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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11058/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Società ricorrente chiedeva l'accertamento della comproprietà su una corte comune che costituiva l'unico accesso alla pubblica via (o, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva per interclusione). In Cassazione ha dedotto vari motivi: 1) profili procedurali (presunta rilevata improcedibilità da parte della Corte d'Appello e omessa motivazione su alcuni punti); 2) errata valutazione probatoria perché la Corte d'Appello aveva fondato la decisione sulle risultanze catastali e sulle dichiarazioni del legale rappresentante anziché valutare esclusivamente i titoli di provenienza scritti (necessari per la prova della proprietà); 3) inosservanza delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che aveva ritenuto il fondo intercluso; 4) errore nella valutazione sull'esistenza di un accesso idoneo alla pubblica via, nonostante il passaggio individuato fosse di larghezza minima (0,56-0,76 m) e notevole lunghezza (fino a 79 m), e in parte insistente su fondi di terzi non evocati in giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso per carenza di interesse e ragioni procedurali connesse all'esame del merito da parte della Corte d'Appello; ha invece accolto i motivi quarto e quinto (errore nel valutare la prova della proprietà basandosi sui dati catastali e non sui titoli di provenienza) e i motivi sesto e settimo (errata valutazione dell'assenza di interclusione nonostante la CTU avesse indicato fattori ostativi all'accesso e mancanza di motivazione della Corte d'Appello in difformità dalle conclusioni del consulente). Il primo e l'ottavo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Corte d'Appello è cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame: dovranno valutare la prova della comproprietà sulla sola base dei titoli di provenienza e, se del caso, accertare la natura interclusa del fondo verificando se l'accesso sia idoneo alle ordinarie modalità di utilizzazione del fondo. Le spese del giudizio di legittimità seguono la regolazione della Corte di merito al rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiama la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e motivazionali; la Corte verifica censure procedurali ma dichiara inammissibili alcuni motivi se l'appello è stato comunque esaminato nel merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme processuali o di diritto sostanziale; utilizzato per contestare la motivazione e l'errata applicazione di norme probatorie e sostanziali.

  • artt. 112, 132, 342 c.p.c.

    Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione e alla completezza dell'istruttoria; la Corte ha verificato che, dove la Corte d'Appello ha condiviso il Tribunale, la motivazione fosse comunque adeguata.

  • artt. 115, 116, 117, 190, 229, 232 c.p.c.

    Norme sul potere istruttorio del giudice e sulle prove; la Corte ha ritenuto che non fosse corretto decidere la proprietà basandosi su dati catastali e che fosse necessario esaminare i titoli scritti e, ove opportuno, motivare la discordanza con la CTU.

  • art. 1051 c.c.

    Definisce l'interclusione e i presupposti della servitù coattiva di passaggio; la Corte ricorda che l'interclusione va accertata con riferimento all'uso ordinario del fondo e non può essere esclusa da un passaggio di fatto su fondo altrui privo di diritto reale.

  • art. 1052 c.c.

    Stabilisce la possibilità di costituire servitù quando il fondo è privo di accesso utile; la Corte richiama l'esigenza di verifica dell'accesso idoneo alle ordinarie modalità di utilizzazione del fondo per escludere la natura interclusa.

  • art. 948 c.c.

    Riguarda la prova dei confini e il ruolo dei dati catastali come elementi sussidiari; la Corte ribadisce che i dati catastali non sostituiscono il titolo scritto per la prova della proprietà immobiliare.

  • art. 2697 c.c.

    Principio generale sulla prova; la Corte sottolinea che la prova della proprietà immobiliare richiede il titolo scritto e che i certificati catastali sono elementi sussidiari.

  • artt. 3, 24, 111 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti a tutela dei diritti di difesa e del giusto processo; la Corte valuta la completezza del contraddittorio e della motivazione alla luce dei diritti costituzionali.

Massime di principio

  • La prova della proprietà immobiliare nella domanda di rivendicazione richiede un titolo scritto ad substantiam: i dati catastali sono sussidiari e non possono sostituire i titoli di provenienza
  • Se la CTU conclude per una determinata risultanza tecnica (es. natura interclusa del fondo), la decisione che discorda deve contenere una motivazione che spieghi la ragione della divergenza rispetto alle conclusioni dell'ausiliario
  • L'interclusione va valutata rispetto all'uso ordinario del fondo: un passaggio pedonale molto stretto e prolungato (es. 0,56-0,76 m per decine di metri) può non essere idoneo ad escludere l'interclusione perché non consente il trasporto di oggetti o l'uso ordinario del fondo
  • La Corte di Appello può richiamare questioni di improcedibilità in motivazione, ma se decide il merito esprimendo la vera ratio della decisione, tale rilievo obiter non genera per sé pregiudizio impugnabile
  • In caso di conflitto tra risultanze catastali, dichiarazioni delle parti e titoli di provenienza, il giudice deve dare preminenza alla verifica documentale dei titoli scritti per l'accertamento della proprietà
  • Se il giudice di merito non esamina o non motiva adeguatamente questioni tecniche rilevanti (es. esito della CTU), il vizio è suscettibile di cassazione con rinvio per un nuovo esame motivato

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