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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/989

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/989 della Commissione del 22 maggio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni e che rettifica tale regolamento

Normativa europea32023R0989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso il quadro UE sul mantenimento dell’aeronavigabilità, in particolare la disciplina delle licenze di manutenzione aeronautica e della formazione teorica/pratica necessaria al loro rilascio o ampliamento. Introduce la nozione di «aeromobili a motore complessi», nuove regole sui corsi di formazione, sulla valutazione per tipo, sulla formazione sul posto di lavoro e sui corsi multimediali (MBT), oltre a prevedere periodi transitori per l’adeguamento. Contestualmente rettifica errori introdotti dal precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 e aggiorna anche alcune disposizioni su AMP e manutenzione dei componenti nei regimi parte M e parte ML.

Modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 1321/2014 in materia di mantenimento dell’aeronavigabilità e di licenze/formazione del personale di manutenzione aeronautica.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori e alle organizzazioni coinvolte nel mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili e dei prodotti aeronautici disciplinati dal regolamento (UE) n. 1321/2014, in particolare alle imprese di manutenzione approvate, alle imprese di formazione approvate, alle autorità competenti per il rilascio e la modifica delle licenze di manutenzione aeronautica e al personale autorizzato. Incide soprattutto sugli allegati III (parte 66) e IV (parte 147), nonché, per rettifica, sugli allegati I (parte M) e V ter (parte ML). Le nuove norme sostanziali si applicano dal 12 giugno 2024, mentre alcune disposizioni su definizioni, parte M e rettifiche si applicano dal 12 giugno 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/989: modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 1321/2014

Il regolamento interviene sul quadro UE relativo al mantenimento dell’aeronavigabilità, alla formazione e alle licenze del personale di manutenzione aeronautica. Le modifiche attuano l’adeguamento al regolamento (UE) 2018/1139, recepiscono il parere EASA n. 07/2022 e introducono un periodo transitorio per consentire ad autorità e imprese di conformarsi alle nuove regole. Contestualmente, il testo rettifica errori materiali derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360.

Ambito e finalità dell’intervento

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014, che disciplina il mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e prodotti aeronautici, nonché l’approvazione di organizzazioni e personale abilitati a tali attività. Le innovazioni riguardano soprattutto le parti 66 e 147, cioè il sistema delle licenze di manutenzione aeronautica e le organizzazioni di formazione approvate, ma incidono anche sulla parte M e sulla parte ML mediante rettifiche puntuali.

Definizioni e allineamento al nuovo quadro di base

L’articolo 1, paragrafo 1, modifica l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1321/2014. In particolare, viene aggiornata la definizione di «armonizzazione dei sistemi di gestione» e viene introdotta una definizione autonoma di «aeromobili a motore complessi», che ricomprende:

  • aerei con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, oppure con più di 19 posti passeggeri, oppure certificati per equipaggio minimo di almeno due piloti, oppure con uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica;
  • elicotteri con massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, oppure con più di 9 posti passeggeri, oppure certificati per equipaggio minimo di almeno due piloti;
  • aeromobili a rotore basculante (tilt rotor o convertiplano).

Regime transitorio

L’articolo 6, come modificato, introduce un regime transitorio esplicito per le attività formative e per le licenze:

  • tutti i corsi di formazione di base iniziati prima del 12 giugno 2024 devono essere completati, inclusi gli esami, entro il 12 giugno 2026;
  • i relativi attestati di riconoscimento devono essere rilasciati entro il 12 giugno 2026;
  • tali attestati restano soggetti alla versione del regolamento applicabile prima del 12 giugno 2024;
  • per il rilascio o la modifica di una licenza di manutenzione aeronautica dopo il 12 giugno 2024, l’autorità competente deve accettare lo stato degli esami teorici fondamentali conseguiti secondo la versione previgente come conforme ai nuovi requisiti.

Parte 66: competenze fondamentali, esami e licenze

L’allegato III (parte 66) è l’asse centrale della riforma. Vengono aggiornati l’indice e numerose disposizioni relative a:

  • modularizzazione dei requisiti formativi;
  • categorie di licenza e relativi livelli di conoscenza;
  • esami di base e ripetizioni;
  • validità temporale degli esami;
  • crediti per esami/qualifiche equivalenti;
  • procedure di rilascio e modifica delle licenze;
  • esperienza minima richiesta per le diverse categorie.

In particolare, il punto 66.A.25 viene riformulato per stabilire che chi richiede una licenza di manutenzione aeronautica deve dimostrare, mediante esame, il livello di conoscenza richiesto dai moduli pertinenti. Gli esami devono rispettare i criteri delle appendici applicabili e possono essere svolti da:

  • imprese di formazione approvate ai sensi della parte 147;
  • autorità competente;
  • per la categoria L, anche da un’altra impresa concordata con l’autorità competente.

È inoltre fissata una regola generale di validità: gli esami sulle competenze fondamentali devono essere superati nei 10 anni precedenti la domanda, salvo riconoscimento di crediti. Il regolamento chiarisce che possono essere riconosciuti crediti anche per formazione ed esami nazionali equivalenti, purché supportati da un rapporto sui crediti approvato dall’autorità competente.

Esperienza professionale e categoria C

Il punto 66.A.30 è riscritto per differenziare i requisiti di esperienza, soprattutto per la categoria C con riferimento agli aeromobili a motore complessi e agli aeromobili diversi da tali aeromobili. Sono previsti percorsi alternativi basati su:

  • esperienza in qualità di personale di supporto o anche autorizzato a certificare presso imprese di manutenzione approvate;
  • esperienza professionale nel settore della manutenzione aeronautica per i richiedenti laureati;
  • riconoscimento dell’esperienza maturata in imprese non approvate, se equivalente e integrata da esperienza supplementare presso imprese approvate o sotto supervisione di personale autorizzato a certificare indipendente.

Il diploma di laurea deve essere in disciplina tecnica pertinente e rilasciato da università o istituto superiore riconosciuto dall’autorità competente.

Nuove regole su rilascio e modifica delle licenze

Il punto 66.B.105 disciplina la procedura con cui un’impresa di manutenzione approvata ai sensi della parte 145 o della parte CAO può, se autorizzata dall’autorità competente:

  • preparare la licenza per conto dell’autorità;
  • oppure trasmettere raccomandazioni su una domanda specifica, consentendo il rilascio da parte dell’autorità.

Il punto 66.A.40 e il relativo corrispondente punto in B sono adattati all’uso del modulo 19 AESA e alla gestione della domanda presso l’autorità competente che ha rilasciato la licenza, salvo procedure interne semplificate presso imprese approvate.

Formazione sul posto di lavoro e valutazione per tipo

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda la formazione per tipo di aeromobile e la formazione sul posto di lavoro (OJT). L’appendice III è ridenominata e ristrutturata, con regole dettagliate su:

  • standard teorici e pratici;
  • uso di mezzi di simulazione (MSTD/MTD);
  • formazione sulle differenze;
  • metodi di formazione, incluso l’impiego di MBT in ambiente fisico o virtuale;
  • composizione dei programmi e livelli di conoscenza;
  • criteri di valutazione per tipo.

Per gli aeromobili dei gruppi 2 e 3, la valutazione per tipo deve essere svolta da un’impresa approvata o dall’autorità competente, mediante:

  • valutazione pratica;
  • esame orale su un campione di capitoli;
  • presenza di almeno un esaminatore non coinvolto nella formazione del candidato;
  • redazione di un rapporto scritto e firmato con l’esito e le ragioni del superamento o del mancato superamento.

La formazione sul posto di lavoro deve invece:

  • essere svolta presso imprese di manutenzione approvate per quel tipo di aeromobile;
  • essere programmata e accettata dall’autorità competente prima dell’avvio;
  • essere supervisionata da tutori qualificati;
  • essere documentata in un registro dettagliato;
  • concludersi con una valutazione finale di almeno un giorno lavorativo.

Sono fissate regole stringenti anche per tutor, valutatori, ripetizione delle valutazioni fallite e conservazione dei registri.

Corsi MBT e apprendimento multimediale

Il regolamento introduce una disciplina ad hoc per i corsi didattici multimediali (MBT). L’appendice IX definisce il metodo di valutazione che l’autorità competente deve usare per approvare tali corsi. Il prodotto MBT viene valutato con una griglia per qualità:

  • accademica;
  • pedagogica;
  • didattica;
  • tecnica.

Il punteggio finale deve essere almeno 60 e nessun singolo criterio può essere inferiore a 3. Se uno o più criteri risultano inferiori a tale soglia, l’autorità richiede un percorso di apprendimento alternativo. Le domande usate nei programmi MBT non possono essere impiegate negli esami.

Parte 147: organizzazioni di formazione approvate

L’allegato IV (parte 147) è aggiornato per adeguare le condizioni organizzative e procedurali delle imprese di formazione sulla manutenzione. Tra gli aspetti principali:

  • locali adeguati e chiusi per teoria ed esami;
  • massimo 15 allievi per istruttore o esaminatore nelle esercitazioni pratiche;
  • archivi sicuri per documenti di formazione ed esami;
  • disciplina dell’apprendimento a distanza, con obbligo di informare l’allievo sulla adeguatezza della sede esterna al controllo dell’impresa;
  • possibilità di utilizzare simulatori per la formazione;
  • accesso ai materiali di studio anche in forma elettronica;
  • esami svolti in ambiente controllato;
  • facoltà di modificare le ore di corso in presenza di innovazioni tecnologiche o crediti formativi, purché la modifica sia motivata nel manuale.

Vengono aggiornati anche i modelli di attestato 148a/148b per la formazione ed esami di base e 149a/149b per la formazione/valutazione per tipo.

Rettifiche alla parte M: manutenzione dei componenti

L’allegato III del regolamento rettifica la parte M del regolamento (UE) n. 1321/2014. Le correzioni riguardano, in particolare, il punto M.A.302, che richiama le istruzioni di aeronavigabilità continue e le disposizioni applicabili della parte 26, e il punto M.A.502 sulla manutenzione dei componenti.

La nuova formulazione distingue tra:

  • componenti che devono essere manutenuti da imprese approvate;
  • componenti installati su aeromobile o su motore/APU, che possono essere manutenuti anche da imprese di manutenzione dell’aeromobile o del motore e, in taluni casi, dal personale autorizzato a certificare o dal pilota-proprietario;
  • componenti di cui ai punti 21.A.307, lettera b), punti 3)-6), per i quali è sufficiente anche una «dichiarazione di avvenuta manutenzione» sostitutiva del modulo 1 AESA.

Rettifiche alla parte ML: contenuto dell’AMP

L’allegato IV rettifica il punto ML.A.302, chiarendo il contenuto minimo dell’AMP (Aircraft Maintenance Programme). L’AMP deve identificare in modo preciso proprietario e aeromobile, includere il programma minimo di ispezione, le ICA del DAH e del dichiarante, e può prevedere manutenzione ulteriore o alternativa, purché non meno restrittiva del MIP applicabile.

L’AMP deve inoltre considerare gli elementi obbligatori di aeronavigabilità, indicare se i piloti-proprietari siano autorizzati a eseguire manutenzione, e può contenere una dichiarazione firmata del proprietario. Se approvato da CAMO/CAO, deve recare la firma dell’impresa. Il programma va riesaminato almeno annualmente; se emergono carenze, deve essere modificato e, in caso di dissenso, interviene l’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La regola generale è l’applicazione dal 12 giugno 2024; tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2 si applicano dal 12 giugno 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni e adeguamento al regolamento (UE) 2018/1139

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato per aggiornare la definizione di «armonizzazione dei sistemi di gestione» e introdurre la definizione di «aeromobili a motore complessi», con criteri specifici per aerei, elicotteri e tilt rotor. La modifica mira ad allineare il regolamento al quadro introdotto dal regolamento (UE) 2018/1139.

Regime transitorio per formazione e licenze

L’articolo 6 stabilisce che i corsi di formazione di base iniziati prima del 12 giugno 2024 devono essere completati, con i relativi esami e attestati, entro il 12 giugno 2026. Gli attestati rilasciati in tale fase devono seguire la versione del regolamento applicabile prima del 12 giugno 2024. Per il rilascio o la modifica di licenze dopo il 12 giugno 2024, l’autorità competente può riconoscere lo stato degli esami teorici fondamentali sostenuti secondo la disciplina previgente.

Nuova disciplina parte 66: competenze, esami, esperienza e rilascio licenze

L’allegato III (parte 66) è ampiamente riscritto: vengono aggiornati i requisiti per le categorie di licenza, le competenze fondamentali, i tempi di validità degli esami, i crediti d’esame, i requisiti di esperienza per la categoria C, la procedura di rilascio tramite imprese approvate e le regole per l’estensione di categoria o sottocategoria. Sono previsti nuovi punti su metodi accettabili di rispondenza (AMC), su corsi didattici multimediali (MBT) e sulla documentazione attestante formazione ed esami.

Formazione sul posto di lavoro e valutazione per tipo

La parte 66 introduce una disciplina dettagliata per la formazione sul posto di lavoro, con requisiti su programma, tutoraggio, registri, valutazione finale, ripetizione degli esami e qualifiche di tutor e valutatori. La valutazione per tipo viene ristrutturata e differenziata per aeromobili dei gruppi 2 e 3, con regole specifiche su contenuti, tentativi, termini temporali e rapporti scritti dell’esaminatore.

Aggiornamento della parte 147: organizzazioni di formazione approvate

L’allegato IV (parte 147) è modificato per disciplinare spazi, docenti, numero massimo di allievi, archiviazione documentale, apprendimento a distanza, uso di simulatori, accesso ai materiali, condizioni degli esami in ambiente controllato e criteri di approvazione della formazione per tipo e dei corsi MBT. Sono aggiornati anche i moduli attestativi 148a/148b e 149a/149b.

Rettifica della parte M e della parte ML

L’allegato I (parte M) è rettificato per ripristinare e correggere disposizioni su AMP e manutenzione dei componenti, incluse le regole sui dati di manutenzione, sulle deroghe per componenti installati su aeromobile o motore/APU e sulla dichiarazione di avvenuta manutenzione. L’allegato V ter (parte ML) è rettificato quanto al contenuto minimo dell’AMP, ai suoi riesami annuali e alle interazioni con CAMO/CAO e autorità competente.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aerealicenze professionaliformazionemantenimento dell’aeronavigabilità

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