Sentenza del 18/01/2018 n. 162 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iva - Frode carosello - Operazioni soggettivamente inesistenti - Detrazione Iva - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta fondata, poiché la sistematica regolazione in contanti di transazioni di elevatissimo importo e la natura fraudolenta di tutti i fornitori esaminati costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti della consapevolezza o connivenza del contribuente. Di conseguenza, è stata negata la detrazione dell’IVA relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell’IVA indicata in fatture emesse da soggetti formalmente cedenti, ma ritenuti mere cartiere, nell’ambito di una frode carosello. L’Amministrazione doveva dimostrare la frode del cedente e fornire elementi, anche presuntivi, idonei a provare la connivenza o consapevolezza del cessionario; non era invece necessario dimostrare la sua partecipazione diretta alla frode. Una volta forniti tali elementi, spettava al contribuente dimostrare di aver agito in buona fede e di non sapere che il fornitore effettivo fosse diverso dal soggetto indicato in fattura.
Norme richiamate
Principi in materia di frode carosello e operazioni soggettivamente inesistenti
La frode carosello, attuata mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, impone all'Amministrazione finanziaria di provare la frode del cedente e la mera connivenza (non già la partecipazione) del cessionario.
Per negare la detrazione non occorre provare che il cessionario abbia partecipato attivamente alla frode: è sufficiente dimostrare che sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo gli elementi disponibili, che l’operazione si inseriva in un meccanismo fraudolento.
Presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
La suddetta connivenza può essere desunta anche da presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti).
La consapevolezza del contribuente può essere provata attraverso indizi convergenti, tra cui le modalità anomale di pagamento, i rapporti con soggetti privi di effettiva struttura economica e la ricorrenza di irregolarità nei fornitori.
Onere della prova in materia di detrazione IVA
Incombendo poi sul cessionario, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova di elementi di segno contrario.
Dopo che l’Amministrazione ha fornito indizi qualificati della frode e della conoscenza o conoscibilità della stessa, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e l’adozione di cautele ragionevoli.
Massime di principio
- In presenza di fatture emesse da una società cartiera, la detrazione IVA può essere negata anche se la merce o il servizio è stato effettivamente ricevuto, quando il soggetto indicato in fattura non è il reale fornitore.
- L’Amministrazione non deve provare necessariamente la partecipazione attiva del cessionario alla frode, ma può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti circa la sua consapevolezza o connivenza.
- Pagamenti sistematici in contanti per importi elevati, rapporti con fornitori privi di struttura reale e anomalie generalizzate nella catena commerciale sono elementi idonei a fondare la presunzione di conoscenza della frode.
- Il contribuente deve conservare e produrre elementi che dimostrino la buona fede, la normale diligenza commerciale, la verifica dell’affidabilità dei fornitori e la coerenza economica delle operazioni.
- La mera regolarità formale delle fatture o l’effettiva movimentazione dei beni non garantisce, da sola, il diritto alla detrazione quando emergono elementi oggettivi di frode.
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