Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8217 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'imposta sostitutiva versata in occasione della rivalutazione di un terreno. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della CTP di Latina e il parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio da parte della CTR del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La Corte ha rilevato, tuttavia, che ciascun motivo non conteneva il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata formulazione dei quesiti di diritto. Ha precisato che il quesito non poteva essere ricavato implicitamente dal contenuto dei motivi né integrato mediante l'indicazione delle norme applicate o di quelle di cui si chiedeva l'applicazione, poiché doveva consistere in una sintesi autonoma e specifica della violazione denunciata, funzionale alla formulazione immediata del principio di diritto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Ciascun motivo deve concludersi con la formulazione di un quesito di diritto.

    Per i ricorsi per cassazione soggetti alla disciplina temporale applicabile, il quesito di diritto doveva essere formulato espressamente al termine di ciascun motivo. La sua omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

    La disciplina introdotta dal decreto si applicava ai ricorsi contro sentenze d'appello pubblicate dopo il 1° marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, rendendo applicabile l'obbligo dei quesiti di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47

    La norma ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. con efficacia dal 4 luglio 2009; tale abrogazione non incideva sui ricorsi relativi a sentenze pubblicate nel periodo precedente, come quella oggetto del giudizio.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito della memoria illustrativa in Cassazione. La memoria del ricorrente non poteva sanare la mancanza originaria dei quesiti di diritto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è essenziale verificare la disciplina processuale applicabile in base alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, non soltanto alla data di proposizione del ricorso.
  • Quando una norma processuale impone un requisito formale a pena di inammissibilità, tale requisito deve essere assolto espressamente e in modo autonomo: non è sufficiente che possa essere ricavato per interpretazione dal contenuto del motivo.
  • Una memoria successiva non può normalmente sanare la mancanza di un requisito essenziale del ricorso già previsto a pena di inammissibilità.
  • Prima di esaminare il merito di una controversia tributaria o civile, la Corte di cassazione verifica il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità del ricorso.
  • La mancata osservanza dei requisiti formali del ricorso comporta generalmente la soccombenza processuale e la condanna alle spese, anche senza una decisione sul merito della pretesa fiscale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.