Sentenza del 14/11/2016 n. 5838 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ATTO DI APPELLO - Inammissibilità dell'atto di appello - Specificità dei motivi di appello - Critica sentenza impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato contestato sotto il profilo dell'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi. L'atto di appello non può limitarsi a ripetere letteralmente o richiamare i motivi già formulati nel ricorso di primo grado, ma deve contenere una critica ragionata e puntuale della sentenza impugnata, correlata alla sua motivazione. L'appellante deve quindi indicare espressamente gli errori o i vizi della decisione e spiegare perché tali vizi dovrebbero condurre alla riforma totale o parziale della sentenza.
La decisione
L'appello è dichiarato inammissibile quando manca una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado. Nel testo fornito non sono indicati gli estremi concreti della decisione né l'esito processuale riferito a parti specifiche; la regola affermata è tuttavia quella dell'inammissibilità dell'appello privo di motivi specifici e di una contestazione del fondamento logico-giuridico della sentenza.
Norme richiamate
Cassazione, sentenza n. 14949/2006
La specificità dei motivi di appello deve essere naturalmente correlata con la motivazione della sentenza e sussiste quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellante, in modo da contestare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'appello deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata e formulare una critica concreta, argomentata e idonea a evidenziare gli errori della decisione. La mera riproposizione delle tesi di primo grado non è sufficiente.
Massime di principio
- Un atto di appello deve criticare specificamente la sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere gli argomenti già presentati in primo grado.
- Per evitare l'inammissibilità, occorre indicare quali passaggi della motivazione siano errati, sotto quale profilo giuridico o fattuale e quale diversa decisione si chieda al giudice.
- La specificità dei motivi va valutata in rapporto al contenuto concreto della sentenza: ogni argomentazione decisiva del giudice deve essere contestata con una risposta ragionata.
- L'appellante deve esplicitare i vizi della sentenza e il nesso tra tali vizi e la richiesta di riforma totale o parziale.
- Il semplice richiamo agli atti e alle difese del primo grado, senza un confronto con la motivazione della decisione, espone l'impugnazione al rischio di essere dichiarata inammissibile.
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