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Provvedimento

Deliberazione n. 186 del 21/03/2024

Provvedimento del 21 marzo 2024

Garante Privacy186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza già adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulla piattaforma. Viene confermata l’ingiunzione di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne l’eventuale versione in chiaro per soli fini probatori, per 12 mesi, con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione relativa al possibile trattamento/diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e suscettibile di circolazione senza consenso sulla piattaforma Telegram.

Origine della segnalazione e quadro normativo

La vicenda si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire interventi rapidi del Garante in presenza di segnalazioni su contenuti riconducibili al c.d. revenge porn. La norma attribuisce competenza all’Autorità per segnalazioni presentate da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.

Il provvedimento richiama inoltre il termine di 48 ore per la decisione da parte del Garante e l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica dell’Autorità.

Intervento d’urgenza adottato il 15 marzo 2024

A seguito della segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità del caso con l’art. 144-bis e ha adottato la determinazione n. 95 del 15 marzo 2024. Tale determinazione è stata trasmessa il medesimo giorno al gestore della piattaforma.

Misure imposte a Telegram FZ-LLC

Il provvedimento urgente ha disposto che Telegram FZ-LLC:

  • adottasse immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservasse, qualora acquisito in chiaro, l’eventuale materiale per soli fini probatori per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • utilizzasse misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicasse tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica del Garante

Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 95/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento del 21 marzo 2024 conferma quindi le misure adottate nei confronti di Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne l’eventuale conservazione a fini probatori in condizioni di riservatezza.

Punti principali

Origine della segnalazione e presupposti normativi

La vicenda trae origine da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, norma che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il provvedimento richiama anche il meccanismo accelerato di decisione entro 48 ore previsto dalla stessa disposizione.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie di revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 15 marzo 2024 una determinazione d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento urgente ha imposto alla società di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie.

Misure ordinate alla piattaforma

Le misure urgenti hanno riguardato, da un lato, l’ingiunzione di impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato; dall’altro, la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, con l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità tali misure.

Ratifica del Garante

Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 95/2024 adottato il 15 marzo 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

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