modalità ordinaria di calcolo dell’anzianità.
Il riconoscimento richiede una domanda specifica, regolarmente documentata, da presentare prima della cessazione dal servizio.
Esclusione dal Fondo di previdenza aziendale
La circolare chiarisce che la disposizione non rileva, allo stato, ai fini del trattamento pensionistico assicurato dal Fondo di previdenza aziendale. La ragione è che i destinatari della norma non risultano iscritti a tale Fondo, essendo stati assunti successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 411/1976.
Domande, termini e documentazione
In prima applicazione, il personale già in servizio deve presentare la domanda entro 90 giorni dalla data della circolare. Se in passato è già stata inoltrata un’istanza per l’applicazione dell’art. 20 della legge n. 958/1986, la domanda va rinnovata entro lo stesso termine.
Per il personale assunto successivamente, la domanda deve essere presentata entro sei mesi dall’assunzione in servizio.
La domanda va trasmessa alla Direzione generale - Direzione Centrale Gestione e Sviluppo Risorse Umane tramite l’unità di appartenenza e deve essere corredata da idonea certificazione rilasciata dall’autorità competente:
- copia del foglio matricolare per militari e sottufficiali di truppa;
- copia dello stato di servizio per gli ufficiali.
La documentazione deve attestare l’effettiva durata del servizio e il periodo in cui è stato prestato. Se la certificazione è già in possesso dell’Amministrazione, tale circostanza deve essere indicata espressamente nella domanda.
Diffusione della circolare
La circolare dispone infine che una copia sia firmata per conoscenza da tutti i dipendenti, notificata al personale assente per qualsiasi motivo e affissa all’Albo di sede.
Punti principali
Base normativa e chiarimento interpretativo
L’art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 prevede che il periodo di servizio militare sia valido ai fini dell’inquadramento economico e dell’anzianità lavorativa nel settore pubblico. Poiché la norma aveva dato luogo a difficoltà applicative, l’art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ne ha fornito un’interpretazione autentica, limitando il servizio militare valutabile a quello in corso alla data del 30 gennaio 1987 e a quello prestato successivamente.
Soggetti destinatari
Sono destinatari i dipendenti pubblici di ruolo assunti dopo il 30 gennaio 1987 e che abbiano ultimato il servizio militare di leva dopo tale data. Restano salvi, per i periodi di servizio militare prestati in costanza di rapporto di impiego, i criteri già vigenti, secondo cui tali periodi sono valutati a tutti gli effetti dell’anzianità in qualsiasi epoca prestati.
Oggetto della valutazione
La valutazione riguarda, su domanda e nei limiti della durata effettiva, esclusivamente i periodi di servizio militare di leva e quelli sostitutivi o equiparati previsti da disposizioni vigenti, purché in corso al 30 gennaio 1987 o prestati successivamente.
Computo ai fini dell’inquadramento economico
Per il personale con automatismi stipendiali, cioè dirigenti, appartenenti alla decima qualifica funzionale e personale del ruolo sanitario, il beneficio consiste nell’anticipazione della classe o dell’aumento periodico in maturazione per un numero di mesi pari alla durata del servizio militare, con effetto anche sugli aumenti successivi. Per il restante personale, privo di automatismi per effetto del D.P.R. n. 267/1987, il beneficio si traduce nell’adeguamento della retribuzione individuale di anzianità, con attribuzione dalla data di nomina e comunque non anteriore al 1° gennaio 1989, di una somma pari a tanti ventiquattresimi dell’importo annuo lordo previsto dall’art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 43/1990 quanti sono i mesi di servizio militare effettivamente prestati.
Decorrenza e limiti del beneficio economico
La circolare precisa che la decorrenza del beneficio non può essere anteriore al 1° gennaio 1989, in coerenza con quanto previsto per il salario di anzianità dall’art. 15 del D.P.R. n. 43/1990. Per il servizio militare prestato dopo il 1° gennaio 1989, il riconoscimento resta al momento limitato, poiché subordinato a quanto sarà stabilito nei successivi accordi sul salario di anzianità; pertanto, il beneficio viene temporaneamente circoscritto al servizio prestato anteriormente a tale data.
Computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza
Ai fini della buonuscita, il servizio militare in corso al 30 gennaio 1987 o prestato successivamente è riconosciuto con onere a carico dell’Amministrazione, mediante il computo nell’anzianità utile di un numero di mesi pari alla durata effettiva del servizio, secondo le ordinarie modalità di calcolo dell’anzianità. Il riconoscimento è subordinato a specifica domanda regolarmente documentata da presentare prima della cessazione dal servizio.
Esclusione per il Fondo di previdenza aziendale
La circolare chiarisce che l’art. 20 della legge n. 958/1986 non ha, allo stato, rilevanza per il trattamento di pensione assicurato dal Fondo di previdenza aziendale, poiché i destinatari della norma non risultano iscritti al Fondo stesso in quanto assunti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 411/1976.
Adempimenti del personale e documentazione
Il personale in servizio interessato deve presentare domanda entro 90 giorni dalla data della circolare, rinnovandola entro lo stesso termine se avesse già presentato in passato un’istanza per l’applicazione dell’art. 20 della legge n. 958/1986. Per il personale assunto successivamente, la domanda va presentata entro sei mesi dall’assunzione. La domanda va inoltrata alla Direzione generale - Direzione Centrale Gestione e Sviluppo Risorse Umane tramite l’unità di appartenenza, corredata da idonea certificazione: copia del foglio matricolare per militari e sottufficiali di truppa, copia dello stato di servizio per gli ufficiali, rilasciata dall’autorità competente e attestante durata effettiva e periodo del servizio. Se la documentazione è già in possesso dell’Amministrazione, ciò deve essere espressamente indicato nella domanda.
Adempimenti finali di diffusione
La circolare dispone che copia del testo sia firmata per conoscenza da tutti i dipendenti, notificata al personale assente per qualsiasi causa e affissa all’Albo di sede.
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