Ordinanza n. 941/2026 - Napoli, Sezione 4
PER LA PIENA ATTUAZIONE E L’ESECUZIONE - del Piano Educativo Individuale – PEI del 02-12-2025 (allegato 1), con cui è stato dato atto della modifica dell’orario di frequenza dell’alunna -OMISSIS- per l’anno scolastico 2025-2026, con un aumento da 18 ore di frequenza a 30 ore di frequenza (pag. 17 del suindicato PEI), con la conseguente necessità di adeguare le ore di sostegno fino a quel momento assegnate, 18 ore, parametrate originariamente sull’orario di frequenza iniziale del minore (appunto 18 ore), alla misura massima di 30 ore come previsto già nel Piano Educativo Individuale – PEI del 12-06-2025 (allegato 2 - pag. 12 “necessita del massimo ore di affiancamento da parte dell’insegnante di sostegno”), pienamente riconfermato dal successivo PEI del 02-12-2025 (che richiama e riconferma espressamente quanto stabilito dal PEI precedente); PER L’ANNULLAMENTO, DI CONSEGUENZA, del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno del 15-09-2025, formulato originariamente sulla scorta dell’orario di frequenza della minore (18 ore), con cui il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I° Grado Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- riferiva essere state assegnate, per l’anno scolastico 2025/2026, all’alunna -OMISSIS- appunto n. 18 ore di sostegno didattico, a fronte delle n. 30 ore proposte dal PEI del 12-06-2025 per l’anno scolastico in corso (allegato 2), confermate dal GLO e dal PEI redatti il 02-12-2025 (allegato 1), che hanno attestato la modifica in aumento delle ore di frequenza dell’alunna Cantile, da 18 ore a 30 ore, con la conseguente necessità di adeguamento delle ore di sostegno assegnate (quindi, a fronte delle 18 ore assegnate, risultano mancanti ulteriori n. 12 ore di sostegno necessarie a coprire orario di frequenza effettivo); - dei provvedimenti ulteriori (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, assegnando all’Istituto Scolastico sopra indicato un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità iscritti presso tale scuola e, nel caso di specie, all’alunna -OMISSIS-; - di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici; PER L’ACCERTAMENTO - del diritto del minore -OMISSIS- a fruire del monte ore di sostegno e del relativo insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap, così come riconosciuti (30 ore – rapporto 1:1 – copertura intero orario settimanale di frequenza, come riconosciuto in aumento dal PEI del 02-12-2025); - dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di dare corretta esecuzione al PEI (piano educativo individuale) in favore della piccola -OMISSIS- e, pertanto, assegnare alla minore il numero di ore di sostegno prescritto nel PEI (n. 30 ore – rapporto 1:1 - copertura intero orario settimanale di frequenza, come aumentato nel corso dell’anno scolastico in corso e riconosciuto dall’ultimo PEI del 02-12-2025); E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVEDIMENTO CAUTELARE, dell’Amministrazione scolastica alla piena ed effettiva attuazione del PEI per l’anno scolastico in corso 2025/2026, con l’attribuzione delle ore di sostegno ivi indicate in favore della minore -OMISSIS-, con conseguente assegnazione allo stesso alunno di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno, per il numero di ore settimanali ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell’handicap riconosciuto (n. 30 ore, pari all’intero orario settimanale di frequenza );
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e ulteriori atti relativi alla determinazione dell'organico di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento del dirigente scolastico del 15 settembre 2025, con cui erano state assegnate alla minore 18 ore settimanali di sostegno, nonché degli ulteriori atti, anche endoprocedimentali e non conosciuti, con cui le amministrazioni scolastiche avevano determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto della minore a fruire di 30 ore settimanali di sostegno, con rapporto 1:1 e copertura dell'intero orario di frequenza, nonché la condanna dell'amministrazione alla piena esecuzione del PEI. La minore, affetta da disturbo dello spettro autistico e riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, frequentava inizialmente 18 ore settimanali. Il PEI del 12 giugno 2025 aveva indicato la necessità del massimo numero di ore di affiancamento; successivamente, il PEI del 2 dicembre 2025 aveva dato atto dell'incremento dell'orario di frequenza a 30 ore. Nonostante la scuola avesse comunicato all'USR la revisione dell'orario e richiesto un ulteriore posto di sostegno in deroga, alla data della camera di consiglio la minore continuava a beneficiare soltanto di 18 ore. I ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, l'insufficienza del sostegno assegnato rispetto all'orario effettivo di frequenza, alla diagnosi funzionale e alle prescrizioni del PEI.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché l'incremento dell'orario di frequenza da 18 a 30 ore rendeva prima facie insufficienti le 18 ore di sostegno assegnate, tenuto conto della gravità della patologia e della diagnosi funzionale, che prescriveva il sostegno con rapporto in deroga per gravità. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in ragione della necessità di un sostegno adeguato ai fini dell'integrazione scolastica della minore. La domanda cautelare è stata pertanto accolta. In sede conformativa, il TAR ha ordinato all'istituto scolastico di attuare le prescrizioni della diagnosi funzionale e di assicurare, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, le ore di sostegno necessarie all'integrazione scolastica, in misura pari all'orario effettivo di frequenza, verosimilmente 30 ore settimanali. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito nell'aprile 2027, con data da comunicarsi successivamente, e sono state compensate le spese della fase cautelare. Il precedente rigetto della misura monocratica ex art. 56 c.p.a. era dipeso esclusivamente dalla mancata prova del perfezionamento della notificazione, successivamente sanata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha accolto la domanda ritenendo presenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 56 c.p.a.
Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile (…)
La mancanza della prova del perfezionamento della notificazione impedisce l'esame della richiesta di misura cautelare monocratica; una volta sanato il difetto documentale, la domanda può essere esaminata collegialmente.
art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104
Rileva quale fondamento del riconoscimento della situazione di handicap grave della minore e della conseguente necessità di sostegno scolastico adeguato.
l. 18/1980
È richiamata nei verbali della Commissione INPS per il riconoscimento della condizione di minore invalida con necessità di assistenza continua e dell'indennità di accompagnamento.
Massime di principio
- Quando l'orario effettivo di frequenza di uno studente con disabilità grave aumenta rispetto a quello considerato nell'originaria assegnazione del sostegno, l'amministrazione scolastica deve adeguare tempestivamente le ore di sostegno alle prescrizioni della diagnosi funzionale e del PEI, senza poter mantenere un'assegnazione parametrata sul precedente orario ridotto.
- In sede cautelare, la grave disabilità documentata, la prescrizione del sostegno in deroga e la persistente assegnazione di un numero di ore inferiore all'orario effettivo di frequenza sono elementi idonei a integrare il fumus boni iuris, quando l'assegnazione risulti prima facie insufficiente rispetto alle esigenze di integrazione scolastica.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nella compromissione attuale dell'integrazione scolastica di una minore con disabilità grave, derivante dalla mancata attribuzione delle ore di sostegno necessarie secondo la diagnosi funzionale e il PEI.
- Il giudice amministrativo può accordare la tutela cautelare mediante un ordine conformativo direttamente rivolto all'istituto scolastico, imponendo l'attuazione delle prescrizioni sanitarie e del PEI entro un termine perentorio e in misura corrispondente all'orario effettivo di frequenza.
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