Salta al contenuto
Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 465 del 18/06/2026

Provvedimento del 18 giugno 2026

Garante Privacy465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato nei confronti di una testata giornalistica online l’illiceità di diversi trattamenti: omessa notifica di una violazione dei dati personali relativa all’accesso abusivo a una casella e-mail redazionale, carenze nelle misure tecniche e organizzative di sicurezza, assenza per un lungo periodo di una privacy policy e di recapiti adeguati per l’esercizio dei diritti, nonché difetto di accountability. È stata invece archiviata la contestazione ex art. 34 GDPR per impossibilità di qualificare in concreto il rischio come elevato. L’Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.075 euro, ordinando la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno.

Edizioni Grandangolo di Giuseppe Castaldo sanzionata per data breach, carenze di sicurezza e mancata trasparenza nel sito di una testata giornalistica online

Edizioni Grandangolo di Giuseppe Castaldo – data breach, carenze di sicurezza e mancata trasparenza nel sito di una testata giornalistica online

Il Garante ha definito un procedimento avviato a seguito del reclamo di un’interessata che lamentava la permanenza online di un articolo giornalistico del 2017, associato al proprio nominativo e a un’immagine, nonché il mancato riscontro a una richiesta di rimozione. Nel corso dell’istruttoria sono emersi profili ulteriori, legati a un accesso abusivo a una casella e-mail redazionale e alla mancata disponibilità, per lungo tempo, dell’informativa privacy sul sito della testata.

Origine del reclamo e trattamento oggetto di esame

L’interessata aveva chiesto la rimozione dei propri dati personali dall’articolo contestato, sostenendo che la notizia fosse ormai priva di interesse pubblico e potenzialmente lesiva della serenità e della vita relazionale. Il titolare ha poi rappresentato di aver rimosso il contenuto dopo la richiesta dell’Autorità, ma ha anche invocato presunti attacchi informatici che avrebbero impedito di riscontrare la richiesta della reclamante.

Accertamenti sul presunto attacco informatico e data breach

In un primo momento il titolare aveva descritto un attacco che avrebbe coinvolto sito, e-mail e PEC; successivamente ha ridimensionato l’evento alla sola casella e-mail redazionale. Il Garante ha comunque ritenuto che l’accesso abusivo configurasse una violazione di dati personali, in ragione della natura delle informazioni presenti nella casella: documenti di identità, codice fiscale, credenziali di accesso ai conti correnti e altra documentazione inerente all’attività giornalistica.

Alla luce della natura dei dati coinvolti e della possibile gravità delle conseguenze, l’Autorità ha escluso che il titolare potesse avvalersi dell’eccezione dell’art. 33, par. 1, GDPR. La violazione non era qualificabile come a rischio trascurabile e doveva quindi essere notificata al Garante; inoltre andava comunque annotata nel registro delle violazioni.

Contestazione ex art. 34 GDPR e sua archiviazione

Quanto all’obbligo di comunicazione agli interessati, il Garante ha invece disposto l’archiviazione della relativa contestazione. La ricostruzione difensiva del titolare ha infatti rimodulato il perimetro dell’evento in modo tale da non consentire una valutazione certa del requisito del rischio elevato, richiesto dall’art. 34 GDPR.

Misure di sicurezza e violazione dell’art. 32 GDPR

Nonostante le difese del titolare, l’Autorità ha ritenuto che i fatti evidenziassero una vulnerabilità dei sistemi e una carenza di misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati personali da accessi non autorizzati. È stata quindi confermata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR. Il rilievo è stato rafforzato dal fatto che i successivi interventi migliorativi sono stati adottati solo dopo l’evento e dopo l’avvio dell’istruttoria.

Trasparenza, informativa privacy e diritti degli interessati

Mediante verifiche dirette e tramite l’archivio WayBack Machine, il Garante ha accertato che il sito della testata era sprovvisto, per un periodo esteso compreso almeno tra il 2020 e il 2025, di una privacy policy accessibile e di contatti dedicati all’esercizio dei diritti degli interessati. Un indirizzo e-mail comparso solo dalla fine del 2022 non è stato ritenuto sufficiente, perché destinato a richieste generali e non chiaramente alla gestione delle istanze privacy.

L’Autorità ha ritenuto che tale mancanza violasse gli artt. 12, parr. 1 e 2, e 13 GDPR, compromettendo in modo sostanziale la trasparenza del trattamento e la possibilità degli interessati di esercitare i propri diritti.

Accountability, privacy by design e valutazione complessiva

Sulla base delle violazioni riscontrate, il Garante ha ritenuto integrata anche la violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR, evidenziando una complessiva carenza di accountability del titolare e un’insufficiente dimostrazione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, anche sotto il profilo della protezione dei dati fin dalla progettazione.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha richiamato i criteri dell’art. 83 GDPR, valorizzando in aggravamento:

  • la durata delle violazioni informative, potenzialmente superiore al quinquennio considerato;
  • il numero potenzialmente elevato di interessati coinvolti nell’evento non notificato;
  • la gravità della colpa e la negligenza del titolare;
  • l’importante carenza nel controllo della sicurezza del trattamento.

In attenuazione sono stati considerati:

  • la natura isolata del procedimento, originato da un solo reclamo;
  • le finalità giornalistiche e la libertà di informazione;
  • l’adozione di misure correttive dopo la contestazione;
  • l’assenza di precedenti pertinenti;
  • una cooperazione non pienamente adeguata;
  • la conoscenza della violazione da parte dell’Autorità solo tramite reclamo;
  • le condizioni economiche contenute del titolare.

All’esito, è stata irrogata a Edizioni Grandangolo di Giuseppe Castaldo la sanzione di euro 2.075,00.

Misure accessorie e mezzi di impugnazione

Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento e dell’ordinanza ingiunzione sul proprio sito, oltre all’annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno dell’Autorità. È stata inoltre indicata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni per il ricorrente residente all’estero.

Punti principali

Origine del reclamo e oggetto della doglianza

La procedura è nata da un reclamo dell’interessata, che lamentava la persistente reperibilità su Google, associata al proprio nominativo, di un articolo del 2017 pubblicato da una testata giornalistica online, contenente notizia della sua scomparsa e del successivo ritrovamento quando era minorenne, con indicazione del nome e pubblicazione di un’immagine. L’interessata aveva chiesto la rimozione del contenuto, rimasta senza riscontro.

Accertamenti sul data breach e valutazione dell’obbligo di notifica

Nel corso dell’istruttoria il titolare ha attribuito il mancato riscontro a presunti attacchi informatici. Pur avendo poi circoscritto l’evento alla sola casella e-mail redazionale, il Garante ha ritenuto che l’accesso abusivo integrasse comunque una violazione di dati personali, poiché la casella conteneva dati personali rilevanti, documenti di identità, codice fiscale e credenziali bancarie. È stata quindi confermata la violazione dell’art. 33 GDPR, perché il rischio per i diritti e le libertà non era trascurabile e la notifica non poteva essere omessa.

Archiviazione della contestazione ex art. 34 GDPR

L’Autorità ha invece archiviato la contestazione relativa alla mancata comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 34 GDPR. La rimodulazione del perimetro dell’evento proposta dal titolare non ha consentito una compiuta valutazione del requisito del rischio elevato, necessario per l’obbligo di comunicazione agli interessati.

Carenze di sicurezza e obblighi di protezione dei dati

Il Garante ha ritenuto integrata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR, rilevando un vulnus nella sicurezza dei sistemi informatici e l’assenza di garanzie sufficienti sull’adeguatezza delle misure adottate per prevenire accessi non autorizzati. Solo dopo l’evento e l’intervento dell’Autorità il titolare ha implementato ulteriori misure tecniche.

Violazioni in materia di trasparenza e accountability

Le verifiche, anche tramite WayBack Machine, hanno dimostrato che il sito era privo di privacy policy e di recapiti dedicati ai diritti degli interessati per un periodo esteso, almeno dal 2020 fino al 2025, con presenza di un indirizzo e-mail non chiaramente destinato a richieste privacy. Il Garante ha quindi contestato e ritenuto integrate le violazioni degli artt. 12, parr. 1 e 2, e 13 GDPR, nonché degli artt. 5, par. 2, 24 e 25 GDPR, per insufficiente dimostrazione degli adempimenti e del principio di privacy by design.

Sanzione, criteri di quantificazione e misure accessorie

Considerati gravità, durata delle violazioni, numero potenziale di interessati, negligenza, cooperazione non adeguata e limitate condizioni economiche del titolare, l’Autorità ha applicato una sanzione di 2.075 euro. Ha inoltre disposto la pubblicazione del provvedimento e dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante e l’annotazione delle violazioni nel registro interno.

Come è indicizzato

Materiedata breachmisure di sicurezzatrasparenza e informativesanzioni gdprpubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.