Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12939/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza di sgombero n.-OMISSIS-, notificata in data 25.07.2023, emessa ai sensi dell’art 47, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 da parte dell’Agenzia Nazionale per l''Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.

Giustizia amministrativa202314435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sgombero adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, relativa a un immobile confiscato in via definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia nazionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui l’Agenzia aveva ordinato al padre di rilasciare un immobile formalmente intestato al ricorrente, sostenendo di esserne il legittimo proprietario e di averlo anche gravato da un mutuo ipotecario. Ha dedotto: violazione dell’art. 47 d.lgs. n. 159/2011, dell’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, dell’art. 823 c.c. ed eccesso di potere, contestando la mancata notifica personale dell’ordinanza, l’inesistenza o non definitività della confisca, l’assenza di un provvedimento di destinazione del bene e l’insussistenza di un potere dell’Agenzia nei confronti di terzi estranei al titolo di confisca; violazione degli artt. 7 e 21-octies l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione del contraddittorio procedimentale e del buon andamento; violazione dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 per carenza dei presupposti di contingibilità e urgenza; violazione del principio di proporzionalità, anche in relazione alle esigenze abitative e ai principi CEDU. Il ricorrente aveva inoltre allegato che una sentenza penale relativa alla propria posizione avrebbe disposto la restituzione dei beni sequestrati, ma non ha prodotto tale pronuncia.

La decisione

Il TAR ha superato il possibile profilo di inammissibilità derivante dalla mancata prova iniziale della notificazione del ricorso, ritenendolo superato dalla costituzione in giudizio dell’Agenzia. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha accertato, sulla base delle sentenze penali prodotte dall’Agenzia, che l’immobile era compreso nella confisca disposta nei confronti del padre del ricorrente e divenuta definitiva dopo la conferma della Corte d’appello e la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Le allegazioni sulla successiva restituzione del bene sono state ritenute non provate. La mancata notifica dell’ordinanza al ricorrente non ha determinato l’illegittimità dell’atto, poiché le pronunce penali avevano accertato la fittizietà dell’intestazione; in ogni caso, l’omessa notifica incide sulla temporanea opponibilità dell’atto, non sulla sua validità. L’ordinanza di sgombero è stata qualificata come atto vincolato e dovuto, direttamente conseguente alla confisca definitiva e al trasferimento del bene al patrimonio dello Stato, non subordinato alla previa destinazione del bene. La destinazione sociale costituisce infatti attività distinta e discrezionale rispetto all’azione esecutiva diretta a conseguire la disponibilità materiale dell’immobile. Per la medesima natura vincolata dell’azione, l’omessa comunicazione di avvio e la mancata partecipazione procedimentale non hanno comportato illegittimità ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, poiché l’apporto del privato non avrebbe potuto condurre a un diverso esito. È stata respinta anche la censura fondata sull’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, perché l’ordinanza non è un provvedimento contingibile e urgente. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante l’indicazione della confisca definitiva e dei relativi presupposti. Non sussisteva un obbligo di bilanciamento con esigenze abitative o con la posizione del proprietario formale, poiché il bene, una volta confiscato, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e non può continuare a essere occupato dai destinatari della misura o da terzi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Fondamento del potere di adottare l’ordinanza di sgombero dei beni confiscati; il potere è esercitato come conseguenza della confisca definitiva.

  • art. 45, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    La confisca definitiva determina l’istantaneo trasferimento del bene al patrimonio dello Stato.

  • artt. 47 ss. d.lgs. n. 159/2011

    La procedura di destinazione del bene confiscato è distinta dall’azione esecutiva di sgombero e non costituisce presupposto necessario di quest’ultima.

  • art. 12-quinquies l. n. 356/1992

    Il reato contestato aveva riguardato la fittizia attribuzione e conservazione della proprietà dell’immobile formalmente intestato al ricorrente.

  • art. 12-sexies l. n. 306/1992, convertito nella l. n. 356/1992

    La confisca è stata ritenuta correttamente disposta quale conseguenza dell’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 12-quinquies.

  • art. 7 l. n. 203/1991

    La definitività della confisca non è stata incisa dall’esclusione dell’aggravante, essendo stata confermata la confisca dai giudici penali.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto quando l’esercizio del potere è vincolato e l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificarne l’esito.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    Il vizio partecipativo non comporta annullabilità quando, per la natura vincolata del provvedimento, è dimostrato che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 54 d.lgs. n. 267/2000

    Non è applicabile all’ordinanza di sgombero dei beni confiscati, che non ha natura contingibile e urgente.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Il principio di proporzionalità non impone un bilanciamento con esigenze abitative incompatibili con l’obbligo di liberare un bene definitivamente confiscato e appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.

  • art. 823 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, non conduce a riconoscere la prevalenza della posizione privata sul regime pubblicistico acquisito dal bene dopo la confisca definitiva.

Massime di principio

  • L’ordinanza di sgombero prevista dall’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, una volta divenuta definitiva la confisca, costituisce esercizio di un potere vincolato e un atto dovuto, direttamente conseguente al trasferimento del bene al patrimonio dello Stato.
  • L’adozione dell’ordinanza di sgombero di un bene confiscato non è subordinata alla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene: lo sgombero tutela l’interesse alla disponibilità materiale del bene ed è distinto dalla successiva scelta discrezionale della sua destinazione istituzionale o sociale.
  • Quando la confisca penale definitiva ha accertato la fittizietà dell’intestazione del bene, la mancata notifica dell’ordinanza di sgombero al soggetto formalmente intestatario non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto, potendo incidere soltanto sulla sua temporanea opponibilità nei confronti di tale soggetto.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata partecipazione del privato non viziano l’ordinanza di sgombero se il potere esercitato è vincolato e risulta che l’apporto partecipativo non avrebbe potuto determinare un contenuto diverso del provvedimento.
  • L’ordinanza di sgombero dei beni confiscati non è un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, sicché non richiede la dimostrazione dei presupposti di contingibilità e urgenza propri di tale potere.
  • Dopo la confisca definitiva, il bene acquista un regime pubblicistico assimilabile a quello dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato; non è quindi configurabile, in capo ai destinatari della misura o a terzi occupanti, un diritto a conservarne la disponibilità per esigenze abitative in contrasto con l’interesse pubblico all’acquisizione e alla destinazione del bene.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.