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Sentenza

Sentenza n. 5122/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202604157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di conferma dell’aggiudicazione della fornitura di tomografi OCT e relazione della commissione di gara resa in esecuzione di una precedente sentenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la conferma dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico controinteressato, il cui prodotto risultava difforme da sei caratteristiche tecniche minime previste dall’allegato B1 al capitolato. La precedente sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, aveva annullato l’originaria aggiudicazione e imposto alla stazione appaltante di riconvocare la commissione affinché motivasse esplicitamente e puntualmente il giudizio di equivalenza. La ricorrente ha dedotto l’elusione del giudicato, la violazione dell’allegato A5 al d.lgs. 36/2023, della lex specialis, del principio di equivalenza funzionale, dell’autovincolo e della par condicio, nonché difetto di istruttoria e motivazione, arbitrarietà, erroneità, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la commissione si fosse limitata a confermare il precedente giudizio, senza esaminare adeguatamente tutte le difformità e senza dimostrare l’equivalenza tecnica delle caratteristiche mancanti. Ha inoltre censurato l’omessa motivazione sul requisito relativo alla compensazione diottrica per l’occhio del paziente, la valorizzazione di caratteristiche ulteriori non previste dalla lex specialis e l’attribuzione dei punteggi tecnici, deducendo che, ove l’offerta della controinteressata fosse stata correttamente valutata, la ricorrente avrebbe superato la prova di resistenza. È stato chiesto anche il risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara, o in subordine per equivalente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che la commissione, pur dando atto delle difformità del prodotto rispetto ai requisiti minimi del capitolato, avesse trasformato il giudizio di equivalenza in una rivalutazione complessiva dell’utilità clinico-diagnostica dell’apparecchiatura, valorizzando prestazioni ulteriori non previste dalla lex specialis. Tale operazione è stata giudicata illegittima perché i requisiti minimi fissati dal capitolato erano vincolanti per la stazione appaltante e non potevano essere disapplicati o sostituiti con parametri diversi in sede di valutazione dell’offerta. Il giudice ha escluso che caratteristiche ulteriori, quali la velocità di acquisizione, l’architettura software o i sistemi di denoising, potessero compensare l’assenza delle specifiche tecniche minime, quando non dimostrassero una reale equivalenza tecnica rispetto alle caratteristiche richieste. Il comportamento della commissione è stato qualificato come attività interpretativa e manipolativa della lex specialis, estranea al perimetro della discrezionalità tecnica e integrante un inammissibile aliud pro alio. È stata inoltre ritenuta insufficiente la motivazione relativa al requisito del punto 16 dell’allegato B1, poiché la commissione non aveva spiegato in che modo il prodotto potesse garantire la compensazione diottrica secondo le modalità richieste dal capitolato, limitandosi ad affermare che tali modalità fossero superabili. Il TAR ha quindi annullato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata e, accogliendo la domanda di risarcimento in forma specifica, ha ordinato all’ASL di aggiudicare la gara alla ricorrente. L’ASL è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 per spese di giudizio, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato; le spese tra ricorrente e controinteressata sono state compensate. È stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni sulla possibile responsabilità amministrativa per danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito immediatamente nel merito, dopo la trattazione della domanda cautelare e previo avviso alle parti, mediante sentenza semplificata.

  • art. 60 c.p.a.

    Il TAR ha utilizzato il rito decisorio semplificato per definire il ricorso nel merito.

  • allegato A5 al d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al principio di equivalenza funzionale; la decisione ha fondato l’accoglimento soprattutto sulla vincolatività della lex specialis e sul divieto di sostituire i requisiti minimi con parametri diversi.

  • art. 2 del capitolato di gara

    Apparecchiature/sistemi elettromedicali in configurazione minima secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico di cui all’allegato B1

    La disposizione ha imposto che le apparecchiature fossero conformi alla configurazione minima definita dal capitolato.

  • allegato B1 al capitolato di gara

    Caratteristiche tecniche minime

    Le specifiche tecniche minime, in quanto poste dalla lex specialis a presidio della gara, vincolano la stazione appaltante e non possono essere disapplicate o sostituite in sede di valutazione dell’offerta.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, i requisiti tecnici qualificati dalla lex specialis come minimi vincolano sia i concorrenti sia la stazione appaltante; quest’ultima non può considerarli non tassativi o sostituirli con parametri diversi in sede di valutazione delle offerte, salvo previamente annullare o modificare legittimamente la lex specialis mediante autotutela.
  • Il principio di equivalenza non consente di ritenere equivalente un’offerta che non possiede le caratteristiche tecniche minime richieste mediante la mera valorizzazione di prestazioni ulteriori o di una generica idoneità complessiva all’uso clinico; occorre dimostrare una reale equivalenza tecnica o funzionale rispetto alla specifica prescrizione di gara.
  • Quando una precedente sentenza impone alla commissione di motivare puntualmente un giudizio di equivalenza, la successiva relazione non può limitarsi a confermare l’esito precedente, ma deve esaminare specificamente ciascuna difformità accertata e spiegare, sulla base della lex specialis, come essa sia neutralizzata da una caratteristica tecnicamente equivalente.
  • La stazione appaltante è soggetta al principio di autovincolo: non può disapplicare le regole tecniche che essa stessa ha fissato nel bando o nel capitolato, perché ciò altera la par condicio tra i concorrenti che hanno conformato le proprie offerte alla lex specialis.
  • La valorizzazione di caratteristiche ulteriori dell’offerta non può trasformare il giudizio di equivalenza in una riformulazione dei requisiti di gara né consentire un aliud pro alio; tale attività eccede la discrezionalità tecnica quando lascia insuperate le difformità rispetto ai requisiti minimi.
  • Qualora l’illegittima aggiudicazione abbia consentito di individuare con sufficiente certezza il concorrente che avrebbe dovuto prevalere, il giudice può accordare la tutela in forma specifica ordinando l’aggiudicazione direttamente in favore del ricorrente, anziché limitarsi all’annullamento dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaReintegrazione in forma specifica
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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