Sentenza del 15/02/2018 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRPEF - Redditi diversi - Plusvalenza - Vendita immobiliare - Verifica del vincolo pertinenziale - Onere della prova - Contribuente - Sussiste - Risultanze catastali - Valore probatorio vincolante- Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta, poiché il vincolo pertinenziale deve essere provato concretamente attraverso elementi oggettivi e non può essere desunto automaticamente dalla classificazione catastale. Il catasto può costituire soltanto un elemento indiziario, da valutare insieme alle ulteriori circostanze di fatto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di qualificare l'immobile venduto come pertinenza del fabbricato principale, così da escludere o modificare il trattamento fiscale della plusvalenza come reddito diverso ai fini IRPEF. Il contribuente aveva l'onere di provare l'effettivo vincolo pertinenziale tra immobili appartenenti a diverse categorie catastali, dimostrando sia l'asservimento oggettivo del bene al servizio o ornamento del fabbricato principale, sia l'impossibilità di destinare autonomamente la pertinenza a una diversa funzione senza una radicale trasformazione. Le risultanze catastali, da sole, non erano decisive né vincolanti.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi diversi e delle plusvalenze immobiliari
La plusvalenza derivante dalla vendita immobiliare può essere assoggettata a IRPEF quando ricorrono i presupposti previsti per i redditi diversi. L'eventuale natura pertinenziale del bene deve essere dimostrata in concreto dal contribuente.
Principi civilistici in materia di pertinenze
La pertinenza presuppone un rapporto oggettivo di servizio o ornamento rispetto al bene principale e la volontà del proprietario di destinare durevolmente il bene accessorio a tale funzione. È inoltre rilevante che il bene non sia facilmente suscettibile di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
Massime di principio
- Chi invoca la natura pertinenziale di un immobile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova concreta dell'asservimento funzionale al bene principale.
- La diversa categoria catastale dei due immobili non esclude automaticamente il vincolo pertinenziale, ma rende particolarmente importante dimostrarne l'effettiva funzione accessoria.
- Le risultanze catastali non hanno valore probatorio vincolante: possono essere considerate solo insieme a planimetrie, caratteristiche fisiche, modalità di utilizzo, atti di acquisto e ogni altra circostanza concreta.
- In caso di vendita, la semplice dichiarazione del contribuente o la mera qualificazione catastale del bene come accessorio non sono sufficienti, se non supportate da elementi oggettivi.
- L'onere della prova del vincolo pertinenziale grava sul contribuente che intende ottenere il relativo trattamento fiscale favorevole.
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