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Sentenza

Sentenza n. 12920/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3179/2021, pubblicata in data 19 ottobre 2021, emessa dalla Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 3852/2018, notificata in data 10 giugno 2025. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, alle differenze retributive e al corretto inquadramento stipendiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3179/2021 della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, non impugnata per cassazione. La sentenza azionata aveva condannato il Ministero alla ricostruzione della carriera del docente con il riconoscimento integrale degli anni di servizio nel ruolo della scuola primaria dall’anno scolastico 1983/1984, al pagamento delle differenze retributive, maggiorate della somma tra interessi e rivalutazione, e all’inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità riconosciuta. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza contestare l’esistenza del giudicato né l’assenza di esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’actio iudicati, rilevando che il ricorrente aveva documentato l’esistenza e la definitività del titolo giudiziale mediante la sentenza azionata, il certificato di mancata proposizione del ricorso per cassazione e le asseverazioni di conformità. In assenza di contestazioni dell’Amministrazione, il Collegio ha ritenuto che le statuizioni relative al rapporto giuridico non fossero state eseguite. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, ove non vi avesse già provveduto, anche parzialmente, mediante l’esatta ricostruzione della carriera e il riconoscimento delle conseguenze giuridiche ed economiche stabilite dal giudicato, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta del ricorrente; l’attività commissariale è stata dichiarata senza compenso. La domanda di astreinte è stata respinta perché il ritardo non è stato ritenuto tale da giustificare la penalità, anche considerando che il giudicato aveva già riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 850,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato o comunque esecutive; nel caso concreto il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti sulla base della definitività del titolo e dell’inadempimento ministeriale.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché il ritardo non è stato ritenuto sufficiente e il giudicato già prevedeva interessi e rivalutazione.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato dal TAR quale parametro per la liquidazione delle spese di lite, con riferimento alla natura esecutiva del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che dimostri l’esistenza e la definitività del titolo giudiziale e la mancata esecuzione delle statuizioni relative al rapporto giuridico può ottenere l’ordine rivolto all’amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato dal giudice.
  • In sede di ottemperanza il giudice deve dare attuazione al contenuto del giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dalla pronuncia da eseguire.
  • In caso di persistente inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso aggiuntivo quando l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento del ritardo, potendo essere negata quando il ritardo non presenti gravità sufficiente e il titolo giudiziale abbia già riconosciuto interessi e rivalutazione fino al saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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