Cassazione Penale, Sentenza n. 08843/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato Flavio Tosi non punibile per il reato previsto dall'art. 116, comma 15, del codice della strada, ritenendo applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il ricorso denunciava la violazione della legge penale sostanziale per non aver considerato la sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 4 dell'art. 131-bis c.p., in particolare la non abitualità del comportamento, e per non aver tenuto conto della reiterazione della condotta (pregresse contestazioni di guida senza patente nel 2020 e nel 2021, oltre al fatto del 10 agosto 2023).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha ritenuto invalida l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis nel caso di guida senza patente quando la condotta è reiterata, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada rileva penalmente in presenza di recidiva nel biennio. Per tali ragioni la sentenza del Tribunale è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica ai sensi dell'art. 623, lett. d), c.p.p.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, codice della strada
La contravvenzione relativa alla guida senza patente trova rilevanza penale quando ricorre la recidiva nel biennio; la condotta reiterata esclude l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità
art. 131-bis codice penale
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata se manca il requisito della non abitualità o quando il reato riguarda comportamenti reiterati (comma 4 e interpretazione giurisprudenziale)
art. 623, lett. d), codice di procedura penale
Consente alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza e rinviare il giudizio al tribunale in diversa persona fisica quando il ricorso riguarda una sentenza inappellabile
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede, tra l'altro, l'assenza di abitudinarietà: se il fatto è frutto di condotte reiterate, la tenuità è esclusa
- Per la contravvenzione di guida senza patente (art. 116, comma 15 c.d.s.) è cruciale accertare la recidiva nel biennio; la presenza di precedenti nello stesso biennio rende la fattispecie incompatibile con la tenuità
- Il giudice di merito deve motivare specificamente sulla non abitualità del comportamento quando invocata la tenuità; una motivazione generica o eccentrica è vulnerabile in cassazione
- Se la Corte di Cassazione annulla una sentenza inappellabile per errata applicazione della legge penale, rinvia il processo a diversa composizione del tribunale per garantire un nuovo esame
- In procedimenti per guida senza patente, la verifica della cronologia delle contestazioni precedenti è determinante per l'applicabilità di esimenti o cause di non punibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08779/2026 del 06/03/2026
- Sentenza penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08780/2026 del 06/03/2026
- Sentenza penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08781/2026 del 06/03/2026
- Sentenza penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08782/2026 del 06/03/2026
- Sentenza penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08783/2026 del 06/03/2026
- Sentenza penale · 6 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08784/2026 del 06/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →