Cassazione Penale, Sentenza n. 23137/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 5/6/2023, aveva assolto l'imputata dal reato di appropriazione indebita relativo a mobili di proprietà del Rinella custoditi nell'immobile locato e poi spostati. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) travisamento delle risultanze probatorie, sostenendo che la testimonianza di Cappello Mario dimostrerebbe che la Gioè aveva disposto dei beni come propri, consegnandone parte a titolo di corrispettivo per lavori; (2) manifesta illogicità della motivazione, deducendo che la condanna di primo grado era fondata sulle dichiarazioni della parte offesa e sul conforto della testimonianza di Cappello, ragion per cui la motivazione d'appello sarebbe contraddittoria e illogica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse volta a sindacare valutazioni di merito (ricostruzione dei fatti e apprezzamento delle prove) riservate al giudice di merito; la Corte d'Appello aveva motivatamente escluso l'interversio possessionis, richiamando che l'imputata era stata nominata custode in sede esecutiva e aveva notificato al proprietario intimazione ex art. 609 c.p.c. per il ritiro dei beni, rimasta inevasiva. Sul secondo motivo la Corte ha qualificato la doglianza come generica, non indicante specifici profili di illogicità della motivazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 609 cod. proc. civ.
La corte ha ritenuto rilevante che l'imputata avesse notificato l'intimazione ex art. 609 c.p.c. per il ritiro dei mobili, circostanza che ha supportato la conclusione della mancata interversio possessionis (assenza di condotta tipica di appropriazione).
art. 616 cod. proc. pen.
Articolo richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha altresì deciso, in applicazione dei principi richiamati, un versamento equitativo alla cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per giustificare l'obbligo di prevedere il versamento alla cassa delle ammende e per escludere che il ricorso sia stato presentato in colpa rilevante, pur imponendo una sanzione equitativa a carico del ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità (segnalazioni: Sez. U. n. 6402/1997, Sez. U. n. 24/1999, Sez. U. n. 12/2000, Sez. U. n. 47289/2003, Sez. 6 n. 5465/2020)
Ribadito il principio che la Corte di cassazione non è chiamata a riesaminare le attività di valutazione probatoria del giudice di merito, salvo che non emerga un vizio di diritto o una manifesta illogicità specificamente individuata.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le prove: le censure che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili salvo che sia dimostrabile un errore di diritto o una palese contraddizione logica nella motivazione.
- Lo spostamento di beni da parte del custode o del proprietario apparente non costituisce automaticamente appropriazione indebita se risulta che il soggetto aveva la qualifica di custode e/o aveva dato preventivamente atto formale (es. intimazione ex art. 609 c.p.c.) per il ritiro, specialmente se il proprietario è rimasto inerte.
- Per contestare la motivazione di merito con successo occorre segnalare profili di manifesta illogicità o contraddizione specifici e concreti; deduzioni generiche sul valore delle prove sono insufficienti.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato o generico il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; è opportuno valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.
- In cause che riguardano questioni di possesso e custodia di beni, la prova dell'interversio possessionis (passaggio effettivo della disponibilità) è centrale per la configurabilità dell'appropriazione indebita: indicazioni di atto formale di intimazione o nomina a custode indeboliscono l'imputazione di appropriazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23106/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23108/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23110/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23112/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23114/2025 del 20/06/2025
- Sentenza penale · 20 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23116/2025 del 20/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →