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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03586/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società operante nel commercio all'ingrosso di orologi di alta gamma per gli anni d'imposta 2010 e 2011. L'Ufficio ha ritenuto inattendibile la contabilità sulla base di una serie di anomalie (percentuale di ricarico esigua, irregolarità nelle fatture, divergenze su pesi e descrizioni delle merci, anomalie nella riscossione e registrazione delle fatture, sovrafatturazione di acquisti, anomalie di approvvigionamento) e ha proceduto ad accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633/1972, notificando avvisi per maggiori Ires, Irap e Iva. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della società, mentre la CTR ha rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia l'appello incidentale della contribuente. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e per motivazione per relationem alla sentenza di primo grado resa in modo apodittico e acritico, senza esame dei motivi di gravame; con il secondo motivo ha dedotto omessa pronuncia e violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che fossero state contestate solo irregolarità formali e che quindi mancassero i presupposti dell'accertamento induttivo. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta per nullità della sentenza di appello dovuta a motivazione apparente: la CTR si era limitata a un richiamo generico alla sentenza di primo grado e a una adesione acritica, senza dare conto delle ragioni di rigetto dei motivi dell'appello incidentale.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo per la ricostruzione del reddito in presenza di inattendibilità della contabilità.

  • art. 55, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base normativa per l'accertamento induttivo in materia IVA.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte ribadisce che la sua violazione ricorre quando la motivazione è solo apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla motivazione e alla nullità della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    richiamato quale vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza a causa di motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo per omessa pronuncia sulla censura relativa ai presupposti dell'accertamento induttivo.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    richiamato nel motivo di appello incidentale della contribuente, come dedotto nel ricorso riportato dalla sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nei motivi della contribuente.

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nei motivi dell'appello incidentale, come riportato dalla sentenza.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nei motivi dell'appello incidentale, come riportato dalla sentenza.

  • art. 25 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato nei motivi dell'appello incidentale, come riportato dalla sentenza.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993

    richiamato nei motivi dell'appello incidentale, come riportato dalla sentenza.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi dell'appello incidentale in tema di presunzioni.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997

    richiamato in relazione alla sanzione Iva contestata dalla contribuente.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo formalmente presente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e si risolve in formule apodittiche o in un rinvio generico alla decisione di primo grado.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni di conferma rispetto ai singoli motivi di gravame o evidenzia l'identità delle questioni già esaminate, così da rendere ricostruibile un percorso argomentativo autonomo e coerente.
  • È viziata da nullità la decisione di appello che si limiti ad aderire in modo acritico alla sentenza di primo grado senza compiere un vaglio critico delle censure proposte in impugnazione.
  • Quando un motivo di ricorso per cassazione è accolto per nullità della sentenza impugnata, le ulteriori censure che attengono al merito o ad altri vizi restano assorbite.
  • In sede di accertamento tributario induttivo, la contestazione della generalizzata inattendibilità della contabilità e dei presupposti dell'accertamento deve essere scrutinata espressamente dal giudice di merito, non essendo sufficiente un generico richiamo alla decisione precedente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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