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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27240/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso l'Azienda speciale IDM Südtirol – Alto Adige dall'elenco delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.1, comma 2, d.lgs. 165/2001 e, conseguentemente, aveva riconosciuto alla dipendente Pedevilla il diritto all'indennità NASpI. L'unica questione dedotta è di diritto: la corretta qualificazione giuridica dell'ente (ente pubblico economico vs ente pubblico non economico) ai fini dell'applicabilità della disciplina NASpI e la conseguente esclusione o meno dei dipendenti dall'assicurazione contro la disoccupazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata. Ha ritenuto che, alla luce della disciplina normativa e statutaria dell'Azienda speciale IDM (costituzione per legge provinciale, composizione dei soci pubblici, patrimonio costituito da conferimenti pubblici, obbligo dei soci di ripianare le perdite, finanziamenti pubblici e svolgimento anche di attività non puramente imprenditoriali), l'ente deve essere inquadrato come ente pubblico non economico (ossia pubblica amministrazione ai sensi dell'art.1, co.2, d.lgs.165/2001). Conseguentemente i dipendenti a tempo indeterminato dell'ente non rientrano nella platea destinataria della NASpI ex art.2 d.lgs.22/2015 e la domanda originaria di indennità va rigettata. La Corte ha deciso nel merito e ha compensato le spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 22/2015, art. 2

    "1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"

    La norma è stata interpretata nel senso che i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni (come definite dall'art.1, co.2, d.lgs.165/2001) sono esclusi dalla NASpI; quindi se il datore è qualificabile come pubblica amministrazione la prestazione non spetta.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 1, comma secondo

    "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"

    La Corte ha richiamato la nozione ampia di 'amministrazioni pubbliche' e l'ha applicata all'Azienda speciale ritenendola ente pubblico non economico se la disciplina normativa e statutaria la colloca in tale categoria.

  • Legge Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2014, n. 11, art. 19

    Richiamata come fonte normativa che ha previsto e autorizzato la costituzione dell'Azienda speciale; contribuisce, insieme allo statuto, a definire la natura giuridica dell'ente.

  • d.lgs. n. 267/2000, artt. 113, 113-bis, 114

    Norme richiamate nel motivo di ricorso; utilizzate in visione del quadro normativo locale e della disciplina sugli enti locali, non oggetto di citazione testuale dalla sentenza ma pertinenti all'analisi giuridica.

  • Statuto dell'Azienda speciale IDM (art. 4, art. 16, art. 2 e altre previsioni statutarie)

    "...ciascun ente:…e)copre per quota parte le eventuali perdite di bilancio"

    Le clausole statutarie (patrimonio costituito da conferimenti pubblici, obbligo dei soci di ripianare le perdite, finanziamenti pubblici, possibilità di svolgere attività non esclusivamente imprenditoriali) sono state ritenute determinanti per qualificare l'ente come pubblico non economico.

Massime di principio

  • Per stabilire se un ente pubblico è 'economico' o 'non economico' occorre prioritariamente esaminare la disciplina legale e statutaria che ne regola la costituzione, gli scopi e i modalità di finanziamento; non è decisivo soltanto l'oggetto concreto dell'attività svolta.
  • Elementi che indicano la natura non economica: costituzione per legge pubblica, soci pubblici esclusivi, patrimonio derivante da conferimenti pubblici, obbligo dei soci di ripianare le perdite, finanziamenti pubblici ricorrenti e previsione statutaria di perseguire finalità non strettamente imprenditoriali.
  • Se l'ente viene qualificato come 'ente pubblico non economico' rientra fra le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.1, co.2, d.lgs.165/2001 e i dipendenti a tempo indeterminato sono esclusi dalla NASpI ai sensi dell'art.2 d.lgs.22/2015.
  • La prova della natura economica di un ente richiede regole statutarie o normative che pongano l'attività su logiche di economicità (c.d. equivalenza tra costi e ricavi); l'utilizzo effettivo di finanziamenti pubblici non è, da solo, decisivo per qualificare l'ente come non economico se la fonte normativa/statutaria lo prevede come economico.
  • In contenziosi similari conviene verificare immediatamente: a) la fonte istitutiva (legge/statuto), b) la composizione dei soci/enti istitutori, c) la provenienza del patrimonio e delle entrate, d) le regole sul ripianamento delle perdite, e) le finalità statutarie; tali elementi determineranno l'inquadramento e le conseguenze sulla spettanza di prestazioni come la NASpI.

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