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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1605

Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione del 22 maggio 2023 che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento individua i punti finali nella catena di fabbricazione per una serie di fertilizzanti organici e ammendanti ottenuti da sottoprodotti di origine animale. Una volta raggiunto il punto finale, tali prodotti non sono più soggetti al regolamento (CE) n. 1069/2009 e possono essere considerati nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1009, a condizione che siano impiegati come materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell’UE. Il testo distingue tra prodotti che raggiungono il punto finale in via generale e prodotti che lo raggiungono solo se rispettano ulteriori misure di attenuazione dei rischi, in particolare limiti quantitativi, requisiti di imballaggio ed etichettatura.

Determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione per determinati fertilizzanti organici e ammendanti derivati da sottoprodotti di origine animale, oltre i quali non si applica più il regolamento (CE) n. 1069/2009, se impiegati come materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell’UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai fertilizzanti organici e agli ammendanti fabbricati nell’Unione a partire da taluni prodotti derivati di categoria 2 e 3, purché siano prodotti in un impianto per la fabbricazione di fertilizzanti riconosciuto ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Il regolamento disciplina solo i prodotti derivati non importati nell’Unione e stabilisce quando essi cessano di essere soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e rientrano esclusivamente nel regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell’UE. Restano rilevanti le condizioni specifiche di composizione, trattamento, imballaggio ed etichettatura previste dal regolamento (UE) n. 142/2011 e dal regolamento (UE) 2019/1009.

Determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti

Il regolamento delegato (UE) 2023/1605 integra il regolamento (CE) n. 1069/2009, disciplinando quando alcuni fertilizzanti organici e ammendanti derivati da sottoprodotti di origine animale cessano di essere soggetti alla disciplina sanitaria sui sottoprodotti. La logica di fondo è consentire il passaggio di questi prodotti, una volta garantita la sicurezza per la salute pubblica e animale, al solo regime del regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti dell’UE.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento 1069/2009 contiene norme sanitarie e di polizia sanitaria per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, anche in funzione della tutela della catena alimentare e dei mangimi. Il nuovo atto delegato esercita il potere conferito alla Commissione di individuare i punti finali nella catena di fabbricazione, alla luce anche di pareri scientifici EFSA che hanno valutato positivamente la sicurezza di alcune categorie di prodotti derivati impiegabili come fertilizzanti organici e ammendanti.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai fertilizzanti organici e agli ammendanti fabbricati nell’Unione a partire da prodotti derivati di categoria 2 e 3, solo se prodotti in impianti per la fabbricazione di fertilizzanti riconosciuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Restano esclusi i prodotti importati nell’Unione, espressamente menzionati come non ricompresi nelle regole sui punti finali di cui agli articoli 3 e 4.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento valgono le definizioni dell’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011. Inoltre, viene definito il concetto di "prodotto fertilizzante dell’UE" tramite rinvio al regolamento (UE) 2019/1009, e il concetto di "punto finale" come la soglia oltre la quale il prodotto derivato non è più soggetto al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Prodotti che raggiungono il punto finale in via generale

L’articolo 3 individua alcune categorie di prodotti derivati che raggiungono il punto finale se fabbricati in un impianto riconosciuto e se conformi alle rispettive prescrizioni tecniche del regolamento (UE) n. 142/2011:

  • ceneri ottenute da materiali di categoria 2 e 3 conformi all’allegato III;
  • residui da impianti di biogas conformi a specifiche dell’allegato V;
  • compost conforme alle specifiche dell’allegato V;
  • stallatico trasformato e frass trasformato conformi all’allegato XI, capo I, sezione 2.

Per questi prodotti, una volta raggiunto il punto finale, cessano le prescrizioni del regolamento 1069/2009 e si applica il solo regime dei prodotti fertilizzanti dell’UE.

Prodotti che raggiungono il punto finale con misure di attenuazione dei rischi

L’articolo 4 riguarda un insieme più ampio di prodotti derivati che possono raggiungere il punto finale solo se utilizzati nel prodotto fertilizzante dell’UE in misura non superiore al 5 % in volume e se fabbricati in un impianto riconosciuto. Tra questi figurano glicerina e altri materiali da biodiesel o combustibili rinnovabili, materiali di categoria 3 diversi dalla glicerina, proteine animali trasformate, farine di carne e ossa trattate con metodo standard 1 e marcate con GHT, prodotti sanguigni, proteine idrolizzate, fosfati bicalcico e tricalcico, nonché corna, prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli.

Quando tali prodotti superano il 5 % in volume nel prodotto fertilizzante dell’UE, il punto finale è subordinato a ulteriori condizioni: devono essere confezionati in pacchi pronti alla vendita per l’utente finale, etichettati secondo il regolamento (UE) 2019/1009 e rispettare una delle due alternative previste, ossia pacchi di peso non superiore a 50 kg oppure pacchi fino a 1.000 kg contenenti almeno il 10 % in volume di calce, fertilizzanti minerali o prodotti derivati di cui all’articolo 3.

Rapporto con il regolamento (UE) 2019/1009 e con il regolamento (CE) n. 1069/2009

Il regolamento chiarisce il punto di intersezione tra il regime sanitario sui sottoprodotti di origine animale e il regime di commercializzazione dei fertilizzanti dell’Unione. Il raggiungimento del punto finale comporta l’uscita dal perimetro del regolamento 1069/2009 e l’assoggettamento esclusivo al regolamento 2019/1009, ma solo quando il prodotto è impiegato come materiale costituente di un prodotto fertilizzante dell’UE.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento determina i punti finali nella catena di fabbricazione per fertilizzanti organici e ammendanti fabbricati nell’Unione, oltre i quali tali prodotti non sono più soggetti al regolamento (CE) n. 1069/2009, purché siano utilizzati come materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell’UE conformemente al regolamento (UE) n. 2019/1009.

Definizioni applicabili

L’articolo 2 rinvia alle definizioni dell’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 e introduce due definizioni autonome: "prodotto fertilizzante dell’UE", rinviando all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1009, e "punto finale", inteso come il momento oltre il quale un prodotto derivato non è più soggetto al regolamento (CE) n. 1069/2009.

Prodotti che raggiungono il punto finale senza ulteriori condizioni

L’articolo 3 prevede che, se fabbricati in un impianto riconosciuto ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, i prodotti derivati non importati elencati raggiungano il punto finale: ceneri da materiali di categoria 2 e 3 conformi all’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011; residui da impianti di biogas conformi a specifiche del capo I, capo II e capo III dell’allegato V; compost conforme a specifiche del capo I, capo II e capo III dell’allegato V; stallatico trasformato e frass trasformato conformi all’allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) n. 142/2011.

Prodotti soggetti a misure di attenuazione dei rischi

L’articolo 4 disciplina alcuni prodotti derivati che raggiungono il punto finale solo se utilizzati nel prodotto fertilizzante dell’UE in quantità pari o inferiori al 5 % in volume e se fabbricati in un impianto riconosciuto. La lista include glicerina e altri materiali di categoria 2 da biodiesel o combustibili rinnovabili, materiali di categoria 3 diversi dalla glicerina, proteine animali trasformate di categoria 3, farine di carne e ossa di categoria 2 trattate con metodo standard 1 e marcate con trieptanoato di glicerina (GHT), prodotti sanguigni di categoria 3, proteine idrolizzate, fosfato bicalcico e tricalcico, corna, prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli, tutti secondo i riferimenti tecnici del regolamento (UE) n. 142/2011.

Imballaggio ed etichettatura per quantità superiori al 5 %

Per i prodotti derivati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, presenti in quantità superiori al 5 % in volume nel prodotto fertilizzante dell’UE, il punto finale si considera raggiunto solo se tali prodotti sono imballati in pacchi pronti per la vendita all’utente finale, etichettati secondo le regole di cui all’allegato III, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009, e se ricorre una delle due condizioni alternative: peso dei pacchi pari o inferiore a 50 kg; oppure peso pari o inferiore a 1.000 kg, con almeno il 10 % in volume costituito da calce, fertilizzanti minerali oppure prodotti derivati di cui all’articolo 3.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefertilizzantisottoprodotti di origine animalesicurezza alimentaresalute animalemercato interno

Testo integrale

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