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Ordinanza

Ordinanza n. 2745/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto prot. n. 27516 del 25.08.2025 con cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento inoltrata ex art. 4.8 DM 83/2008 della prima (ed unica) classe collaterale VB per l'indirizzo ITE - Istituto Tecnico Economico - AFM - Amministrazione Finanza e Marketing, cod. mecc. AGTD02500N; - della presupposta circolare n. 11 del 30.06.2025 lett E) e, ove occorra, della circolare nr. 14/2024 lett. E); - dell'art. 4.8 DM 83/2008, atto presupposto ai sopra gravati provvedimenti e diretto a tutti gli Uffici scolastici regionali d'Italia, ove possa consentire l'interpretazione fornita dalla Regione Sicilia di vietare l'istituzione della prima classe collaterale dovuta per legge, pur in presenza di studenti lavoratori; - Nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - delle note n. 8281 del 16.03.2026, per quanto versata in atti il 9.04.2026, e prot. n. 12684 del 21.04.2026, nonché di ogni altra presupposta e/o successiva per quanto ignota nelle more adottata nella parte in cui non considerano la classe VB paritaria per il corrente anno scolastico 2025-2026.

Giustizia amministrativa202511410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della prima classe collaterale VB dell'indirizzo ITE-AFM, nonché atti successivi adottati in esecuzione di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto con cui era stata rigettata la richiesta di riconoscimento della prima e unica classe collaterale VB per l'indirizzo ITE - Amministrazione, Finanza e Marketing, nonché la circolare presupposta, la disposizione ministeriale richiamata e gli ulteriori atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato successive note amministrative nella parte in cui non consideravano la classe VB paritaria per l'anno scolastico 2025-2026. Il TAR rileva che gli atti oggetto dei motivi aggiunti, unitamente alla domanda cautelare, sono stati adottati in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4541 del 18 dicembre 2025, che aveva consentito l'emanazione di un atto negativo qualora non fossero state rispettate le relative prescrizioni. La questione cautelare sottoposta al TAR riguardava quindi la valutazione di sopravvenienze relative a provvedimenti adottati in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare d'appello.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare senza procedere, nella presente fase, alla decisione di merito sulla legittimità del diniego e degli atti impugnati. Ha ritenuto che, secondo il principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 1 del 20 gennaio 1978, ancora attuale nel vigore del codice del processo amministrativo, quando l'ordinanza cautelare di primo grado è riformata in appello, le sopravvenienze rilevanti ai fini cautelari devono essere valutate dallo stesso Consiglio di Stato. Poiché gli atti impugnati con motivi aggiunti erano stati adottati in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, il TAR ha ritenuto di non poter accogliere in questa sede la nuova istanza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda cautelare è stata esaminata dal TAR, che l'ha respinta per la necessità di sottoporre le sopravvenienze al giudice cautelare d'appello.

  • art. 4.8 DM 83/2008

    È indicato quale atto presupposto della richiesta di riconoscimento della classe collaterale e quale disposizione della cui interpretazione la ricorrente contesta l'applicazione; non è stato esaminato nel merito in questa ordinanza.

  • ordinanza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 1 del 20 gennaio 1978, punto 6

    In caso di riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado, le sopravvenienze rilevanti ai fini cautelari devono essere valutate dallo stesso Consiglio di Stato; il TAR afferma che il principio resta attuale nel vigore del codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • Quando gli atti sopravvenuti siano adottati in esecuzione di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e incidano sull'assetto cautelare definito in appello, le relative sopravvenienze devono essere valutate dallo stesso Consiglio di Stato, non dal TAR in una nuova fase cautelare.
  • Il principio secondo cui il giudice cautelare d'appello mantiene la competenza a valutare le sopravvenienze connesse alla propria ordinanza cautelare resta applicabile anche nel vigore del codice del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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