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Sentenza

Sentenza n. 958/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi su decreto n. 3334/2022 del 25 novembre 2022 pubblicato dalla Corte d’Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile il 25 novembre 2022.

Giustizia amministrativa202500491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro che ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento di somme dovute a titolo di equa riparazione e spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, adottato ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, divenuto irrevocabile e ritualmente notificato al Ministero della Giustizia. Il decreto ingiungeva il pagamento di euro 800,00, oltre interessi legali, nonché di euro 27,00 per spese ed euro 473,00 per compensi, oltre accessori di legge. Il ricorrente ha inoltre trasmesso all’Amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Deduceva l’inerzia dell’Amministrazione e chiedeva l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto della Corte d’Appello aveva autorità di cosa giudicata, era stato notificato all’Amministrazione e che era stata presentata la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Ha precisato che, per l’ottemperanza a decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge Pinto, non è necessaria la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha provato l’avvenuta esecuzione, il giudice ha ordinato il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia quale commissario ad acta, con termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’istanza di parte e senza compensi. Il commissario è incaricato anche del pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza qualora il Ministero non vi provveda nel termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 200,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi; ricorrendone i presupposti, il giudice ordina all’Amministrazione di adempiere e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può impartire ordini esecutivi e predisporre strumenti sostitutivi per il caso di persistente inerzia amministrativa.

  • art. 3 l. n. 89/2001

    Costituisce la base del decreto della Corte d’Appello che ha riconosciuto il credito per equa riparazione e ingiunto il pagamento al Ministero della Giustizia.

  • art. 5-sexies l. n. 89/2001

    Prevede la richiesta di pagamento necessaria per l’erogazione delle somme riconosciute a titolo di equa riparazione; il giudice dispone inoltre che il commissario operi senza compensi ai sensi del relativo comma 8.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il relativo termine dilatorio non deve essere previamente notificato o fatto decorrere per promuovere l’ottemperanza a decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, secondo il principio richiamato dal giudice.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali liquidate in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta.

  • art. 95 c.p.c.

    È richiamato quale espressione del principio per cui le spese dell’esecuzione gravano sul debitore.

  • art. 510 c.p.c.

    È richiamato per sostenere che le spese liquidate dal giudice dell’esecuzione possono essere soddisfatte con il ricavato dell’esecuzione, in prededuzione.

Massime di principio

  • L’inottemperanza dell’Amministrazione a un decreto della Corte d’Appello emesso ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, divenuto definitivo e corredato dalla richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies della medesima legge, legittima il creditore a promuovere il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
  • Per l’ottemperanza a decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non è necessaria la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non dimostri di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il principio di pienezza e concentrazione della tutela consente al giudice dell’ottemperanza di affidare al commissario ad acta anche l’esecuzione della condanna alle spese del medesimo giudizio, evitando la necessità di un ulteriore giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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