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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8670/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18/10/2023 del Tribunale del riesame di Roma che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva annullato la revoca della misura cautelare (disposta dal GIP di Latina) e aveva applicato gli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente per reati connessi all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b) e c)) e vizio di motivazione: il GIP avrebbe correttamente qualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e quindi la revoca sarebbe stata legittima; non sussisterebbe preclusione per giudicato cautelare in presenza di nuova istanza; i precedenti specifici sarebbero vetusti; perquisizione di ottobre 2022 sarebbe negativa; le captazioni del 2022 non sarebbero sufficienti per sostenere l'accusa ex art. 73, comma 1. Si contestava inoltre che il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente valutato la concretezza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 581 c.p.p. nella parte in cui deduce vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) senza indicare le norme violate e, nel resto, per mancanza del requisito della specificità estrinseca: il motivo non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata e non indica in modo specifico gli elementi che avrebbero inciso sul quadro indiziario e cautelare. La Corte ha ritenuto che la revoca del GIP fosse priva di adeguata motivazione quanto alla persistenza delle esigenze cautelari e che il Tribunale del riesame avesse legittimamente richiamato la precedente decisione motivata che confermava le esigenze cautelari. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    comma 1 e comma 5 menzionati nel provvedimento

    La norma disciplina le fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti; la diversa qualificazione ai sensi del comma 5 è centrale nella valutazione della proporzionalità della misura cautelare. La Corte osserva che la semplice "possibilità" di diversa qualificazione non sostituisce una motivazione concreta idonea a modificare il quadro cautelare.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Fondamento dell'inammissibilità del ricorso di cassazione quando il motivo non rispetta i requisiti formali e di specificità richiesti; la Corte lo applica perché il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Indicano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme e vizio di motivazione; la Corte ritiene che il ricorrente abbia formulato tali censure senza indicare le norme violate e senza la necessaria specificità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte per determinare la sanzione pecuniaria equitativamente (euro 3.000,00).

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri di condanna equitativa per somme dovute alla Cassa delle Ammende; utilizzata per giustificare l'entità della somma determinata dalla Corte.

Massime di principio

  • In cassazione per motivi di merito/processuali è essenziale indicare esattamente le norme ritenute violate e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: l'assenza di specificità esterna rende il ricorso inammissibile.
  • Una revoca di misura cautelare deve essere adeguatamente motivata quanto alla persistenza o sopravvenienza delle esigenze cautelari: una mera ipotesi di diversa qualificazione del fatto non basta a giustificare la revoca se non emergono elementi concreti che modifichino il quadro indiziario.
  • Quando si impugna un provvedimento che richiama precedenti ordinanze motivate, il ricorrente deve indicare espressamente quali fatti o elementi nuovi incidono sulla valutazione cautelare; argomentazioni generiche (es. precedenti vetusti, perquisizioni negative, captazioni insufficienti) vanno documentate e specificate.
  • Il tribunale del riesame può legittimamente ripristinare una misura cautelare se la revoca è carente di motivazione o se la precedente decisione motivata rimane non contestata; la difesa deve quindi mirare a dimostrare concretamente la sopravvenienza di elementi modificativi.
  • Per la difesa pratica: sempre citare e riprodurre parti rilevanti del provvedimento impugnato, indicare norme specifiche e collegare ciascuna censura ai passi motivazionali contestati; allegare e dettagliare eventuali nuovi elementi probatori che giustifichino una revisione della misura cautelare.

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