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Sentenza

Sentenza n. 16815/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento a) del bando di gara pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e sui contratti di concessione autostradale avente ad oggetto l’“Affidamento in concessione delle attività di gestione delle tratte autostradali A22 Brennero – Modena nonché la progettazione e l’esecuzione dei lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali”; b) di ogni ulteriore atto a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202502191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia e, non essendovi opposizione delle controparti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, in ragione della natura processuale della pronuncia e della limitata attività difensiva svolta dalle controparti.

TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando per l'affidamento in concessione della gestione delle tratte autostradali A22 Brennero-Modena e per la progettazione ed esecuzione di lavori di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società concessionaria ha impugnato il bando e gli atti connessi o conseguenti della procedura. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. Il 7 agosto 2026 la ricorrente ha notificato e depositato un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla stessa.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod.proc.amm..

    La rinuncia al ricorso, in assenza di opposizione delle controparti, determina l'estinzione del processo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando non vi sia opposizione delle controparti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo

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