Cassazione Civile, Sentenza n. 14624/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rhodia chiedeva il rimborso di sei istanze di credito d'imposta sui dividendi percepiti dalla controllata italiana per gli esercizi 1995, 1997, 1998 e 1999 ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. b) della Convenzione Italia-Regno Unito. L'Amministrazione aveva negato il rimborso sostenendo che l'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia (Direttiva 90/435/CEE e successive modifiche) fosse alternativa al credito convenzionale; inoltre era contestata la qualità di beneficiario effettivo della ricorrente e la concreta soggezione a imposizione nel Regno Unito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente: ha rigettato il primo motivo (omessa pronuncia su eccezione processuale) e accolto il secondo (erronea esclusione della compatibilità tra beneficio direttiva e credito convenzionale). Ha cassato la sentenza della CTR e, pronunciando nel merito, ha dato ragione alla società ricorrente, ritenendo che l'esenzione madre-figlia non esclude automaticamente il credito d'imposta convenzionale. La Corte ha rilevato che occorre verificare concretamente se lo Stato di residenza (Regno Unito) assoggetti effettivamente i dividendi alla tassazione ("full liability to tax"). Nel caso di specie la documentazione prodotta dimostrava che la società è residente e soggetta a corporate tax nel Regno Unito (regime di imputazione), per cui va riconosciuto il credito richiesto.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni (art. 10, par. 4, lett. b))
la società che riceve i dividendi "a tal titolo" sia soggetta ad imposta
Il beneficio convenzionale (credito d'imposta) è subordinato alla condizione che la società madre sia soggetta "a tal titolo" a imposizione nello Stato di residenza; tale requisito va inteso come "full liability to tax" (potenziale assoggettamento illimitato), non come effettivo ed immediato prelievo.
Direttiva 90/435/CEE (Direttiva "madre-figlia") e modifiche (es. Direttiva 2003/123/CE)
L'esenzione prevista dalla Direttiva non esclude automaticamente la spettanza del credito convenzionale; occorre una verifica concreta se l'applicazione della Direttiva elimini effettivamente il rischio di doppia imposizione economica e se sia garantita la neutralità fiscale.
D.P.R. n. 600/1973 (art. 27-bis)
richiede la certificazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero relativa alla soggezione ad uno dei tributi indicati nella direttiva
Ai fini del riconoscimento del rimborso/agevolazione, l'Amministrazione può richiedere certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera che attesti la concreta soggezione ad imposizione; la documentazione prodotta può comunque dimostrare la soggezione effettiva.
Legge di ratifica Convenzione Italia-Regno Unito (L. n. 329/1990)
Rende esecutiva in Italia la Convenzione internazionale cui si applicano le regole sopra indicate.
D.lgs. n. 546/1992 (art. 57, art. 62)
Norme processuali tributarie richiamate nelle doglianze: art. 57 e art. 62 disciplinano aspetti di motivazione e cognizione in sede di impugnazione; la Cassazione valuta la corretta applicazione di tali norme.
Codice di procedura civile (art. 112, art. 360 c.p.c.)
Art. 112 richiamato in relazione all'omessa pronuncia su eccezione processuale (la Corte ha escluso che l'omesso esame di una questione puramente processuale integri vizio di omessa pronuncia). Art. 360 disciplina i motivi di cassazione valutati.
Giurisprudenza CJEU (causa C-389/18, Brussels Securities)
La Corte di Giustizia ha chiarito che l'esenzione madre-figlia non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica; la valutazione concreta della neutralità fiscale dello Stato di residenza è necessaria. Tale interpretazione vincola il giudice nazionale anche se contraria a valutazioni di grado superiore interne.
Massime di principio
- L'esenzione operata in base alla Direttiva madre-figlia non determina automaticamente l'esclusione del credito d'imposta convenzionale: va compiuta una verifica concreta sulla effettiva eliminazione del rischio di doppia imposizione economica.
- La condizione "subject to tax" o "a tal titolo soggetta ad imposta" deve essere interpretata come soggezione potenziale e illimitata ("full liability to tax") nello Stato di residenza, non come necessità di comprovato ed effettivo prelievo.
- Il contribuente può ottenere il credito convenzionale anche se in precedenza ha beneficiato dell'esenzione direttiva, purché dimostri che lo Stato di residenza assoggetta i dividendi a tassazione secondo criteri compatibili con la neutralità fiscale.
- La prova della soggezione a imposizione nello Stato estero (es. certificazioni delle autorità fiscali estere) è rilevante e può essere decisiva per ottenere il rimborso; l'Amministrazione può richiedere tali certificazioni ai sensi dell'art. 27-bis DPR 600/1973.
- Il giudice nazionale nel rinvio deve conformarsi al diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di Giustizia e non è vincolato a precedenti valutazioni interne difformi se contrastano con la giurisprudenza UE (principio del "jus superveniens").
- Nelle contestazioni sulla qualità di "beneficiario effettivo" va operata un'analisi sostanziale: la mera presenza di intermediari non esclude automaticamente il beneficio se la società madre dimostra la sua reale posizione e la soggezione fiscale nel proprio Stato.
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