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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4309 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa al mancato versamento dell'IRAP per l'anno 2000, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il ricorso del contribuente fosse stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica della cartella. In particolare, l'Agenzia ha censurato l'errata attribuzione all'Amministrazione dell'onere di provare la tardività dell'impugnazione, sostenendo che tale onere gravasse sul contribuente quanto alla prova della tempestività del proprio ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la prima censura e assorbito il secondo motivo. Ha stabilito che il contribuente deve provare la tempestività dell'impugnazione, mentre chi eccepisce la tardività deve provare la data di decorrenza del termine mediante la documentazione relativa alla notifica dell'atto. Poiché i giudici di merito avevano escluso la tardività limitandosi a rilevare che l'Amministrazione non aveva prodotto la cartella notificata o la relata di notifica, senza verificare correttamente l'onere probatorio e la tempestività del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese. La Corte non ha deciso definitivamente nel merito dell'IRAP o dell'eventuale autonoma organizzazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36

    Disciplina il controllo automatizzato che aveva dato origine alla cartella di pagamento relativa all'IRAP.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 1

    Il ricorso al giudice tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

    Il termine di sessanta giorni è un termine di decadenza e il contribuente deve fornire la prova della tempestività del ricorso, normalmente mediante documentazione attestante la data di notifica dell'atto.

  • Art. 2697 c.c.

    Ripartisce l'onere della prova: chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso esaminato, il contribuente doveva provare la tempestività dell'impugnazione, mentre l'Amministrazione che eccepiva la tardività doveva provare la data di decorrenza del termine.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7

    Riguarda i poteri istruttori del giudice tributario ed è stato richiamato dall'Agenzia in relazione alla corretta acquisizione della prova della notifica.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Individua, rispettivamente, il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per errori processuali; l'Agenzia ha invocato entrambi.

Massime di principio

  • Nei giudizi soggetti a un termine di decadenza, chi propone l'impugnazione deve normalmente dimostrare che essa è stata presentata tempestivamente.
  • La parte che eccepisce la tardività non può limitarsi a sostenere che il ricorso è fuori termine: deve provare la data dalla quale il termine decorre, di regola attraverso l'atto notificato e la relativa documentazione di notifica.
  • La semplice mancanza della relata di notifica non dimostra automaticamente che l'impugnazione sia tempestiva né, da sola, che sia tardiva; occorre una verifica concreta della data di notifica o della conoscenza legale dell'atto.
  • Il giudice deve esaminare la questione della tardività applicando correttamente la ripartizione dell'onere della prova e può dichiarare l'inammissibilità anche in appello, salvo che sulla questione si sia formato un giudicato interno.
  • La pronuncia ha deciso principalmente una questione processuale: il rinvio non implica che il contribuente abbia perso definitivamente la controversia sull'IRAP o sull'assenza di autonoma organizzazione.

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