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Legge

L.R. Emilia-Romagna 11/2012

NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 11/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per l’Emilia-Romagna, la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico nelle acque interne, l’esercizio della pesca professionale, sportiva e ricreativa, l’acquacoltura e le attività connesse. Prevede strumenti di pianificazione, divieti, licenze, aree protette e sanzioni. Sostituisce norme precedenti; alcune disposizioni transitorie restano rilevanti solo fino all’adozione di atti attuativi o nuovi piani.

Tutela della fauna ittica e disciplina della pesca e dell’acquacoltura nelle acque interne dell’Emilia-Romagna

Tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne dell’Emilia-Romagna

La legge disciplina, nel territorio dell’Emilia-Romagna, la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico, nonché l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque interne e le attività connesse. La disciplina è costruita in coerenza con la normativa europea, statale e regionale in materia di acque, ambiente, aree protette e sanità animale.

Ambito di applicazione e finalità

La legge si applica alle acque interne, intese come acque dolci, salse o salmastre delimitate dal mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi di bacini, canali e fiumi. L’obiettivo è la salvaguardia, la conservazione e il riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici, mediante tutela della fauna ittica, disciplina della pesca e dell’acquacoltura e promozione delle attività connesse.

Funzioni regionali e strumenti di programmazione

La Regione esercita funzioni di programmazione, pianificazione e amministrazione in materia di pesca, acquacoltura, conservazione della fauna ittica e dell’ambiente. In particolare promuove:

  • tutela e incremento del patrimonio ittico;
  • ricerca, sperimentazione, divulgazione, comunicazione e formazione;
  • promozione dei prodotti ittici e delle diverse forme di pesca e acquacoltura, comprese le pratiche innovative;
  • sostegno alle attività innovative e competitive della pesca professionale e dell’acquacoltura.

Sono strumenti di programmazione e gestione la Carta ittica regionale, le zone ittiche omogenee, il Piano ittico regionale, il Programma ittico regionale e i piani/programmi/regolamenti delle aree protette e dei siti Natura 2000.

Piano ittico regionale, Carta ittica e zone omogenee

Il Piano ittico regionale è approvato dall’Assemblea legislativa, ha durata quinquennale ed è il riferimento per il Programma ittico regionale. Esso orienta la conservazione, l’incremento e l’equilibrio biologico delle specie di interesse ambientale e piscatorio, anche mediante tutela degli habitat, ripristino delle specie ittiche, progetti di ricerca e promozione della pesca e dell’acquacoltura.

La Carta ittica regionale, approvata dalla Giunta e periodicamente aggiornata anche sulla base dei monitoraggi ecologici, descrive caratteristiche fisico-biologiche, attitudini e vocazioni dei corsi d’acqua e definisce criteri di tutela e interventi di ripopolamento e riequilibrio ambientale. La Giunta delimita inoltre le zone omogenee di gestione ittica nei singoli bacini idrografici, distinte in zone A, B, C e D secondo le specie tipiche di riferimento.

Programma ittico regionale e convenzioni

Il Programma ittico regionale, adottato annualmente dalla Giunta e rinnovabile per un uguale periodo, attua il Piano ittico regionale su base territoriale e individua specie d’interesse gestionale, zone di tutela, eventuali bacini di stoccaggio, interventi di ripopolamento, forme di collaborazione delle associazioni piscatorie e risorse finanziarie necessarie.

La Regione può stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie per interventi di ripristino, riequilibrio ambientale, conservazione e valorizzazione delle specie autoctone e per attività di educazione e conoscenza rivolte ai giovani pescatori.

Gestione nelle aree protette e nella Rete Natura 2000

Nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 l’ente di gestione può introdurre disposizioni integrative di tutela per l’esercizio della pesca, con adeguata divulgazione delle regole applicabili.

Organi consultivi e partecipazione

È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, la pesca e l’acquacoltura, nominata dalla Giunta e in carica per cinque anni. Essa esprime pareri e formula proposte su Piano e Programma ittico, sui programmi di ricerca e informazione, sull’eventuale introduzione di specie alloctone per pesca a pagamento e allevamento, e sull’istituzione delle zone di tutela e di pesca regolamentata.

La Commissione è composta da rappresentanti regionali, tecnici, soggetti istituzionali, associazioni piscatorie, ambientaliste, animaliste e dell’ANBI regionale; sono inoltre invitati permanenti i rappresentanti degli enti parco e degli enti di gestione dei parchi e della biodiversità. La partecipazione è gratuita.

Sono previsti anche tavoli di consultazione locali su base territoriale, coordinati dal dirigente regionale competente, con partecipazione di associazioni di pesca, consorzi di bonifica e associazioni ambientaliste; i tavoli formulano proposte sul Programma ittico e sulle zone di tutela e di pesca regolamentata.

Associazionismo piscatorio

La Regione favorisce la partecipazione dei pescatori sportivi e ricreativi tramite associazioni piscatorie senza fini di lucro, democratiche e stabilmente organizzate, iscritte nei registri previsti dalla normativa sulle associazioni di promozione sociale e operanti da almeno un anno nel settore della tutela ittica e della promozione della pesca. Per la partecipazione alla Commissione occorrono requisiti organizzativi più stringenti, tra cui un’articolazione territoriale ampia o una significativa base associativa regionale.

Tutela dell’ecosistema acquatico e della fauna ittica

L’azione regionale è coordinata con la disciplina sulla qualità delle acque, sulla fauna minore, sulle aree protette e sulla polizia sanitaria in acquacoltura. È vietata, in linea generale, l’immissione e reimmissione di specie ittiche estranee alla fauna autoctona; la Giunta può tuttavia autorizzare deroghe motivate, individuare specie consentite per ripopolamento o pesca a pagamento e disciplinare l’allevamento di specie non autoctone.

La Regione può inoltre autorizzare interventi organizzati di immissione o cattura per tutela delle acque potabili, ragioni di pubblico interesse, studio, riduzione di squilibri biologici o recupero della fauna in situazioni di carenza idrica. Chi esegue lavori in alveo o variazioni di livello in canali di bonifica o invasi deve rispettare obblighi di comunicazione preventiva e può essere tenuto a operazioni di recupero e ripopolamento della fauna ittica.

Zone di tutela della fauna ittica

Con il Programma ittico regionale la Regione istituisce zone di ripopolamento e frega, zone di protezione integrale, zone di protezione delle specie ittiche e zone a regime speciale di pesca. Tali zone sono pubblicate nel Bollettino ufficiale e divulgate anche tramite calendari territoriali.

Le zone hanno finalità differenziate: tutela della riproduzione e crescita naturale, salvaguardia di specie pregiate o rare, protezione temporanea da interventi perturbanti e disciplina o divieto della pesca per motivi di tutela, interesse pubblico, studio o ricerca. Se la tabellazione non è praticabile, la Regione rende pubblici i divieti con altri strumenti informativi efficaci.

Esercizio della pesca, licenze ed esenzioni

L’esercizio della pesca richiede una licenza diversa a seconda dell’attività:

  • licenza di tipo A per la pesca professionale, valida dieci anni dal rilascio;
  • licenza di tipo B per pesca sportiva o ricreativa dei residenti, valida un anno dal versamento della tassa;
  • licenza di tipo C per residenti e non residenti, valida trenta giorni dal versamento.

La licenza è valida su tutto il territorio nazionale secondo la normativa statale. La pesca professionale è riservata agli imprenditori ittici in possesso della licenza e del versamento della tassa annuale; la licenza è rilasciata dalla Regione dopo la costituzione dell’impresa di pesca. Esiste un elenco dei pescatori professionali articolato territorialmente.

La pesca sportiva richiede normalmente la ricevuta del versamento della tassa di concessione; non è richiesta in diversi casi, tra cui attività autorizzate dalla Regione o dagli enti di gestione delle aree protette/Natura 2000, attività degli addetti agli impianti di piscicoltura, minori accompagnati o formati, ultra sessantacinquenni, persone con disabilità ai sensi della legge 104/1992, stranieri in competizioni sportive, pesca a pagamento e pesca in spazi privati. Le licenze rilasciate da altre regioni e dalle province autonome sono valide anche in Emilia-Romagna.

Divieti e modalità dell’esercizio della pesca

La pesca è vietata nelle zone di tutela istituite, nelle acque private senza consenso, nei canali in asciutta, nelle golene allagate e in ogni altra zona vietata. Sono vietate inoltre specifiche tecniche o comportamenti, tra cui pesca subacquea, con le mani o in acque ghiacciate, uso di esplosivi, tossici o corrente elettrica, pasturazione con sangue, uso di esche di pesci vivi o morti, reti o attrezzi in prossimità di passaggi, sbarramenti e altre infrastrutture, prosciugamento o deviazione dei corsi d’acqua e ostacoli al deflusso.

Sono previsti ulteriori divieti su abbandono di esche e rifiuti, trasporto notturno di pesce senza giustificazione, circolazione o commercio di pesci, anfibi o crostacei vivi autoctoni o di interesse storico-culturale, e pesca o trasporto di attrezzi impropri durante il fermo pesca. In determinate situazioni la Regione può autorizzare deroghe o consentire la pesca a portatori di handicap in tratti di rispetto.

Tesserino di pesca controllata e sistema informativo

Chi pratica la pesca di salmonidi deve munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per registrare le catture; la Giunta può estenderne l’obbligo ad altre specie. I tesserini sono rilasciati e ritirati annualmente dalla Regione, anche tramite altri enti e associazioni piscatorie.

La Regione istituisce inoltre un sistema informatizzato per la gestione delle licenze sportive e dei tesserini di pesca controllata, a cui partecipano Regione, associazioni piscatorie e soggetti di vigilanza nei limiti delle rispettive competenze. La base dati appartiene alla Regione e può comunicare dati anagrafici e codice fiscale dei titolari delle licenze ai soggetti coinvolti nella gestione.

Acquacoltura e specie allevabili

L’acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici in impianti dotati di autorizzazione sanitaria e, se del caso, di concessione su aree demaniali. Possono essere allevate solo specie autoctone o quelle individuate secondo le deroghe autorizzatorie sulla fauna non autoctona; le specie possono essere destinate al consumo alimentare, all’ornamentale, al ripopolamento, alla riproduzione e alla ricerca.

Attività connesse: gare, pesca a pagamento e aree regolamentate

Le attività agonistiche si svolgono nei campi di gara organizzati da associazioni e società di pescatori sportivi; la Giunta approva un piano per campi permanenti o temporanei, che non possono essere allestiti in acque a salmonidi. La gestione può essere affidata alle associazioni piscatorie e, fuori dalle gare, la pesca è libera. Le gare prevedono normalmente mantenimento del pesce vivo e reimmissione, che non costituisce ripopolamento.

Gli impianti di pesca a pagamento sono ammessi solo in laghetti o specchi d’acqua delimitati situati in proprietà private, anche comunicanti con acque pubbliche, previa autorizzazione regionale e nel rispetto della disciplina sanitaria; quando vi è collegamento con acque pubbliche devono essere adottate misure contro diffusioni incontrollate di fauna ittica. In tali impianti la pesca è consentita senza licenza, ma non è ammesso asportare prodotti vivi.

Le aree di pesca regolamentata possono essere istituite dalla Giunta su richiesta di comuni o unioni di comuni e affidate in gestione agli enti richiedenti. Non possono superare il 40% della superficie o lunghezza dei corpi idrici destinati alla pesca nei territori interessati. L’atto istitutivo deve descrivere condizioni ambientali iniziali, piano di gestione, interventi di riqualificazione, criteri di verifica della soglia e indicatori di monitoraggio. I comuni possono rilasciare permessi a pagamento e destinare i proventi a tutela, riqualificazione, ripopolamento, sorveglianza e spese organizzative. L’istituzione può essere revocata per esigenze di tutela o inadempienze gestionali.

Tutela di anfibi, crostacei e anguilla europea

Nel territorio regionale è vietata la cattura di anfibi e crostacei autoctoni di acqua dolce, salvo deroghe temporanee e territoriali disposte dalla Giunta in base all’andamento delle popolazioni. L’allevamento per scopi alimentari è considerato acquacoltura.

Per l’anguilla europea la Giunta definisce, in uno specifico piano di gestione, le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock, in attuazione del regolamento europeo di settore.

Vigilanza, controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza ittica sono svolte da province e Città metropolitana di Bologna, che si avvalgono del proprio personale, delle guardie ittiche volontarie e delle guardie ecologiche volontarie. Compete loro anche la formazione del personale, l’esame e il rilascio degli attestati per le guardie ittiche e il controllo dei corsi organizzati da enti e associazioni.

I soggetti di vigilanza possono chiedere a chi pesca l’esibizione di licenza, versamenti, documento, fauna catturata e attrezzi/esche, e possono effettuare ispezioni.

Le sanzioni amministrative coprono le principali violazioni: pesca senza licenza o senza tesserino, esercizio in zone vietate, uso di tecniche vietate, abbandono di rifiuti, alterazione degli argini o delle acque, gare non autorizzate, pesca a pagamento abusiva, violazioni in materia di acquacoltura, trasporto notturno illecito, commercio di fauna viva vietata, violazioni nel fermo pesca e altre inosservanze. Sono previsti sequestro del pescato e degli attrezzi nei casi indicati, confisca di natanti e mezzi per alcune violazioni, sospensione o revoca delle autorizzazioni e aggravamento in caso di recidiva. Le sanzioni sono irrogate da province e Città metropolitana; i proventi spettano a tali enti.

Regolamento di attuazione e disciplina tecnica

Un regolamento della Giunta disciplina nel dettaglio i periodi di divieto, i criteri e limiti dell’acquacoltura, gli attrezzi, esche e pasture, modalità e orari della pesca sportiva e delle gare, limiti quantitativi e misure minime di prelievo, gestione nelle acque di bonifica, tesserini di pesca controllata, corsi di avvicinamento alla pesca, criteri per l’attività agonistica e per la definizione del carico sostenibile della pesca professionale nelle acque di categoria B.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e regime iniziale

Sono abrogate le precedenti leggi regionali in materia di licenze e tutela della fauna ittica, nonché il regolamento regionale sugli attrezzi e i divieti di pesca del 1993. Fino all’adozione del nuovo regolamento attuativo continua ad applicarsi, se compatibile, il regolamento del 1993. Fino all’approvazione del nuovo Piano ittico regionale restano efficaci il Piano ittico 2006-2010, i piani ittici provinciali e i relativi procedimenti.

Le licenze di tipo A e B già rilasciate restano valide fino alla loro scadenza; per la pesca professionale nelle zone B è prevista una fase transitoria fino al rilascio dell’autorizzazione specifica e comunque non oltre otto mesi dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.

Norma finanziaria e clausola valutativa

Gli oneri sono coperti con le risorse del bilancio regionale, anche mediante variazioni o istituzione di appositi capitoli. Ogni cinque anni, e comunque prima dell’approvazione del Piano ittico regionale, l’Assemblea legislativa valuta l’attuazione della legge sulla base di una relazione della Giunta che deve evidenziare stato degli strumenti di programmazione, risultati su ecosistema e fauna ittica, attuazione delle misure per pesca/acquacoltura e risultati delle aree di pesca regolamentata, inclusi gli effetti ambientali.

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