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Sentenza

Sentenza n. 1969/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del 7 dicembre 2022 della Questura di Cosenza, notificato il 12 dicembre 2022, di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo e contestuale ritiro del titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca della licenza, adottata dopo l’avvio del procedimento notificato il 28 dicembre 2021. Il provvedimento era fondato sulla stabile convivenza di fatto con un uomo destinatario di provvedimenti interdittivi in materia di armi e sulla detenzione, da parte della ricorrente, di armi non dichiarate, circostanza ritenuta indicativa anche di un’elusione del divieto imposto al convivente. La ricorrente ha dedotto: (1) eccesso di potere e difetto di motivazione per illogicità, irragionevolezza, travisamento e contraddittorietà, sostenendo che la valutazione riguardasse il convivente e non la sua affidabilità personale, contestando la convivenza e la possibilità di accesso del convivente alle armi e affermando di possedere i requisiti richiesti; (2) difetto di istruttoria, per essersi l’Amministrazione basata sulla posizione del convivente e su dichiarazioni non adeguatamente verificate, senza autonoma valutazione della sua personalità e condotta e senza elementi ulteriori rispetto alla comunicazione di notizia di reato; (3) violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. ed eccesso di potere, per mancanza di presupposti concreti del giudizio prognostico di inaffidabilità e ricorso a valutazioni astratte o presuntive. Ministero e Questura hanno chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti e tre i motivi e il ricorso. Ha ritenuto che la revoca fosse sorretta da motivazione adeguata e da una valutazione complessiva, non automatica, degli elementi raccolti: gli accertamenti di polizia avevano evidenziato una stabile convivenza con una persona gravata da divieti in materia di armi, e la ricorrente era stata rinvenuta in possesso di armi non dichiarate. Tali circostanze potevano essere valutate ai fini preventivi dell’affidabilità, anche senza un accertamento penale definitivo; il deferimento per omessa denuncia, detenzione abusiva di armi e falsità ideologica era rilevante quale risultanza fattuale, non quale prova di responsabilità penale. Il giudizio amministrativo è distinto da quello penale e può fondarsi su fatti oggettivi e indizi idonei a far dubitare della piena affidabilità. Il contesto relazionale può concorrere alla valutazione quando le armi siano concretamente accessibili a un terzo sospettato, ma nel caso la decisione non si fondava soltanto sulla posizione del convivente, bensì anche sulla condotta della ricorrente. Non ravvisando manifesta illogicità, irragionevolezza, incompletezza istruttoria o travisamento, il Collegio ha escluso di poter sostituire la propria valutazione a quella dell’Autorità di pubblica sicurezza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La materia è disciplinata dagli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), disposizioni dalle quali emerge che il rilascio e la conservazione delle autorizzazioni di polizia presuppongono il costante possesso, in capo all’interessato, del requisito dell’affidabilità e della buona condotta.

    Il rilascio e il mantenimento della licenza di porto d’armi richiedono la persistente affidabilità e buona condotta del titolare. L’Autorità può svolgere una valutazione preventiva e discrezionale del rischio di uso improprio, sindacabile dal giudice nei limiti della non manifesta illogicità, della completezza istruttoria e dell’assenza di travisamento.

Massime di principio

  • Il rilascio e la conservazione delle autorizzazioni di polizia in materia di armi presuppongono il costante possesso di affidabilità e buona condotta; l’Autorità può revocare il titolo sulla base di una valutazione prognostica preventiva del rischio di abuso, senza dover attendere un accertamento di responsabilità penale.
  • La valutazione di affidabilità del titolare di armi può considerare il contesto socio-familiare e relazionale quando le armi siano accessibili a un terzo gravato da divieti o da fondati sospetti; tale elemento può concorrere al giudizio, ma non sostituisce la valutazione complessiva della condotta e delle circostanze del titolare.
  • Le risultanze fattuali accertate dagli organi di polizia possono essere considerate nell’esercizio del potere di prevenzione indipendentemente dall’esito del procedimento penale; la pendenza di contestazioni o l’assenza di una condanna definitiva non impediscono, di per sé, una valutazione amministrativa sfavorevole se ricorrono elementi oggettivi idonei.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni in materia di affidabilità per il possesso di armi verifica la non manifesta illogicità, la completezza dell’istruttoria e l’assenza di travisamento dei fatti, senza sostituire la valutazione del giudice a quella dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoria

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