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Sentenza

Sentenza n. 12850/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento PREVIA EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART 56 E 61 cod. proc. amm del verbale del -OMISSIS- (all. n. 1), in pari data notificato, di visita medica di riesame emesso dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo all'ammissione al Corso per Allievo al primo anno del 208° Corso dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico 2026-2027, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12025 0001324 del 04 dicembre 2025, pubblicato nel portale del reclutamento (portale inPA) in data 10 dicembre 2025

Giustizia amministrativa202604398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica all'ammissione al corso per allievi dell'Accademia militare dell'Esercito, confermato all'esito del riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha partecipato al concorso per l'ammissione al primo anno dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico 2026-2027. In sede di accertamento psicofisico era stato giudicato non idoneo per la rilevazione di tratti di insicurezza e introversione e di immuno-allergopatie di grado non inabilitante. A seguito dell'istanza di riesame, la Commissione Medica Interforze di seconda istanza ha attribuito il profilo sanitario PS2, ritenuto idoneo, e AV3, ritenuto non idoneo, confermando la non idoneità per le immuno-allergopatie. Il ricorrente ha impugnato il verbale di visita medica di riesame, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati per quanto di interesse del ricorrente. La verificazione ha accertato l'idoneità psicofisica del candidato, con profilo 2 AV, ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale. Il Collegio ha ritenuto di non doversi discostare da tale accertamento, svolto con rigoroso metodo scientifico e apparentemente privo di illogicità o irrazionalità. Poiché la graduatoria non risultava ancora approvata, l'annullamento è stato disposto in funzione della partecipazione del ricorrente alla procedura. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese e competenze di giudizio, oltre accessori, nonché di euro 500,00 per le spese di verificazione.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe quale base per la richiesta di misure cautelari monocratiche.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 61 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe quale base per la richiesta di misure cautelari ante causam.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per giustificare l'oscuramento.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo relativo all'esclusione da un concorso per inidoneità psicofisica, l'accertamento tecnico disposto dal giudice può costituire il fondamento della decisione quando sia condotto con rigoroso metodo scientifico e non presenti profili di illogicità o irrazionalità.
  • L'accertamento verificatorio che riconosca l'idoneità psicofisica del candidato giustifica l'annullamento del giudizio amministrativo di non idoneità, quando l'esito consenta la partecipazione alla procedura concorsuale e la graduatoria non sia ancora stata approvata.
  • Il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando, previa audizione delle parti, la controversia risulti sufficientemente istruita e sia matura per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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