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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10925/2025 del 25/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore che si assumeva titolare di un credito di euro 56.000, pari al doppio della caparra versata in un preliminare di vendita immobiliare risolto per recesso. Il creditore chiedeva la declaratoria di inefficacia di due atti di compravendita con cui una società debitrice aveva ceduto immobili a un terzo, uno dei quali era poi stato trasferito a un ulteriore soggetto, nonché la condanna del terzo acquirente a quanto ricavato dalla successiva vendita. Il tribunale accoglieva la revocatoria ma negava la condanna; la corte d'appello confermava. In cassazione il terzo acquirente articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere ritenuto revocabili gli atti nonostante il prezzo, secondo la difesa, fosse stato destinato a estinguere debiti scaduti della venditrice, anche mediante accollo di mutuo e compensazione con controcredito; 2) errore di percezione e violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere tratto dai contratti la prova che il ricavato fosse stato impiegato per i debiti; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 3 e 41 Cost. per avere escluso una distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e per avere inciso sulla libertà di impresa; 4) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere desunto la scientia damni del terzo da un solo elemento indiziario, ossia la conoscibilità delle formalità pregiudizievoli; 5) nullità per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per non avere affrontato adeguatamente il motivo sull'asserito arricchimento ingiustificato e sull'irrilevanza delle vicende successive all'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi e il quinto, ma ha accolto il quarto motivo. Ha ritenuto corretta la ratio della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la prova che gli atti dispositivi fossero stati compiuti per reperire liquidità destinata al pagamento di debiti scaduti, precisando che accollo del mutuo e compensazione sono modalità di pagamento del prezzo e non dimostrano di per sé la finalità satisfattiva richiesta dall'art. 2901, comma 3, c.c. Ha inoltre escluso che la revocatoria ordinaria richieda una distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione o che incida, in sé, sulla libertà di iniziativa economica. Ha invece rilevato che la corte d'appello aveva illegittimamente desunto la scientia damni del terzo acquirente dal solo fatto che le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli fossero conoscibili con ordinaria diligenza, senza un quadro indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e senza adeguata motivazione sull'inferenza. Per questo la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare il punto della scientia damni e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria è ammessa solo se l'atto dispositivo arreca pregiudizio alle ragioni creditorie; l'esenzione prevista dal terzo comma opera solo quando la vendita sia effettivamente e in concreto strumentale, quale solo mezzo disponibile, al pagamento di un debito scaduto o comunque dovuto.

  • art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro dedotto per denunciare violazioni di legge sostanziale nei diversi motivi proposti.

  • art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro dedotto per la censura di nullità della sentenza e per l'errore di percezione del contenuto degli atti.

  • art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può essere usato per contestare l'omessa valutazione di documenti o di argomentazioni difensive, né per eludere le preclusioni processuali.

  • art. 366, 1° comma, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre le difese di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Non può essere aggirato attraverso la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto per contestare la tardività di documenti prodotti in appello.

  • art. 348 ter c.p.c.

    È richiamato quale preclusione processuale che limita la proponibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, nei casi indicati dal sistema.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti; il ragionamento inferenziale non può fondarsi su un elemento solo se non adeguatamente forte e motivato.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché i documenti richiamati erano stati in realtà considerati dal giudice di merito, e l'errore denunciato non sussisteva.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato per collegare la nozione di debito scaduto e di atto dovuto al pagamento di una prestazione ormai esigibile.

  • art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito; nel caso concreto, la motivazione sul punto ritenuto irrilevante è stata reputata sufficiente.

  • artt. 3 e 41 Cost.

    La revocatoria ordinaria non è stata ritenuta lesiva, di per sé, dell'eguaglianza e della libertà di iniziativa economica, poiché persegue la tutela della garanzia patrimoniale dei creditori.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria ordinaria, la prova dell'eccezione fondata sull'art. 2901, comma 3, c.c. richiede che l'atto dispositivo sia concretamente e necessariamente strumentale al pagamento di un debito scaduto; non basta dimostrare che nel contesto dell'operazione vi siano un accollo di debito o una compensazione sul prezzo, se tali elementi attengono solo alle modalità di pagamento del corrispettivo.
  • Il ricorrente per cassazione deve confutare la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito integra motivo inammissibile o comunque non idoneo a scardinare la decisione.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile per lamentare il mancato esame di documenti o di elementi istruttori in quanto tali, né può essere utilizzato per superare le preclusioni sulla produzione documentale in appello.
  • La prova presuntiva ex art. 2729 c.c. può fondare l'accertamento della scientia damni solo se gli indizi posti a base del ragionamento siano gravi, precisi e concordanti; quando il giudice utilizza un unico indizio, questo deve avere particolare forza dimostrativa e la motivazione deve spiegare in modo adeguato il passaggio inferenziale.
  • La revocatoria ordinaria ha funzione conservativa della garanzia patrimoniale del creditore e non funzione recuperatoria del bene; l'inefficacia dichiarata opera solo nei confronti del creditore che agisce, senza travolgere l'atto tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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