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Sentenza

Sentenza n. 389/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’OTTEMPERANZA al giudicato formatosi sulla sentenza numero 147/2025, emessa in data 27 Marzo 2025, dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202500523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 147/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 147/2025. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato, sebbene soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che l'Amministrazione ha integralmente ottemperato al giudicato. Ne è derivata la cessazione della materia del contendere, poiché non residuava più alcuna utilità concreta da conseguire mediante il giudizio. Nonostante l'adempimento sopravvenuto, il Collegio ha posto le spese a carico dell'Amministrazione, ritenendo che la domanda giudiziale fosse stata necessaria al momento della sua proposizione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione sopravvenuta del giudicato da parte dell'Amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando non residui alcuna utilità concreta per il ricorrente.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione non esclude la condanna alle spese processuali, che possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando la proposizione del giudizio era giustificata dall'originaria mancata esecuzione del giudicato.
  • La cessazione della materia del contendere per integrale esecuzione del giudicato non impedisce al giudice di ordinare che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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