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Ordinanza

Ordinanza n. 262/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 56 del 14 maggio 2026 (reg. gen. n. 474), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – Non recepimento delle perizie per indennizzi ai concessionari uscenti nel bando di gara”, nella parte riferita al lotto n. 33 Bagni Diana (doc. n. 1); - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 57 del 15 maggio 2026 (reg. gen. n. 476), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – indizione di gara”, nella parte riferita al lotto n. 33 Bagni Diana (doc. n. 2); - della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15 maggio 2026 – recante “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per le categorie individuate alla lettera A) gestione di stabilimenti balneari, B) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio e D) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, dell’art. 01, c.1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. -approvazione schemi degli atti di gara”, nella parte riferita al lotto n. 33 Bagni Diana (doc. n. 3); - del disciplinare e relativi allegati, in particolare dell’allegato 4a), “della procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per la categoria individuata alla lettera a) (gestione di stabilimenti balneari), alla lettera b) (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio) e alla lettera d) (gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive) dell’art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.”, nella parte riferita al lotto n. 33 Bagni Diana (doc. n. 4 e n. 4 bis); - dell’avviso pubblico datato 15 maggio 2026, a firma del Funzionario Responsabile, Arch. Cinzia Cadei, di indizione della “procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime site sul territorio del Comune di Laigueglia, con finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, comma1, lettera a), b), d) della legge n. 118/2022 modificata dal D.L. 400/93”;

Giustizia amministrativa202600640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di indizione e lex specialis della gara per l’assegnazione del lotto demaniale marittimo n. 33 Bagni Diana, con mancata previsione immediata dell’indennizzo spettante al concessionario uscente e criteri di valutazione relativi alle opere e ai servizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria uscente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune ha ritenuto non utilizzabile la perizia predisposta per la quantificazione dell’indennizzo e dell’equa remunerazione previsti dall’art. 4, comma 9, della legge n. 118/2022, nonché gli atti successivi di indizione della gara, la deliberazione di Giunta, il disciplinare, gli allegati e l’avviso pubblico relativi al lotto n. 33. La ricorrente ha contestato: l’eliminazione dal bando della previsione dell’indennizzo; la mancata indicazione dell’indennizzo nella lex specialis; l’illegittimità della valutazione comunale di erroneità della perizia, anche per violazione dei criteri precedentemente comunicati e per mancata applicazione dello schema di bando-tipo; l’indeterminatezza dell’oggetto della concessione in relazione alla distinzione tra opere amovibili, inamovibili, incamerabili e di difficile rimozione; l’attribuzione di punteggi premiali per la demolizione di opere di difficile rimozione, per la prevalenza di opere di facile rimozione, per la rinuncia a una porzione dell’area da destinare a spiaggia libera, nonché per contributi economici annuali destinati a servizi pubblici. La ricorrente ha dedotto l’immediata lesività delle clausole della gara. Il Comune ha sostenuto che l’indennizzo non era stato escluso in astratto, ma soltanto rinviato alla successiva corretta dimostrazione dell’an e del quantum, poiché la perizia comprendeva beni già ammortizzati o privi dei requisiti oggettivi richiesti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto le censure, in parte, inammissibili per difetto di interesse attuale o per carenza di portata escludente delle clausole e, comunque, prima facie infondate. La mancata previsione dell’indennizzo nel bando non impedisce la partecipazione alla gara, non rende impossibile formulare un’offerta competitiva e non attribuisce un vantaggio indebito agli altri concorrenti, i quali restano soggetti all’obbligo legale di corrisponderlo ove sia successivamente dimostrato nell’an e nel quantum. Il Comune non ha negato in astratto il diritto all’indennizzo, ma ha ritenuto non utilizzabile la specifica perizia allo stato degli atti. La censura contro la valutazione della perizia è stata inoltre ritenuta irricevibile nella parte riferibile ai criteri contenuti nelle note comunali del 17 e 25 marzo 2026, non impugnate, e comunque infondata: in assenza dei decreti attuativi, è stato ritenuto corretto utilizzare come parametro il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, limitando la valutazione agli investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili e inamovibili; lo schema di bando-tipo invocato dalla ricorrente è stato considerato privo di efficacia precettiva. La lex specialis è stata ritenuta sufficientemente determinata perché la documentazione relativa alle opere e alla consistenza del lotto era disponibile sul portale comunale e consentiva a un operatore professionale di formulare l’offerta. I punteggi relativi alla demolizione di opere amovibili, alla prevalenza di opere di facile rimozione, alla destinazione di una porzione dell’area a spiaggia libera e ai contributi volontari per servizi pubblici sono stati ritenuti non escludenti e, comunque, prima facie legittimi, in quanto collegati alle esigenze di riqualificazione del litorale, accessibilità e fruibilità delle aree, qualità dei manufatti e svolgimento di servizi previsti dalla legge n. 118/2022. Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso la prova di una grave distorsione della gara o di un danno irreparabile: il pregiudizio economico prospettato è eventuale e risarcibile per equivalente, il diritto all’indennizzo non è stato negato in astratto e il Comune aveva concesso un termine più ampio per la predisposizione dell’offerta. Nel bilanciamento degli interessi ha prevalso l’interesse pubblico a evitare indennizzi determinati erroneamente, suscettibili di alterare la competizione e la sostenibilità dell’offerta del nuovo concessionario. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune 800 euro, oltre oneri di legge, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 118/2022

    “programmi di intervento indicato dagli offerenti con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area demaniale”; “la qualità … dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali”

    La disposizione consente al Comune di prevedere nei bandi specifici punteggi o preferenze per proposte funzionali alla riqualificazione della costa, all’accessibilità e fruibilità dell’area e alla qualità dei manufatti, nonché punteggi per iniziative e servizi collegati alla concessione.

  • art. 4, comma 9, legge n. 118/2022

    Prevede l’indennizzo e l’equa remunerazione spettanti al concessionario uscente in presenza dei relativi presupposti; il diritto non viene meno per la mancata indicazione immediata nel bando e può essere dimostrato successivamente nell’an e nel quantum.

  • art. 49 cod. nav.

    La clausola che attribuisce un punteggio per il progetto di demolizione di opere di difficile rimozione non è stata ritenuta contrastante con la disposizione, poiché il progetto deve essere conforme alla normativa demaniale e può beneficiare del punteggio ove munito del nulla osta dell’Agenzia del Demanio.

  • art. 11-bis legge regionale n. 13/1999

    È stato richiamato quale base dell’obiettivo regionale di incrementare la quota di spiagge libere o libere attrezzate fino al 40% del fronte totale delle aree balneabili; tale obiettivo può essere perseguito anche mediante una rinuncia concordata del concessionario a una porzione dell’area.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha applicato i presupposti cautelari, escludendo sia il fumus delle censure sia il periculum in mora.

Massime di principio

  • La mancata indicazione nel bando di gara dell’indennizzo spettante al concessionario uscente non determina, di per sé, l’illegittimità della lex specialis quando il diritto all’indennizzo non sia negato in astratto e resti possibile dimostrarne successivamente l’an e il quantum.
  • Una clausola di gara è immediatamente impugnabile solo se produce una lesione attuale, impedisce o rende significativamente più difficile la partecipazione, oppure attribuisce un vantaggio immediato ad altri concorrenti; la mancata previsione immediata dell’indennizzo non presenta tali caratteristiche quando tutti gli aggiudicatari restano soggetti al relativo obbligo legale.
  • In assenza di decreti attuativi, la quantificazione dell’indennizzo può essere parametrata ai criteri ricavabili da un parere istituzionale richiamato dall’amministrazione, includendo soltanto investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili e inamovibili, purché il criterio sia coerente con la disciplina applicabile.
  • Uno schema di bando-tipo avente natura meramente preparatoria e privo di efficacia precettiva non può essere utilizzato come parametro autonomo di illegittimità della lex specialis.
  • I criteri di gara che attribuiscono punteggi per la riqualificazione del litorale, la prevalenza di opere di facile rimozione, la destinazione di porzioni dell’area a spiaggia libera o contributi volontari a servizi pubblici sono legittimi quando risultano collegati agli obiettivi normativi di accessibilità, fruibilità, qualità dei manufatti e gestione del bene demaniale e non impongono prestazioni incompatibili con la concessione.
  • In sede cautelare, il danno meramente patrimoniale, eventuale e non irreparabile, non integra il periculum in mora quando il pregiudizio sia suscettibile di reintegrazione per equivalente; nel bilanciamento può prevalere l’interesse pubblico a non alterare la competizione mediante la previsione di indennizzi erroneamente determinati.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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