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direttiva

Direttiva 2009/146

Direttiva 2009/146/CE della Commissione, del 26 novembre 2009 , che rettifica la direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l’estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/146/CE della Commissione rettifica la direttiva 2008/125/CE, correggendo errori terminologici relativi all’uso autorizzato di tre sostanze attive: fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio e fosfuro di magnesio. La rettifica incide sulle specifiche condizioni di impiego di tali sostanze nei prodotti fitosanitari, chiarendo quali utilizzi possano essere autorizzati e, per alcuni casi, limitandoli all’esterno. Gli Stati membri devono recepire le correzioni entro il 28 febbraio 2010 e applicarle dal 1º marzo 2010.

Direttiva di rettifica della direttiva 2008/125/CE per correggere le disposizioni specifiche sull’uso autorizzato di fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio e fosfuro di magnesio quali sostanze attive nei prodotti fitosanitari

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetto sul recepimento nazionale della rettifica della direttiva 2008/125/CE. Riguarda, in modo specifico, le autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio e all’uso di prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio e fosfuro di magnesio, limitatamente alle condizioni d’impiego indicate nell’allegato modificato. Non introduce un regime autonomo completo, ma corregge errori terminologici nella disciplina già vigente per tali sostanze attive.

Rettifica della direttiva 2008/125/CE sulle sostanze attive nei prodotti fitosanitari

La direttiva 2009/146/CE interviene come atto correttivo della direttiva 2008/125/CE, che aveva modificato la direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. La Commissione precisa, in particolare, le condizioni terminologiche e sostanziali di utilizzo autorizzato di fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio e fosfuro di magnesio.

Finalità e contesto normativo

La ratio dell’atto è limitata e tecnica: correggere errori terminologici relativi all’impiego autorizzato di tre sostanze attive già oggetto di iscrizione nell’allegato della direttiva 2008/125/CE. Il considerando richiama inoltre il fatto che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Modifiche apportate all’allegato della direttiva 2008/125/CE

La direttiva sostituisce alcune frasi della parte A, settima colonna (disposizioni specifiche) dell’allegato della direttiva 2008/125/CE:

  • per il fosfuro di alluminio (riga n. 266), l’uso può essere autorizzato soltanto come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti tale sostanza; l’uso come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all’esterno;
  • per il fosfuro di calcio (riga n. 267), l’uso come rodenticida e talpicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti la sostanza può essere autorizzato solo all’esterno;
  • per il fosfuro di magnesio (riga n. 268), l’uso può essere autorizzato soltanto come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti tale sostanza; l’uso come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all’esterno.

Obblighi per gli Stati membri e termini di recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 28 febbraio 2010, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la direttiva.

Le misure nazionali si applicano a decorrere dal 1º marzo 2010. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità formali del riferimento alla direttiva nell’atto nazionale, prevedendo che il richiamo possa essere inserito direttamente nel testo o apposto al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica delle condizioni d’uso del fosfuro di alluminio

L’allegato della direttiva 2008/125/CE è modificato: per la riga n. 266 (fosfuro di alluminio), nella parte A della settima colonna, la prima e la seconda frase sono sostituite. È previsto che possa essere autorizzato soltanto l’utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di alluminio; l’utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all’esterno.

Rettifica delle condizioni d’uso del fosfuro di calcio

Per la riga n. 267 (fosfuro di calcio), nella parte A della settima colonna, la prima frase è sostituita. L’utilizzo come rodenticida e talpicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di calcio può essere autorizzato solo all’esterno.

Rettifica delle condizioni d’uso del fosfuro di magnesio

Per la riga n. 268 (fosfuro di magnesio), nella parte A della settima colonna, la prima e la seconda frase sono sostituite. È previsto che possa essere autorizzato soltanto l’utilizzo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di magnesio; l’utilizzo come rodenticida, talpicida e leporicida può essere autorizzato solo all’esterno.

Recepimento nazionale e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di corrispondenza. Tali disposizioni si applicano dal 1º marzo 2010. Quando gli Stati membri adottano le misure di recepimento, queste devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturachimicasalute animale

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