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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19259/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in anni cinque di reclusione ed euro 24.000 di multa per il reato di detenzione/traffico di sostanza stupefacente ex art. 73 d.P.R. 309/1990, con riferimento a un capo di imputazione relativo alla detenzione di 10 chilogrammi di cocaina. L'imputato ha proposto due ricorsi, uno tramite un difensore e uno tramite altri difensori. Nel primo ricorso si deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza del reato contestato, assumendo la mancata prova del fatto di reato. Nel secondo ricorso si deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. e al giudizio di responsabilità sul capo 22; 2) omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto sovrapponibili e infondati i motivi sulla sussistenza del reato, osservando che la Corte territoriale aveva fornito motivazione esaustiva e non illogica, valorizzando il compendio probatorio e le conversazioni intercettate, la cui interpretazione è giudizio di merito censurabile solo per manifesta illogicità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla riqualificazione nel comma 5 dell'art. 73, rilevando che la Corte di appello aveva correttamente considerato quantità, qualità, modalità e contesto del fatto, incluso l'inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti. Infine, ha ritenuto non sindacabile il diniego delle attenuanti generiche, sorretto da adeguata motivazione sull'inserimento nel narcotraffico e sull'assenza di elementi positivi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di base punisce la detenzione/traffico di stupefacenti; la lieve entità richiede la valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza.

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione degli elementi probatori, incluse le intercettazioni, è compito del giudice di merito; le intercettazioni fra terzi possono costituire prova diretta della colpevolezza senza necessità di riscontri ex comma 3, fermo il controllo sulla linearità logica della motivazione.

  • art. 62 bis c.p.

    Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche con motivazione basata su elementi negativi del caso concreto, come l'inserimento in un contesto criminale e l'assenza di elementi positivi.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi di cui all'art. 133 c.p. possono essere richiamati per motivare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • La prova dei reati in materia di stupefacenti può desumersi anche da elementi diversi dal sequestro o dal rinvenimento della droga, purché il compendio probatorio sia logicamente apprezzato dal giudice di merito.
  • L'interpretazione delle conversazioni intercettate, anche se criptiche o allusive, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica e non manifestamente illogica.
  • Le intercettazioni fra terzi possono costituire fonte probatoria diretta della responsabilità dell'imputato senza necessità di riscontri ex art. 192, comma 3, c.p.p., quando il loro contenuto sia valutato secondo criteri di linearità logica.
  • Per l'applicazione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati, sia relativi alla condotta sia al dato oggettivo della sostanza, senza automatismi fondati solo su uno dei parametri.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e ancorata agli elementi rilevanti ex art. 133 c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioProveImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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