Direttiva 2009/145
Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009 , che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce deroghe mirate alla disciplina generale della direttiva 2002/55/CE per favorire la conservazione in situ e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche. Consente agli Stati membri di ammettere, con procedure semplificate, varietà da conservare e varietà sviluppate per condizioni particolari, prevedendo limiti e controlli specifici sulla produzione e sulla commercializzazione delle sementi. Il testo fissa inoltre obblighi di etichettatura, sigillatura, controllo ufficiale, notifiche alla Commissione e un termine di recepimento al 31 dicembre 2010.
Deroghe per l’ammissione e la commercializzazione di ecotipi e varietà di ortaggi tradizionali minacciati dall’erosione genetica e di varietà sviluppate per condizioni particolari, con regole specifiche per sementi e cataloghi nazionali.
Ambito di applicazione
Si applica alle specie vegetali disciplinate dalla direttiva 2002/55/CE, limitatamente a: (i) ecotipi e varietà tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, qualificati come "varietà da conservare"; (ii) varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. Rileva per l’ammissione nei cataloghi nazionali e per la commercializzazione delle sementi, con effetti anche sul catalogo comune delle varietà di specie vegetali. Le regole incidono su Stati membri, autorità competenti, fornitori/produttori di sementi e organizzazioni riconosciute in materia di risorse fitogenetiche; sono escluse le ipotesi espressamente incompatibili con la presenza di privative vegetali o con l’iscrizione/ soppressione recente dal catalogo comune nei casi previsti.
Direttiva 2009/145/CE: deroghe per varietà da conservare e varietà sviluppate per condizioni particolari
La direttiva interviene nel quadro della direttiva 2002/55/CE sulla commercializzazione delle sementi di ortaggi, con l’obiettivo di conciliare disciplina del mercato sementiero e tutela della biodiversità agricola. Il legislatore europeo riconosce l’esigenza di preservare risorse fitogenetiche, favorendo la conservazione in situ di varietà tradizionali minacciate dall’erosione genetica e l’utilizzo di varietà adattate a condizioni ambientali o agronomiche specifiche.
Obiettivi e ratio della disciplina
La direttiva crea deroghe mirate per consentire l’ammissione e la commercializzazione di due categorie di varietà:
- le "varietà da conservare", cioè ecotipi e varietà tradizionalmente coltivati in specifiche località o regioni e minacciati dall’erosione genetica;
- le "varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari", prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma adatte a condizioni climatiche, pedologiche o agrotecniche specifiche.
La logica della disciplina è quella di ridurre gli ostacoli tecnici e procedurali rispetto al regime ordinario, ma senza rinunciare a tracciabilità, controlli e limiti quantitativi, così da evitare un uso improprio delle deroghe e mantenere il collegamento con gli obiettivi di conservazione.
Ambito di applicazione e rapporto con la direttiva 2002/55/CE
L’articolo 1 delimita l’ambito alle specie vegetali disciplinate dalla direttiva 2002/55/CE. La direttiva opera su tre piani:
- ammissione nei cataloghi nazionali delle varietà da conservare;
- ammissione nei cataloghi delle varietà sviluppate per condizioni particolari;
- commercializzazione delle sementi di entrambe le categorie.
La disciplina generale della direttiva 2002/55/CE resta applicabile salvo espressa deroga. Si tratta quindi di una normativa di eccezione, che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità soprattutto nella definizione di alcuni criteri tecnici e nell’attuazione dei controlli.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 chiarisce tre concetti essenziali:
- "conservazione in situ": conservazione del materiale genetico nel suo ambiente naturale e, per le specie coltivate, nell’ambiente di coltivazione in cui hanno sviluppato le caratteristiche distintive;
- "erosione genetica": perdita nel tempo della diversità genetica o riduzione della base genetica causata dall’intervento umano o dal cambiamento climatico;
- "ecotipi": insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adattati alle condizioni ambientali della propria regione.
Queste definizioni orientano l’interpretazione delle deroghe e delimitano le varietà che possono beneficiare del regime speciale.
Varietà da conservare: ammissione e requisiti
Gli Stati membri devono ammettere le varietà da conservare se sono rispettate le condizioni degli articoli 4 e 5. La varietà deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.
Quanto ai requisiti tecnici, la direttiva consente agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali su distinguibilità, stabilità e omogeneità, in deroga alla disciplina della direttiva 2003/91/CE. Tuttavia, per distinguibilità e stabilità, devono essere utilizzati almeno i caratteri contenuti nei questionari tecnici UCVV o nelle linee direttrici UPOV applicabili alla specie. Per l’omogeneità continua ad applicarsi la direttiva 2003/91/CE; se l’omogeneità è valutata sulla base dei fuori tipo, il livello standard è fissato al 10% con probabilità di accettazione non inferiore al 90%.
Procedura semplificata e esclusioni
L’articolo 5 prevede che non sia necessario un esame ufficiale se le informazioni disponibili sono sufficienti per decidere l’ammissione. Possono rilevare:
- descrizione e denominazione della varietà;
- risultati di esami non ufficiali;
- conoscenze pratiche acquisite nella coltivazione, riproduzione e impiego;
- altre informazioni fornite da autorità competenti o organizzazioni riconosciute.
L’articolo 6 esclude l’ammissione quando la varietà:
- sia già nel catalogo comune come varietà diversa da una varietà da conservare, o sia stata soppressa di recente secondo i termini indicati;
- sia protetta da privativa comunitaria o nazionale, oppure sia stata presentata domanda di privativa.
Denominazione, regione di origine e selezione conservatrice
Per le denominazioni, l’articolo 7 consente deroghe per varietà note prima del 25 maggio 2000, purché non siano lesi diritti anteriori di terzi tutelati dal regolamento (CE) n. 637/2009. È inoltre possibile accettare più denominazioni tradizionalmente note per una stessa varietà.
L’articolo 8 impone allo Stato membro di determinare la regione di origine, cioè la località o regione in cui la varietà è tradizionalmente coltivata e alle cui condizioni è naturalmente adatta. Se la regione si estende su più Stati membri, la determinazione avviene di comune accordo; la regione identificata deve essere notificata alla Commissione.
L’articolo 9 stabilisce che la selezione conservatrice deve svolgersi obbligatoriamente nella regione di origine, rafforzando il legame territoriale della varietà con il suo habitat storico.
Produzione, certificazione e commercializzazione delle varietà da conservare
La direttiva distingue tra due modalità di commercializzazione delle sementi:
- certificazione come "sementi certificate di una varietà da conservare";
- verifica come "sementi standard di una varietà da conservare".
Le deroghe agli articoli 20 della direttiva 2002/55/CE riguardano i requisiti ordinari di certificazione/verifica, con esclusione della purezza varietale minima e dell’esame ufficiale. Resta comunque necessario che le sementi abbiano sufficiente purezza varietale e, nel caso della certificazione, che derivino da sementi prodotte secondo modalità definite nell’ambito della selezione conservatrice.
Gli Stati membri devono assicurare:
- analisi delle sementi per verificare il rispetto dei requisiti;
- uso di protocolli internazionali esistenti, se disponibili, o di metodi appropriati in mancanza;
- prelievo di campioni da lotti omogenei;
- controlli ufficiali a posteriori tramite ispezioni casuali per identità e purezza varietale;
- controlli ufficiali durante produzione e commercializzazione.
Limiti territoriali e restrizioni quantitative per le varietà da conservare
Le sementi di varietà da conservare possono essere prodotte esclusivamente nella regione di origine. Se ciò non è possibile per un problema specifico legato all’ambiente, lo Stato membro può autorizzare altre regioni di produzione, ma le sementi ottenute in tali regioni devono essere utilizzate solo nella regione di origine.
Inoltre, la commercializzazione è in linea di principio limitata alla regione di origine. Gli Stati membri possono però approvare ulteriori regioni sul proprio territorio per la commercializzazione, a condizione che siano comparabili quanto ad habitat naturali e semi-naturali. In tale ipotesi devono riservare alla conservazione nella regione di origine il quantitativo necessario alla quantità minima di sementi e informare Commissione e altri Stati membri.
L’articolo 15 impone un tetto quantitativo annuale per ciascuna varietà da conservare, espresso come numero di ettari di produzione di ortaggi, secondo l’allegato I. L’allegato prevede soglie massime di 40, 20 o 10 ettari, a seconda della specie. Per rispettare tali limiti, i produttori devono comunicare in anticipo superficie e ubicazione della produzione; se c’è rischio di superamento, lo Stato membro assegna quote individuali.
Sigillatura ed etichettatura delle sementi delle varietà da conservare
La commercializzazione è consentita solo in imballaggi chiusi e sigillati in modo da evidenziare eventuali manomissioni. La sigillatura deve avvenire da parte del fornitore e il sistema di chiusura deve includere almeno l’etichetta o un sigillo.
L’articolo 18 elenca le indicazioni obbligatorie sull’etichetta o sul supporto equivalente, tra cui:
- dicitura "norme CE";
- nome e indirizzo del responsabile dell’etichettatura o numero di identificazione;
- anno di chiusura o del prelievo campioni;
- specie;
- denominazione della varietà da conservare;
- menzione della categoria di sementi;
- regione di origine;
- eventuale regione di produzione diversa;
- numero di lotto;
- peso netto/lordo o numero di sementi;
- se pertinente, natura del trattamento chimico o additivo e rapporto approssimativo tra peso dei semi e peso totale.
Varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari
Per questa seconda categoria, gli Stati membri possono ammettere varietà che siano prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per condizioni agrotecniche, climatiche o pedologiche specifiche.
Anche qui la direttiva consente deroghe sulla valutazione di distinguibilità, stabilità e omogeneità, lasciando agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali, purché si utilizzino almeno i caratteri previsti nei questionari tecnici UCVV o nelle linee direttrici UPOV applicabili. La regola sull’omogeneità è la stessa: si applica la direttiva 2003/91/CE, con standard del 10% e probabilità di accettazione non inferiore al 90% quando l’omogeneità è misurata tramite fuori tipo.
La procedura di ammissione è semplificata: non serve esame ufficiale se sono sufficienti descrizione, esami non ufficiali, esperienza pratica e altre informazioni utili. Sono previste esclusioni analoghe a quelle delle varietà da conservare, con riferimento al catalogo comune e alle privative vegetali.
Commercializzazione delle sementi delle varietà sviluppate per condizioni particolari
Le sementi possono essere verificate come "sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari" se soddisfano i requisiti della direttiva 2002/55/CE, salvo quelli sulla purezza varietale minima, e possiedono purezza varietale sufficiente.
La commercializzazione è soggetta a ulteriori vincoli:
- le sementi devono essere vendute in imballaggi di piccole dimensioni;
- il peso netto massimo per imballaggio è fissato nell’allegato II per specie;
- gli imballaggi devono essere chiusi e sigillati secondo regole analoghe a quelle previste per le varietà da conservare;
- l’etichettatura deve riportare, oltre alle informazioni standard, la dicitura "varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari".
Sono altresì previste prove di controllo, controlli ufficiali a posteriori tramite sondaggio per identità e purezza varietale, e monitoraggio durante produzione e commercializzazione con attenzione a varietà e quantità.
Obblighi di informazione, notifiche e valutazione
L’articolo 33 impone agli Stati membri di vigilare affinché i fornitori indichino, per ciascuna stagione di produzione, le quantità di sementi immesse in commercio per ciascuna varietà ricadente nel regime speciale. Su richiesta, tali dati vanno comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri.
L’articolo 34 prevede la notifica alla Commissione delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche, che possono svolgere un ruolo rilevante nelle informazioni tecniche e scientifiche richieste dalla direttiva.
La Commissione deve valutare l’applicazione della direttiva entro il 31 dicembre 2013. Inoltre, l’articolo 14 e l’articolo 13 prevedono meccanismi di cooperazione e possibile intervento del comitato permanente per determinare regioni supplementari di produzione o commercializzazione.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2010. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, e indicare nei provvedimenti un riferimento alla direttiva o accompagnarli con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Allegati: limiti quantitativi e dimensioni degli imballaggi
Gli allegati fissano parametri operativi essenziali.
L’allegato I stabilisce il numero massimo di ettari per Stato membro per la produzione di ortaggi per varietà da conservare, con tre fasce principali:
- 40 ettari per un primo gruppo di specie;
- 20 ettari per un secondo gruppo;
- 10 ettari per un terzo gruppo.
L’allegato II determina invece il peso netto massimo per imballaggio delle sementi delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, con soglie di 250 grammi, 25 grammi o 5 grammi a seconda della specie.
In termini pratici, la direttiva costruisce quindi un regime di favore strettamente controllato: agevola la sopravvivenza commerciale di varietà geneticamente e territorialmente rilevanti, ma ne limita diffusione, quantità e modalità di vendita per assicurare il collegamento con la conservazione delle risorse fitogenetiche.
Disposizioni principali
Oggetto e coordinamento con la direttiva 2002/55/CE
L’articolo 1 definisce tre ambiti di deroga: ammissione nei cataloghi nazionali delle varietà da conservare; ammissione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari; commercializzazione delle sementi di entrambe le categorie. Salvo disposizioni contrarie, continua ad applicarsi la direttiva 2002/55/CE.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce "conservazione in situ", "erosione genetica" ed "ecotipi", chiarendo il perimetro sostanziale delle deroghe.
Ammissione e condizioni essenziali per le varietà da conservare
Gli Stati membri ammettono le varietà da conservare se presentano interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche e possono adottare disposizioni nazionali su distinguibilità, stabilità e omogeneità, entro i limiti indicati dall’articolo 4. Sono previste procedure semplificate senza esame ufficiale se la documentazione è sufficiente (art. 5).
Esclusioni dall’ammissione
Una varietà da conservare non è ammessa se già figura nel catalogo comune come diversa da varietà da conservare, o è stata soppressa di recente dal catalogo comune nei termini indicati dall’articolo 6, oppure se è protetta o richiesta una privativa comunitaria o nazionale per ritrovati vegetali.
Denominazione e regione di origine
Gli Stati membri possono prevedere deroghe per denominazioni storiche note prima del 25 maggio 2000 e accettare più denominazioni tradizionalmente note. Devono determinare la regione di origine della varietà e notificarla alla Commissione (artt. 7-8). La selezione conservatrice deve avvenire obbligatoriamente nella regione di origine (art. 9).
Certificazione, verifica e controlli per le varietà da conservare
Le sementi possono essere certificate come "sementi certificate di una varietà da conservare" o verificate come "sementi standard di una varietà da conservare", con deroghe alla direttiva 2002/55/CE sui requisiti di certificazione/verifica, in particolare sulla purezza varietale minima e sull’esame ufficiale, purché sussista sufficiente purezza varietale (artt. 10-11). Gli Stati membri devono garantire analisi, prelievo da lotti omogenei, controlli ufficiali a posteriori e monitoraggio durante produzione e commercializzazione (artt. 12, 19, 20).
Regione di produzione e limiti territoriali per le varietà da conservare
Le sementi possono essere prodotte solo nella regione di origine; in caso di impossibilità per problemi ambientali, lo Stato membro può autorizzare altre regioni, con eventuale intervento del comitato permanente e decisione secondo l’articolo 48, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE. La commercializzazione è limitata alla regione di origine, salvo eventuali regioni supplementari comparabili quanto ad habitat, con comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri (artt. 13-14).
Restrizioni quantitative e obblighi di comunicazione per le varietà da conservare
Ogni Stato membro deve limitare la quantità annuale di sementi commercializzate per varietà, entro il numero di ettari fissato nell’allegato I (art. 15). I produttori devono comunicare in anticipo superficie e ubicazione della produzione; se vi è rischio di superamento dei limiti, lo Stato membro assegna quote (art. 16).
Sigillatura ed etichettatura delle sementi delle varietà da conservare
Le sementi devono essere vendute in imballaggi chiusi e sigillati, con sistemi di chiusura tali da evidenziare manomissioni, almeno mediante etichetta o sigillo (art. 17). L’etichetta deve riportare una serie di informazioni obbligatorie, tra cui dicitura "norme CE", specie, varietà, regione di origine, eventuale regione di produzione, lotto, quantità e dati sul trattamento (art. 18).
Ammissione e condizioni per le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari
Gli Stati membri possono ammettere tali varietà se prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per specifiche condizioni agrotecniche, climatiche o pedologiche. Anche qui sono possibili regole nazionali su distinguibilità, stabilità e omogeneità, con criteri minimi fondati sui questionari tecnici UCVV/UPOV e specifiche regole sull’omogeneità (artt. 21-22).
Procedure semplificate ed esclusioni per le varietà sviluppate per condizioni particolari
Può non essere richiesto un esame ufficiale se la decisione è possibile sulla base di descrizione, esami non ufficiali, esperienza pratica e altre informazioni rilevanti (art. 23). Non sono ammissibili varietà già presenti nel catalogo comune in diversa qualificazione, soppresse di recente o oggetto di privativa vegetale, secondo i casi previsti dall’articolo 24.
Commercializzazione, imballaggi e controlli per le varietà sviluppate per condizioni particolari
Le sementi possono essere verificate come "sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari" se rispettano i requisiti della direttiva 2002/55/CE, salvo la purezza varietale minima, e presentano purezza sufficiente (art. 26). Devono essere effettuate prove e controlli conformi a protocolli internazionali o, in mancanza, a metodi appropriati (art. 27). Le sementi sono commercializzabili solo in piccoli imballaggi entro i pesi massimi dell’allegato II, con sigillatura ed etichettatura specifiche (artt. 28-30), oltre a controlli ufficiali a posteriori e monitoraggio durante produzione e commercializzazione (artt. 31-32).
Relazioni, notifiche, valutazione e recepimento
Gli Stati membri devono assicurare che i fornitori comunichino annualmente le quantità immesse in commercio delle due categorie di sementi e, su richiesta, trasmettere i dati alla Commissione e agli altri Stati membri (art. 33). Devono inoltre notificare le organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche (art. 34). La Commissione deve valutare l’applicazione entro il 31 dicembre 2013 (art. 35). Il recepimento deve avvenire entro il 31 dicembre 2010, con obbligo di comunicare il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza (art. 36). La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE (art. 37).
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 26 nov 2009Direttiva 2009/143
- direttiva · 26 nov 2009Direttiva 2009/146
- direttiva · 25 nov 2009Direttiva 2009/136
- direttiva · 25 nov 2009Direttiva 2009/138
- direttiva · 25 nov 2009Direttiva 2009/139
- direttiva · 25 nov 2009Direttiva 2009/140
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →