Sentenza del 05/10/2017 n. 3972 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Presupposto di imposta - Soggetti d'imposta - Avvocati - Rimborso - Affitto - Domiciliatari - Dipendenti - Praticante avvocato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istanza di rimborso è stata ritenuta fondata. Il reddito professionale è stato considerato prodotto essenzialmente dall'attività intellettuale dell'avvocato e non da un'autonoma organizzazione di beni e lavoro altrui. Di conseguenza, l'attività non è stata ritenuta assoggettabile a IRAP e il contribuente ha avuto diritto al rimborso dell'imposta versata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva l'insussistenza del presupposto dell'IRAP, deducendo di non disporre di un'autonoma organizzazione rilevante. L'attività era svolta in un locale di dimensioni modeste, senza dipendenti e senza corresponsione di compensi a personale subordinato; venivano pagati soltanto professionisti domiciliatari e un praticante avvocato. Secondo la decisione, tali elementi non dimostrano l'esistenza di una struttura organizzata autonoma rispetto all'attività intellettuale personale del professionista.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non è dovuta dal professionista quando l'attività è svolta senza un'autonoma organizzazione, cioè quando i mezzi impiegati e il lavoro altrui non costituiscono un apparato produttivo autonomo rispetto alla prestazione personale.
Massime di principio
- Il professionista può ottenere il rimborso dell'IRAP se dimostra che il reddito deriva principalmente dalla propria prestazione personale e non da una struttura organizzata autonoma.
- La mera disponibilità di uno studio o di un immobile in locazione, soprattutto se di modeste dimensioni, non prova da sola l'esistenza del presupposto IRAP.
- L'assenza di dipendenti è un elemento favorevole, ma deve essere valutata insieme agli altri fattori organizzativi e alla loro effettiva rilevanza.
- I compensi corrisposti a professionisti domiciliatari o a un praticante non determinano automaticamente l'assoggettamento a IRAP: occorre verificare se tali collaborazioni siano occasionali o strumentali oppure se costituiscano una struttura stabile e autonoma.
- La valutazione è concreta e complessiva: contano la quantità e il valore dei beni strumentali, il numero e il ruolo dei collaboratori, la presenza di dipendenti e il grado di autonomia dell'organizzazione rispetto all'attività intellettuale del professionista.
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