Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13000/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, il corrispettivo di euro 6.000 percepito dal contribuente per la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie su un terreno agricolo destinato a ospitare un impianto fotovoltaico per venti anni. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che non si trattasse di assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere, ma di cessione di un diritto reale di godimento su bene immobile, fiscalmente assimilabile a cessione immobiliare ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, con conseguente non imponibilità della plusvalenza nel caso di terreno agricolo pervenuto per successione. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, invece, aveva riformato la decisione ritenendo tassabile il corrispettivo come reddito diverso da obbligo di permettere, anche perché il concedente aveva acquistato il terreno a titolo originario e non aveva sostenuto un costo oggettivamente determinabile riferibile al diritto ceduto. In cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, assumendo l'erroneità della qualificazione del contratto come obbligazione di permettere e la conseguente illegittimità dell'avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo, quando siano decorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile e il bene sia pervenuto per successione ereditaria, non è tassabile né come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. b), né come reddito ex lett. l). Ha precisato che l'equiparazione fiscale tra cessione di diritto reale di godimento e cessione della proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, TUIR, non consente di sussumere la costituzione/cessione del diritto di superficie negli obblighi di "permettere" della lett. l), che riguardano rapporti personali e non diritti reali; inoltre la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili, non ai terreni agricoli. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità e ha compensato le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    base normativa dell'accertamento sintetizzato nell'avviso impugnato.

  • art. 67, comma 1, lett. l, d.P.R. 917/1986

    non è applicabile alla cessione del diritto di superficie su terreno agricolo, perché gli obblighi di fare, non fare o permettere richiamati dalla norma si riferiscono a diritti personali e non a diritti reali.

  • art. 67, comma 1, lett. b, d.P.R. 917/1986

    si applica alle plusvalenze rilevanti secondo la disciplina fiscale delle cessioni immobiliari, ma nel caso esaminato non può fondare la tassazione perché riguarda le aree fabbricabili e non un terreno agricolo.

  • art. 9, comma 5, d.P.R. 917/1986

    l'equiparazione tra cessione di diritti reali di godimento e trasferimento della proprietà opera sul piano fiscale, ma non consente di ricondurre la costituzione del diritto di superficie agli obblighi di permettere di cui alla lett. l).

  • art. 953 c.c.

    consente la costituzione del diritto di superficie a termine; la temporalità non muta la natura reale del diritto.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    richiamato per il mero deposito dell'atto dell'Amministrazione al fine di partecipare all'eventuale discussione orale.

Massime di principio

  • La cessione o costituzione onerosa del diritto di superficie conserva natura di trasferimento di un diritto reale di godimento; la sua temporaneità non lo trasforma in un'obbligazione personale di fare, non fare o permettere.
  • In materia di imposte sui redditi, l'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR non è utilizzabile per tassare corrispettivi derivanti dalla costituzione di diritti reali su beni immobili, poiché la norma riguarda rapporti obbligatori di natura personale.
  • La plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie su terreno agricolo, in presenza dei presupposti temporali e soggettivi indicati dalla disciplina, non rientra nella tassazione prevista per le plusvalenze immobiliari relative alle aree fabbricabili.
  • L'assimilazione fiscale dei diritti reali di godimento al trasferimento della proprietà opera nei limiti espressamente previsti dal TUIR e non consente interpretazioni estensive in malam partem oltre il dato normativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.