Sentenza n. 53/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, n. 493/2025, pubblicata il 26.03.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26.03.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023e 2023/2024, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del merito alla corresponsione, mediante accredito sulla “Carta elettronica del docente” di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, dell'importo nominale di € 2.000,00oltreinteressi o rivalutazione dalla maturazione all’effettivo soddisfo”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro n. 493/2025, relativa all’accredito di € 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro n. 493/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 marzo 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad accreditare complessivi € 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato l’inadempimento né ha dimostrato l’avvenuta esecuzione; ha depositato soltanto una nota dell’Ufficio scolastico regionale che indicava la competenza del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ritualmente proposto. Ha verificato la sussistenza del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il rispetto dei termini processuali, compreso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma resta limitato alla stretta esecuzione del comando giudiziale e non consente di introdurre domande ulteriori o correlate. Ha inoltre affermato che l’esecuzione del giudicato costituisce un dovere inderogabile d’ufficio dell’amministrazione e dei suoi rappresentanti e funzionari. Poiché il Ministero non ha provato l’adempimento, è stato ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi, per la sorte capitale di € 2.000,00 da accreditare sulla Carta elettronica del docente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico presso il Dipartimento competente, con facoltà di delega e senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Costituisce la base normativa per l’azione di ottemperanza volta ad attuare il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso di ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Il TAR lo ha richiamato nel verificare la regolarità processuale del ricorso di ottemperanza e la comprovata valenza di cosa giudicata del titolo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima di procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
art. 1 l. 107/2015
Individua la Carta elettronica del docente quale strumento mediante il quale deve essere attribuito il beneficio economico riconosciuto dal giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche quando il comando giudiziale impone a una pubblica amministrazione l’erogazione o l’accredito di una somma o di un beneficio economico.
- L’oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato: il giudice dell’ottemperanza non può conoscere domande ulteriori o diverse, anche se collegate alla pronuncia da eseguire.
- L’esecuzione del comando contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per la pubblica amministrazione destinataria e per i suoi rappresentanti e funzionari; l’indicazione dell’ufficio competente non equivale ad adempimento e non giustifica l’inerzia dell’amministrazione debitrice.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e non dimostra di avere eseguito il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L’azione esecutiva per somme di denaro nei confronti della pubblica amministrazione presuppone l’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
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