Cassazione Penale, Ordinanza n. 18005/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che lo ha ritenuto responsabile di guida di autovettura senza aver mai conseguito la patente, in data 24.10.2020, dopo un precedente analogo accertamento del 09.06.2019. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 116 C.d.S., sostenendo che non vi fosse prova della definitività del primo verbale di contestazione, elemento necessario per integrare la recidiva nel biennio che rende penalmente rilevante la condotta. La difesa lamentava inoltre che la Corte territoriale avesse invertito l'onere della prova, ponendo a carico dell'imputato la dimostrazione di un eventuale ricorso avverso il primo verbale, mentre tale prova avrebbe dovuto gravare sull'accusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata prova della recidiva nel biennio, osservando che, nei reati di guida senza patente, la prova della definitività del pregresso accertamento può essere desunta anche da elementi probatori non documentali, purché univoci, e dalla mancata allegazione di elementi contrari da parte dell'imputato. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la deposizione del verbalizzante, che aveva riferito del precedente controllo e della mancata impugnazione del verbale, sicché correttamente era stato ritenuto assolto l'onere probatorio dell'accusa e, in difetto di prova contraria, configurata la rilevanza penale della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. 285/1992
La guida di veicolo senza aver mai conseguito la patente, in presenza della recidiva nel biennio, assume rilievo penale; la prova della recidiva può essere fornita anche tramite elementi probatori non documentali e non richiede necessariamente un'attestazione formale di definitività del precedente accertamento.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Viene evocato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è ritenuta manifestamente infondata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
Richiamato in giurisprudenza per la depenalizzazione della guida senza patente, dalla quale resta esclusa la fattispecie in caso di recidiva nel biennio.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio non richiede necessariamente la produzione di un documento attestante in modo formale la definitività del precedente accertamento, potendo essere desunta da elementi probatori univoci e attendibili.
- L'onere dell'accusa è quello di fornire un minimo di prova del precedente illecito e della sua definitività; tuttavia, in assenza di allegazioni contrarie dell'imputato, la dimostrazione può fondarsi anche sulla testimonianza dell'agente verbalizzante o su altri elementi convergenti.
- Quando la prova dell'elemento costitutivo del reato è supportata da elementi probatori idonei e non è fornita alcuna prova contraria, la censura di violazione di legge o di motivazione sul punto è manifestamente infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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