Ordinanza n. 161/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026 e conseguente comunicazione di esclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva e la conseguente comunicazione di esclusione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La censura principale riguarda l'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015, nella parte in cui prevede che le autorizzazioni siano rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi, relegando subordinatamente a criterio preferenziale la conformità delle unità ai requisiti di eco-compatibilità. Secondo il ricorrente, tale riserva del 75% opera prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità. L'amministrazione ha eccepito la tardività della censura rivolta alla norma regolamentare; il Tribunale ha ritenuto tale eccezione superabile perché, insieme alla disposizione regolamentare, è stato impugnato l'atto applicativo, ossia la collocazione in graduatoria in posizione non utile, dal quale soltanto è sorto l'interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure contro la riserva del 75% prevista dall'art. 22, comma 5, del regolamento, poiché essa attribuisce rilievo prioritario alla residenza delle imprese, prescindendo dalla qualità dell'offerta sotto il profilo dell'eco-compatibilità. Ha inoltre ritenuto superabile l'eccezione di tardività, in quanto l'interesse a contestare la disposizione regolamentare è sorto con l'atto applicativo lesivo, costituito dalla collocazione del ricorrente in posizione non utile della graduatoria. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che l'impossibilità di svolgere l'attività durante il favorevole periodo di stagionalità avrebbe comportato danni gravi e irreparabili, inclusi il definitivo sviamento della clientela e la perdita di introiti. Per l'effetto, ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti impugnati limitatamente alla posizione del ricorrente, consentendogli di svolgere l'attività di noleggio o locazione con l'unità indicata nella domanda di partecipazione fino alla decisione di merito. La discussione nel merito è stata fissata per il 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione della fondatezza delle censure e del pericolo di danno grave e irreparabile.
art. 22, comma 5, regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015
Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]
La disposizione è stata ritenuta, in sede cautelare, assistita da sufficienti profili di fondatezza nella parte in cui prevede una riserva del 75% per le imprese residenti prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità.
D.M. 24 febbraio 2015
Atto di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta contenente la disposizione regolamentare contestata.
Massime di principio
- Una disposizione regolamentare che, nell'assegnazione di autorizzazioni per attività esercitate in un'area marina protetta, riservi fino al 75% dei permessi alle imprese residenti, subordinando a tale criterio la valutazione dell'eco-compatibilità dell'offerta, può presentare sufficienti profili di fondatezza in sede cautelare se la riserva opera prescindendo completamente dalla qualità ambientale delle unità e delle offerte.
- La contestazione di una disposizione regolamentare può essere proposta tempestivamente insieme all'impugnazione del relativo atto applicativo quando l'interesse concreto e attuale a ricorrere sorge soltanto con l'applicazione della disposizione, quale la collocazione del concorrente in una posizione non utile della graduatoria.
- La perdita della possibilità di esercitare un'attività economica durante un periodo stagionale favorevole può integrare un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare quando siano prospettati anche il definitivo sviamento della clientela e la perdita di introiti.
- In presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere gli atti di una procedura selettiva limitatamente alla posizione del ricorrente e disporre l'ammissione provvisoria allo svolgimento dell'attività fino alla decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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