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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42757/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado che la condannava per truffa e sostituzione di persona. Con unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'appello non era generico perché conteneva una critica espressa alla valutazione della responsabilità penale (in particolare la non sicura individuazione dell'autrice dei reati) e una censura specifica della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'atto di appello fosse privo della specificità richiesta: non ha efficacemente contestato la circostanza decisiva utilizzata dal Tribunale (il contratto online era stato posto in essere usando l'utenza mobile della ricorrente, elemento che collegava con certezza la condotta all'imputata in coerenza con la dichiarazione della vittima ritenuta attendibile). Analoga genericità è stata riscontrata nella censura sulla determinazione della pena. Perciò il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa in camera di consiglio il 26/09/2024; deposito in cancelleria 21/11/2024.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla specificità dell'impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 8825/2016)

    Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

    L'appello e il ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando non sono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto che fondano la decisione impugnata; l'onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • Un atto di impugnazione deve contenere censure chiare, circostanziate e argomentate rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; la genericità comporta l'inammissibilità.
  • Quando la sentenza di primo grado fonda la responsabilità su un elemento fattuale decisivo (es. utilizzo di un'utenza riconducibile all'imputato e dichiarazione della vittima ritenuta attendibile), il ricorrente deve specificamente contestare tale elemento con argomentazioni e prove nuove o indicazioni comprovabili.
  • La specificità richiesta all'appello è proporzionale alla precisione della motivazione della sentenza impugnata: più dettagliata è la motivazione del giudice di merito, più dettagliata va l'impugnazione.
  • Le censure generiche sulla quantificazione della pena, senza raccordo con la motivazione di primo grado, sono inadeguate; occorre indicare in che modo la determinazione è erronea e proporre criteri alternativi o elementi che giustificano una diversa misura.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese processuali e, nei casi previsti, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende in relazione al grado di colpa della parte che ha proposto l'impugnazione.

Testo integrale

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