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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33344/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo passivo di un conto corrente. I debitori proponevano opposizione deducendo: errata quantificazione del debito per inclusione di competenze passive non dovute; insussistenza dei presupposti del monitorio; violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza della banca; irregolarità di alcune operazioni di conto asseritamente non autorizzate. Il tribunale revocava il decreto ma condannava i debitori al pagamento di una somma inferiore. In appello la condanna veniva ulteriormente ridotta. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: 1) violazione dell’art. 117, comma 7, TUB e dell’art. 1419 c.c. per mancata eterointegrazione della clausola sugli interessi moratori dichiarata nulla; 2) nullità della sentenza per carenza di motivazione nella determinazione del credito; 3) nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; 4) omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione della società cessionaria, sull’inefficacia della cessione nei confronti della fideiussore e sul difetto di rappresentanza processuale del soggetto che aveva agito per la cessionaria. Prima della decisione, però, le parti comunicavano di avere concluso un accordo transattivo stragiudiziale che definiva integralmente la lite; i ricorrenti depositavano formale rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente.

La decisione

La Corte ha verificato la correttezza della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente, prendendo atto dell’intervenuta transazione tra le parti. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese di lite per effetto dell’adesione della controparte alla rinuncia. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    è stato il modulo procedurale richiamato per la proposta di definizione del giudizio

  • art. 117, comma 7, D.Lgs. n. 385/1993

    invocato dai ricorrenti in relazione alla nullità della clausola sugli interessi moratori e all’eterointegrazione normativa

  • art. 1419 c.c.

    invocato per sostenere l’integrazione della clausola nulla con la disciplina legale

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato nei motivi di nullità della sentenza

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato come fondamento dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l’omessa pronuncia sulle eccezioni di legittimazione e rappresentanza

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per l’adesione del controricorrente alla rinuncia al ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ribadisce che l’ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio senza decisione sul merito delle censure.
  • Quando la controparte aderisce alla rinuncia, il giudice non provvede alla regolamentazione delle spese di lite secondo quanto affermato nella decisione.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
  • Le censure formulate nel ricorso restano assorbite dall’estinzione del giudizio e non vengono esaminate nel merito quando intervenga rinuncia accettata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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