Sentenza del 13/01/2015 n. 312 - Comm. Trib. Prov. Milano
TASSA AUTOMOBILISTICA - Omessa notificazione accertamento - Omessa interruzione prescrizione - Illegittimità iscrizione ruolo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato ritenuto prescritto il credito relativo alle tasse automobilistiche degli anni 2000-2003, poiché la notifica dell'iscrizione a ruolo del 20 dicembre 2011 è intervenuta oltre il termine utile e in assenza di una tempestiva notificazione dell'avviso di accertamento o di validi atti interruttivi. Di conseguenza, la successiva iscrizione a ruolo è stata dichiarata illegittima.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sostenendo che il credito tributario fosse prescritto perché l'avviso di accertamento non era stato notificato entro il terzo anno successivo a quello in cui il pagamento della tassa automobilistica avrebbe dovuto essere effettuato. Inoltre, non risultavano atti validamente notificati idonei a interrompere la prescrizione.
Norme richiamate
Disciplina della riscossione e dell'accertamento della tassa automobilistica
Il credito per tassa automobilistica deve essere accertato mediante notifica dell'avviso entro il terzo anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto; in mancanza, il credito si prescrive e non può essere legittimamente iscritto a ruolo.
Massime di principio
- Per i tributi periodici, occorre verificare il termine entro il quale l'amministrazione deve notificare l'accertamento, calcolandolo dall'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.
- La semplice iscrizione a ruolo o la successiva cartella non sana la prescrizione già maturata se l'avviso di accertamento non è stato notificato tempestivamente.
- Gli atti dell'amministrazione devono essere validamente notificati e, quando necessario, devono intervenire prima della scadenza del termine per interrompere la prescrizione.
- In caso di richiesta di pagamento relativa a annualità risalenti, il contribuente dovrebbe controllare per ciascun anno la data di scadenza del tributo, la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale esistenza di atti interruttivi validamente notificati.
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